§ 2.1.1004 - D.G.R. 15 luglio 1998, n. 3995 .
Direttiva transitoria della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della Dirigenza e degli Uffici .


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:15/07/1998
Numero:3995

§ 2.1.1004 - D.G.R. 15 luglio 1998, n. 3995 .

Direttiva transitoria della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della Dirigenza e degli Uffici .

(B.U. 12 agosto 1998, n. 49, S.O.)

 

Con la presente deliberazione è stata approvata la direttiva di cui all'oggetto e ne è stata disposta la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegato

Direttiva transitoria della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici

1. PREMESSA

2. CONTESTO NORMATIVO

3. CRITERI INTERPRETATIVI GENERALI

4. RAPPORTI TRA DIREZIONE POLITICA E DIRIGENZA AMMINISTRATIVA

 

 

1. Premessa.

La Giunta regionale, in virtù dei poteri di indirizzo politico - amministrativo previsti dall'art.3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art.18, comma 1, lett. a) della L.R. 22 aprile 1997, n. 15, con il presente atto, impartisce le prime direttive transitorie per l'attuazione delle norme che regolano l'esercizio delle funzioni della dirigenza regionale in rapporto alle funzioni della direzione politica.

La presente direttiva è volta - pur in attesa della più ampia attuazione della predetta L.R. n. 15/1997 ed in particolare dei commi 4, 5 e 6 dell'att. 38 - a:

1) precisare le modalità con cui si svolgono i rapporti intercorrenti tra la dirigenza amministrativa, la Giunta regionale, il Presidente ed i singoli assessori;

2) specificare le attribuzioni ed i compiti connessi alla direzione delle strutture organizzative al fine di consentire ai dirigenti, nel rispetto del principio di distinzione, l'esercizio delle funzioni di gestione tecnica e amministrativa, ivi compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

 

 

2. Contesto normativo.

Dare attuazione a questo nuovo sistema di relazioni organizzative richiede che siano interpretati in senso evolutivo i vincoli posti dalla legislazione regionale in coerenza con i principi generali di distinzione tra competenze e responsabilità degli organi di indirizzo politico e della dirigenza previsti dalla legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e dal decreto legislativo n. 29/1993, così come modificato ed integrato da ultimo, dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

Il superamento di tali vincoli certamente richiederà la revisione normativa di ampi settori legislativi, necessaria anche in relazione alla più generale esigenza di semplificare la legislazione al fine di dare attuazione con atti amministrativi alle disposizioni che hanno introdotto nell'ordinamento ampi spazi di delegificazione. Si veda, per tutti, la disposizione contenuta nel comma 2, dell'art.4 del decreto legislativo n. 29/1993, che recita testualmente " le determinazioni per l'organizzazione degli Uffici sono assunte dagli organi preposti alla gestione con atti interni nell'esercizio della capacità di diritto privato ".

Trasportando il principio nell'ordinamento regionale ciò comporta che, fatte salve le garanzie di controllo e di indirizzo del Consiglio regionale, spetta esclusivamente alla Giunta, per quanto concerne il proprio apparato tecnico - amministrativo, la determinazione dell'assetto organizzativo e delle funzioni degli uffici, dei compiti e dei poteri della dirigenza.

Tuttavia, per un verso, i principi introdotti dallo recenti leggi hanno già prodotto l'effetto di abrogare le norme previgenti incompatibili per altro verso, la necessità che detti principi siano portati al massimo grado di operatività, impone una interpretazione evolutiva della normativa che ne consenta l'applicazione immediata. Invero, nell'ordinamento regionale, specie in quello previgente ai principi di separatezza introdotti dalla L.R. 22 aprile 1997, n.15, l'attività di indirizzo e l'attività di gestione, non risultavano distinte. In capo agli organi politici, infatti, era accentrata la competenza ad adottare tutti gli atti amministrativi senza alcuna differenza tra atti politici e atti di gestione.

Inoltre, ciascuna sequenza procedimentale, in concreto, era articolata in modo che non vi fosse quasi mai una distinzione precisa tra la fase delle scelte e quella concernente l'attuazione e la gestione. Entrambi questi aspetti rappresentano ostacoli che devono essere superati per rendere operativa la distinzione tra l'attività di direzione politica e quella di direzione gestionale.

Lo scarto evidente che esiste tra la legislazione ordinaria regionale e i ruoli che nel nuovo ordinamento, delineato dalla legge di riforma organizzativa, sono assegnati agli organi politici ed alla dirigenza, deve dunque essere colmato attraverso l'interpretazione dei dati normativi che li adegui al loro significato attuale.

 

 

3. Criteri interpretativi generali.

Nella interpretazione della normativa vigente, da condurre secondo il principio appena richiamato dell'adeguamento dinamico, devono essere osservati i seguenti criteri generali:

1. quando per l'adozione di un atto di gestione tecnico - amministrativa, la legge regionale prevede un parere della commissione consiliare, tale parere viene richiesto, su proposta del dirigente competente ad adottare l'atto, dall'assessore cui è collegato funzionamento il dirigente medesimo. Tale soluzione appare coerente con il nuovo assetto delle competenze;

2. quando la legge regionale prevede che venga adottato un unico atto contenente tanto le scelte di indirizzo politico quanto le conseguenti scelte attuative di gestione, dovranno essere adottati più atti di in relazione alle diverse sfere di competenza. Infatti, l'evenienza che, nella stessa procedura, siano indistinte le fasi delle scelte di :indirizzo da quelle di attuazione deve essere interpretato, coerentemente con il nuovo assetto delle competenze, nel senso che tale procedura deve essere scorporata per dar luogo ad atti distinti in corrispondenza delle diverse sfere di responsabilità

3. quando il dirigente è competente ad adottare determinati atti di gestione tecnico - amministrativa, è altresì competente, nei corrispondenti ambiti di funzioni, a concludere accordi, ivi compresi quelli sostitutivi o integrativi di provvedimenti e a partecipare, per quanto di competenza, a conferenze di servizi ai sensi degli articoli 11 e 14 della L. n. 241/1990. Infatti, in tali ipotesi, le forme contrattuali consentite dalla legge si pongono come alternativa al tradizionale: utilizzo del provvedimento amministrativo unilaterale.

 

 

4. Rapporti tra direzione politica e dirigenza amministrativa.

I. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI DETERMINAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE

II. ATTIVITA' PROPOSITIVA

III. ATIVITA' DI GESTIONE

IV. CONTROLLI

V. PUBBLICITA' E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

VI. SPECIFICAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI E DEI COMPIITI DELLA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA.

 

 

I. Criteri per la formulazione degli atti di indirizzo e di determinazione delle scelte programmatiche.

Secondo i principi stabiliti dalla L.R. n. 15/1997 la Giunta regionale definisce gli "obiettivi generali dell'azione regionale delle politiche da perseguire, dei risultati da raggiungere e dei programmi da attuare, nonché dei relativi vincoli di tempo e di costo", al fine di stabilire i criteri a cui i dirigenti devono attenersi. La Giunta, inoltre, verifica, su impulso degli assessori delegati, la rispondenza a tali direttive della fase attuativa e dei risultati della gestione amministrativa. I dirigenti, per parte loro, concorrono con attività istruttoria, di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di indirizzo e alla definizione dei progetti attuativi. Questa suddivisione di ruoli, d'altra parte, mantiene inalterata la titolarità delle scelte politiche in capo agli organi di governo. La Giunta resta responsabile, nella sua collegialità, delle scelte di governo ad essa riservate: i singoli assessori, per parte loro, conservano la responsabilità politica complessiva per tutti gli atti dei ramo dell'amministrazione a cui sono preposti anche quando sono emanati dai dirigenti. A tale responsabilità si aggiunge la diversa, specifica, responsabilità degli assessori connessa agli atti che restano di loro competenza.

Per mantenere distinti gli ambiti di competenza della direzione politica da quelli della gestione amministrativa ed i connessi ambiti di responsabilità, gli organi politici devono operare in modo da fornire, attraverso' l'adozione degli atti di indirizzo politico, le coordinate necessarie e, sufficienti ad orientare l'azione autonoma della dirigenza.

Perciò:

a) gli atti di indirizzo, di competenza della Giunta, devono contenere gli obiettivi, i programmi e le direttive per la loro attuazione. Tali atti devono contenere, in sostanza, le scelte programmatiche, i criteri e le priorità necessario ad indirizzare l'attività di gestione.

Non possono, però, contenere disposizioni minuziose o di dettaglio che finirebbero, da un lato, per rallentare il processo decisionale, e dall'altro per invadere la sfera di competenza della dirigenza.

D'altronde, gli atti di indirizzo non sufficientemente articolati sotto il profilo della scelta decisionale, comprometterebbero l'assunzione di responsabilità propria della dirigenza, impedendo, altresì, la valutazione del suo operato;

b) gli atti di indirizzo devono definire l'ampiezza ed il significato dell'attività affidata ai dirigenti, in modo più o meno stringente in relazione agli interessi pubblici individuati, senza mai giungere a configurare direttamente scelte gestionali. Attraverso l'esercizio del potere di indirizzo la Giunta, nella sua collegiali, conforma il potere di gestione attribuito ai dirigenti tenendo conto dei concreti contenuti dell'attività amministrativa.

In questo quadro, spetta agli assessori, ove lo ritengano necessario, emanare direttive che specifichino gli obiettivi, le scelte e gli indirizzi individuati negli atti della giunta regionale.

 

 

II. Attività propositiva.

Nel perseguire l'obiettivo fondamentale, comune alla parte politica ed alla dirigenza, di assicurare il buon andamento dell'amministrazione ed il più efficiente svolgimento dell'azione amministrativa, il direttore alle risorse ed i coordinatori delle aree funzionali ed operative della Giunta regionale collaborano con la Giunta nella elaborazione degli atti di indirizzo e di determinazione delle scelte programmatiche sottoscrivendo le proposte di atti da sottoporre alla decisione della Giunta.

A tal fine, nel formulare le proposte di atti rientranti nella competenza degli organi politici, il direttore regionale alle risorse e i coordinatori:

a) devono curare il rispetto dei criteri per la formulazione. degli atti di indirizzo e di determinazione degli obiettivi e dei programmi generali, indicati nel precedente punto;

b) devono indicare i criteri di riferimento, che appare opportuno siano definiti in sede politica, per consentire l'adozione degli atti di gestione;

c) devono assicurare il rispetto del principio della piena collaborazione tra la direzione politica e la direzione amministrativa. Tale principio fondamentale deve essere applicato in modo flessibile in relazione al concreto atteggiarsi delle situazioni. In particolare, nel compiere le valutazioni che rientrano nella sfera delle loro attribuzioni, il direttore ed i coordinatori devono investire la direzione politica delle valutazioni necessarie per l'adozione degli atti quando la specificità della situazione lo richieda e la decisione da assumere presenti una particolare rilevanza politica. Spetta ad essi valutare la situazione concreta ed individuare i casi in cui, per la stessa efficiente gestione dell'attività amministrativa, risulti opportuno coinvolgere l'organo politico in determinate, valutazioni che presentano profili di particolare delicatezza.

L'istruttoria per la predisposizione delle proposte di atti da sottoporre alla decisione degli politici viene affidata, di norma, ai dirigenti e ai funzionari che prestano servizio presso la direzione regionale alle risorse o presso le aree funzionali e operative che hanno l'obbligo di collaborare con il direttore regionale e con i coordinatori per la elaborazione e la redazione delle proposte. Qualora la collaborazione sia richiesta a persone diverse dal responsabile di ufficio, questi deve essere sentito.

 

 

III. Attività di gestione.

Nell'esercizio delle funzioni di gestione, proprie della dirigenza amministrativa:

a) il direttore regionale alle risorse ed i coordinatori, per l'esercizio delle loro funzioni di coordinamento , di controllo, di verifica, di impulso e per la predisposizione degli atti di propria competenza, si avvalgono, di norma, del personale assegnato alle strutture facenti parte della direzione o dell'area;

b) con riferimento all'unica direzione regionale fino ad oggi costituita, al fine di consentire al direttore regionale alle risorse di svolgere in concreto la funzione di coordinamento e di gara per un esercizio organico ed integrato dei compiti di programmazione, informazione, organizzazione delle risorse economico-finanziarie tecnologiche e umane della regione, come previsto dall'art. 4, comma 2 della L.R. n. 15/1997, i provvedimenti di maggiore rilevanza e che sono elencati più avanti inerenti l'attività di gestione di competenza degli uffici appartenenti alla direzione delle risorse finanziario, umane e strumentali, divengono efficaci se, nel termine di 10 giorni dalla loro comunicazione, il direttore regionale alle risorse o la Giunta non ne richiedano il riesame ai sensi dell'art. 21, comma 4, della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;

c) con riferimento alle aree operative e funzionali, provvisoriamente confermate in attesa della costituzione delle direzioni regionali, al fine di consentire ai coordinatori di svolgere analoghe funzioni di raccordo e integrazione fra i servizi delle rispettive aree, i provvedimenti di maggiore rilevanza che sono elencati più avanti, inerenti l'attività di gestione di competenza degli uffici appartenenti alle aree medesime, divengono efficaci se nel termine di 10 giorni dalla loro comunicazione al coordinatore, la Giunta, anche su sollecitazione di quest'ultimo, non ne richieda il riesame ai sensi dell'art. 21, comma 4, della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;

d) al fine di garantire l'unitarietà e la coerenza dell'attività dei singoli ambiti di attività, il direttore regionale alle risorse e i coordinatori ispirano la propria attività al metodo della collegialità e della condivisione delle scelte. A tal scopo, essi si riuniscono nel "Comitato di coordinamento" per individuare specifici strumenti dì raccordo;

e) il direttore regionale alle risorse, i coordinatori e ì dirigenti, ovvero altri funzionari delle appositamente, partecipano, se richiesti, ai lavori dei Consiglio regionale e alle commissioni mettendo a disposizioni le loro conoscenze tecnico - amministrative; essi collaborano altresì con le strutture consiliari alla redazione di testi normativi.

 

 

IV. Controlli.

A. Potere Sostitutivo

Gli atti adottati dai dirigenti, secondo l'espressa dizione dell'art.21, comma 4, della L.R. n. 15/1997, sono definitivi.

Questo significa che tali atti non sono, di norma, sottoponibili a ulteriore esame da parte degli organi politici salvo che nei casi previsti dalla legislazione regionale e di seguito specificati.

Il nuovo modello di organizzazione dell'amministrazione regionale, essenzialmente fondato sul superamento del principio di gerarchia nei rapporti tra organi politici e dirigenza, ha riflessi immediati anche sugli interventi previsti nei casi in cui si verifichi una violazione delle regole che devono normalmente essere osservate nei reciproci rapporti.

In questo quadro, i poteri conferiti alla Giunta regionale di interferenza nell'azione amministrativa gestionale assumono un carattere assolutamente straordinario.

Infatti, il presupposto del potere di sostituzione, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4, dell'art.21, della legge regionale n. 15/1997,è costituito dal verificarsi di omissioni o ritardi nell'esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti che possono determinare pregiudizio per l'interesse pubblico.

In tali ipotesi, è necessario garantire il responsabile intervento del direttore regionale alle risorse e ai coordinatori che scongiurino il verificarsi dell'ipotesi di pregiudizio.

A tal fine, salva ed impregiudicata l'azione di accertamento di responsabilità dirigenziale, è opportuno precisare che spetta al direttore regionale e ai coordinatori il compito di formulare tempestivamente alla Giunta la proposta di nomina del commissario ad acta per compiere l'atto omesso o, ritardato.

B. Vigilanza

Trattandosi un questo contesto di atti posti in essere dai dirigenti, ma imputabili alla regione e alla sfera dell'attività politico - amministrativa che fa capo alla Giunta, è riconosciuto ad essa il potere di vigilare, sulle determinazioni dei dirigenti.

Riguardo alla valutazione circa l'opportunità dell'atto è ammesso l'esercizio del potere di rinvio per riesame ai sensi dell'art.21, comma 4, della legge regionale n. 15/1997 solo per gli atti di maggiore rilevanza che si identificano, ai fini della presente direttiva, in quelli la cui efficacia è sospesa per dieci giorni dalla loro comunicazione al Direttore alle risorse o ai Coordinatori secondo le modalità previste dalle lettere b) e c) del precedente paragrafo III.

Nei casi di atti la cui esecuzione non possa essere ritardata per ragioni di pubblico interesse, la Giunta e, per la rispettiva competenza, il Direttore alle risorse possono dichiarare, senza indugio, che non vi sono rilievi di merito sull'atto adottato. Dal momento di tale dichiarazione, gli atti adottati dai dirigenti degli Uffici sono pienamente efficaci .

 

 

V. Pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Al fine di consentire la pubblicità e la trasparenza degli atti :

a) i dirigenti devono trasmettere gli atti adottati al Direttore regionale alle risorse, ai Coordinatori secondo le rispettive competenze all'Assessore e alla Segreteria della Giunta, dove vengono conservati gli originali cartacei. Tale trasmissione avviene con frequenza settimanale: il lunedì per gli atti di maggiore rilevanza e il giovedì per gli atti immediatamente efficaci .

[b) il direttore regionale alle risorse e i coordinatori, a loro volta, devono comunicare nello stesso giorno all'assessore competente i provvedimenti adottati dai dirigenti assegnati alla propria direzione o area] .

[c) il direttore regionale alle risorse e i coordinatori curano la redazione e la divulgazione settimanale dell'elenco dei provvedimenti adottati ed efficaci nella propria direzione o area, i provvedimenti sono resi disponibili, a norma dell'art. 22 della legge n. 241/1990, a chiunque ne faccia richiesta] .

Al fine di realizzare la massima trasparenza dell'attività amministrativa, nonché l'accesso agli atti amministrativi, viene istituito "l'Albo Pretorio Informatico". In tale Albo saranno pubblicati tutti i provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta regionale, dalla Giunta regionale, dagli Assessori regionali - in - quanto delegati -, dal direttore regionale, alle risorse, dai coordinatori regionali e dai dirigenti degli uffici. Ai fini della tutela della privatezza, i dati sensibili cui fanno riferimento i provvedimenti adottati sono riportati in appositi allegati, dei quali si omette la pubblicazione.

In tale sito informatico, collegato in rete internet per tutta l'Amministrazione regionale, vengono inviati periodicamente tutti i provvedimenti adottati dagli organi e dai dirigenti sopra richiamati.

Gli atti depositati nel sito informatico saranno ordinati in apposita rubrica al fine di consentire una rapida consultazione.

A tal fine i provvedimenti saranno redatti su supporti informatici compatibili con rete internet.

La competente struttura regionale responsabile del sistema informativo interno, d'intesa con la segreteria della Giunta, cura la redazione della rubrica, il deposito ordinato degli atti suddetti nel sito informatico e la veste grafica cui devono uniformarsi i provvedimenti e la relativa modulistica.

 

 

VI. Specificazione delle attribuzioni e dei compiti della dirigenza amministrativa.

Le competenze della dirigenza, in via esemplificativa, sulla base dei principi e dei criteri interpretativi precedentemente esposti, risultano come di seguito determinate:

1. ATTRIBUZIONI E COMPITI A CARATTERE GENERALE

Compete alla dirigenza l'adozione degli atti e dei provvedimenti relativi alle seguenti categorie:

1.1. Concessioni di contributi, sussidi, sovvenzioni altri ausili finanziari a favore di persone ed Enti pubblici o privati, in attuazione degli atti programmatici dei competenti organi regionali e adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti. compresi gli eventuali provvedimenti sanzionatori quali ad esempio, decadenze e revoche.

1.2. Rilascio o diniego di autorizzazione, concessione, o altro atto di assenso, comunque denominato (licenze, abilitazioni, nulla - osta, approvazioni), la cui adozione richieda:

a) l'accertamento dei presupposti e dei requisiti previsti da leggi, regolamenti, atti generali o deliberazioni regionali;

b) le valutazioni tecniche e discrezionali, da compiere secondo criteri e modalità predeterminati da leggi, regolamenti, atti generali o deliberazioni regionali.

1.3. Effettuazione di atti costituenti manifestazioni di giudizio o di conoscenza quali ad esempio: relazioni, rapporti informativi periodici, valutazioni, attestazioni, accertamenti, ammissioni, certificazioni, verbalizzazioni, registrazioni, iscrizioni, inviti, comunicazioni, notifiche, diffide, intimazioni, ingiunzioni.

1.4. Emanazione, nelle materie di competenza, di atti a carattere consultivo, a contenuto tecnico, quali. ad esempio i pareri.

1.5. Adozione di atti vincolati (a contenuto predeterminato da leggi, regolamenti, delibere) e di atti meramente esecutivi di precedenti provvedimenti adottati dai competenti organi quali, ad esempio, gli ordini relativi a lavori e forniture.

1.6. Attività di polizia amministrativa, di verifica, controllo e vigilanza connesse funzioni delle funzioni di amministrazione attiva esercitate e adozione di tutti gli atti necessari ivi compresi gli atti ricognitori quali: indagini conoscitive, ispezioni, accertamenti e gli atti sanzionatori quali decadenze e revoche.

1.7. Attività di vigilanza e controllo sugli enti dipendenti o strumentali, aziende, agenzie, istituti, comunque denominati, sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta e dagli assessori attraverso:

a) richieste di relazioni illustrative dello stato di attuazione di piani e programmi nonché dell'andamento della gestione;

b) apposite ispezioni volte a verificare la rispondenza dell'attività degli enti come sopra indicati agli indirizzi fissati.

Dell'attività di vigilanza e controllo svolta viene data periodicamente informazione all'assessore competente.

1.8. Proposta degli atti di nomina di esperti della Regione quali componenti di commissioni, comitati tecnico-scientifici, consulte e altri organi tecnici comunque denominati, istituiti con legge regionale o statale, la cui attività sia diretta ad esprimere pareri, valutazioni o ad effettuare accertamenti.

2. ATTIVITA' CONTRATTUALE

2.1. Opere o lavori pubblici di iniziativa diretta della regione

2.1.1 Spetta ai dirigenti degli uffici, con riferimento alle funzioni esercitate nelle materie di competenza, l'approvazione dei progetti esecutivi così come definiti dall'art.16, comma 5, della L. n. 109/1994 e successive modificazioni. o dei progetti che contengano elementi analoghi, in attuazione dei programmi e dei progetti come definiti alla lett. B) del punto 5.1.1.1.;

2.1.1.1 spetta al dirigente dell'Ufficio provveditorato demanio e patrimonio l'adozione dei seguenti atti:

a) adozione contestuale del provvedimento a contrarre ed approvazione del bando di gara;

b) nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 21, comma 5, della L. n. 109/1994 e successive modificazioni;

c) approvazione dello schema di contratto;

d) esecuzione di tutte le procedure necessarie per l'individuazione dei contraente fino alla aggiudicazione della gara o affidamento;

e) stipula del contratto.

2.1.2 Gli atti indicati ai numeri 2.1.1.e 2.1.1.1, lettere a), b), c), sono considerati atti di maggiore rilevanza, qualora comportino impegni di spesa superiori all'importo previsto dalla normativa vigente per la trattativa privata, essi divengono efficaci se entro dieci giorni dalla loro comunicazioni al direttore alle risorse e ai coordinatori secondo le rispettive competenze, il direttore o la giunta non ne abbiano disposto il rinvio per riesame ai sensi dell'ari 2 1, comma 4, della L.R. n. 15/1997.

Nei casi di atti la cui esecuzione non possa essere ritardata per ragioni di pubblico interesse, la giunta e, per la rispettiva competenza, il direttore alle risorse, possono dichiarare senza indugio che non intendono avvalersi del potere di rinvio per riesame. Dal momento di tale dichiarazione, l'atto è pienamente efficace .

2.1.3 Rientrano nella competenza dirigenziale:

a) gli atti di gestione tecnica e amministrativa necessari per l'esecuzione del contratto;

b) le autorizzazioni al sub - appalto;

c) gli ordini di sospensione dei lavori;

d) l'approvazione delle perizie di variante e suppletive che non modifichino i programmi e i progetti come definiti alla lett. B) del punto 5.1.1.1.

e) l'approvazione dei certificati di regolare esecuzione e degli atti di collaudo.

2.2. Acquisto di beni o servizi

2.2.1 Spettano ai dirigenti degli uffici, con riferimento alle attività di rispettiva competenza, l'approvazione dei preventivi di spesa o delle perizie con annessi capitolati d'oneri in esecuzione di piani di approvvigionamento o di spesa come definiti alla lett. A) dei punto 5.1.1.1;

2.2.1.1 spetta al dirigente dell'Ufficio provveditorato, demanio e patrimonio, l'approvazione dei seguenti atti:

a) adozione del provvedimento a contrarre ed approvazione del bando di gara;

b) nomina della commissione aggiudicatrice a norma delle vigenti disposizioni;

c) approvazione dello schema di contratto;

d) esecuzione di tutte le procedure inerenti all'espletamento della gara fino alla sua aggiudicazione;

e) stipula del contratto.

2.2.1.2 Gli atti previsti ai numeri 2.2.1 e 2.2.1.1 a), b), c), sono considerati atti di maggiore rilevanza, qualora comportino, impegni di spesa superiore all'importo previsto dalla normativa vigente per la trattativa privata. Per la loro efficacia si applica quanto previsto dal numero 2.1.2. .

3. FORMULAZIONE DEI PARERI DI LEGITTIMITA', REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

I pareri di legittimità, regolarità tecnica e contabile sono formulati indicando esplicitamente la denominazione della struttura competente, nonché il nominativo del dirigente che esprime il parere stesso, con le seguenti modalità:

3.1. Provvedimenti di competenza degli organi politici

3.1.1 Al direttore regionale alle risorse e al coordinatore che sottoscrive la proposta di atto deliberativo, spetta di corredare l'atto con l'espressione del parere di legittimità;

3.1.2 Ai dirigenti di Ufficio o di staff competenti spetta di corredare la proposta stessa con l'espressione del parere di regolarità tecnica .

3.1.3 Al dirigente dell'Ufficio bilancio ragioneria, tributi e finanze, spetta di corredare la proposta con l'espressione del parere di regolarità contabile.

3.2 Provvedimenti di competenza del dirigente dell'ufficio

3.2.1 Al dirigente dell'ufficio compete l'espressione dei pareri di legittimità;

3.2.2 Al dirigente del settore, o al funzionario all'uopo delegato dal Dirigente di Ufficio, compete l'espressione del parere di regolarità tecnica ;

3.2.3 Al dirigente dell'Ufficio bilancio ragioneria, tributi e finanze, compete l'espressione del parere di regolarità contabile.

4. ATTRIBUZIONI E COMPITI DELIA DIRIGENZA IN MATERIA DI PROCESSI ORGANIZZATIVI E DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

4.1 Funzioni di competenza del direttore regionale alle risorse e dei coordinatori.

Le funzioni del direttore regionale alle risorse e dei coordinatori in materia di gestione delle risorse umane di processi organizzativi sono definite come segue:

4.1.1 In materia di gestione delle risorse umane, spetta al direttore regionale alle risorse e ai coordinatori:

a) la gestione della mobilità del personale tra gli uffici della direzione o dell'area, sentiti i responsabili di tali strutture;

b)la formulazione, a seguito delle opportune valutazioni con i dirigenti dell'ufficio, delle proposte dei fabbisogni di personale della direzione o dell'area ed identificazione delle priorità in rapporto con la direzione in materia di risorse;

c) la verifica, mediante le necessarie azioni e direttive, della con applicazione e osservanza della normativa riguardante la gestione dei rapporti di lavoro;

d) l'apposizione dei visto:

1) alle proposte e ai pareri espressi dai dirigenti di ufficio in occasione di procedure di mobilità in entrata od in uscita dalla direzione o dell'area;

2) al provvedimento di messa in disponibilità interna all'Amministrazione per la ricollocazione del personale, compiuta dai dirigenti di ufficio della direzione o dell'area;

3) ai pareri espressi dai dirigenti di ufficio circa l'attivazione di rapporti di lavoro a tempo parziale;

e) gli adempimenti relativi ai procedimenti disciplina nei confronti dei dirigenti di ufficio della direzione o dell'area e dei personale direttamente dipendente dal direttore o dal coordinatore stessi;

f) il parere motivato in ordine alla nomina dei dirigenti degli uffici e dei settori appartenenti alla direzione o all'area effettuata per ragioni indifferibili ed urgenti in attesa della riorganizzazione prevista dall'art.38 della L.R. n. 15/1997;

g) la proposta di conferimento dell'incarico di sostituzione, in caso di assenza o impedimento dei dirigenti di ufficio della direzione o dell'area. Sentiti i dirigenti interessati il direttore o il coordinatore, in caso di assenza, di impedimento o di vacanza del titolare dei dirigenti di ufficio, ove non ritenga di procedere al conferimento dell'incarico di sostituzione, può assumere gli atti di competenza dei suddetti dirigenti;

h) l'autorizzazione delle missioni ai dirigenti degli uffici appartenenti alla direzione o all'area;

4.1.1.2 Le proposte dei coordinatori relative alle materie indicate alle lettere b), d), f)e g), del precedente punto 4. 1. 1, sono inoltrate alla direzione risorse finanziarie, umane e strumentali, che provvede ad assumere le determinazioni di competenza.

4.1.2 In materia di processi organizzativi, spetta al direttore regionale alle risorse e ai coordinatori per le rispettive competenze:

a) la proposta di razionalizzazione delle strutture organizzative e dei relativi compiti, nell'ambito degli indirizzi generali fissati dalla Giunta nonché, secondo i criteri applicativi individuati dalla direzione alle risorse finanziarie, umane e strumentali, alla quale compete specificatamente la proposizione alla Giunta degli enti sull'assetto, organizzativo delle strutture regionali;

b) il monitoraggio periodico sull'efficienza dei servizi, anche in relazione all'attività di rilevazione e verifica dei carichi di lavoro, con i criteri e gli strumenti fissati per il complesso dell'amministrazione dalla Direzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali;

c) la fissazione, nell'ambito degli indirizzi generali definiti dalla Giunta, sentito il comitato di coordinamento dell'orario di servizio delle strutture della direzione regionale;

d) il coordinamento attuativo dei programmi e degli indirizzi della Giunta per la realizzazione dei processi organizzativi;

e) le proposte per l'individuazione e definizione dei fabbisogni formativi per i collaboratori della direzione regionale o delle aree, ferma restando la gestione unitaria della formazione in capo alle Direzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali.

4.2. Funzioni connesse alla responsabilità di ufficio

4.2.1 Ai dirigenti di ufficio competono la direzione del personale e l'organizzazione dei mezzi e dell'attività dell'ufficio. Per l'esercizio di tali attribuzioni i dirigenti di uffici:

4.2.1.1. definiscono, con la collaborazione dei dirigenti assegnati alla struttura, le procedure e le modalità concrete di organizzazione del lavoro, nel rispetto delle competenze assegnate all'ufficio, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta e secondo le direttive impartite dal direttore regionale o dal coordinatore;

4.2.1.2. assicurano, la partecipazione a livello propositivo e consultivo egli altri dirigenti e funzionari assegnati all'ufficio;

4.2.1.3. destinano i collaboratori alle strutture organizzative in cui si articola l'ufficio, ed attribuiscono agli stessi le funzioni e i compiti ai fini dei conseguimento degli obiettivi da raggiungere, garantendo flessibilità e ottimizzazione nell'impiego delle risorse umane;

4.2.1.4. attribuiscono gli incarichi di direzione di programmi e di progetti, verifica, controllo, studio e ricerca ai dirigenti assegnati all'ufficio., nell'ambito delle direttive del direttore regionale o del coordinatore;

4.2.1.5. in attesa della riorganizzazione prevista dall'art.38 della L.R. n. 15/1997, formulano il parere:

a) sulle proposte di nomina dei responsabili delle strutture organizzative in cui si articola l'ufficio;

b) sulle proposte dell'ufficio competente in materia di organizzazione per l'acquisizione o il trasferimento di personale;

c) circa l'attivazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale nell'ambito della struttura diretta;

4.2.1.6. designano in via provvisoria il sostituto dei responsabile del settore in caso di assenza, impedimento o vacanza del titolare;

4.2.1.7. autorizzano le missioni ai dirigenti e al personale assegnato alla struttura diretta;

4.2.1.8. ottimizzano l'impiego delle risorse umane assegnate all'ufficio in funzione dei risultati da conseguire, con gli opportuni interventi riguardanti:

a) verifica delle posizioni, delle prestazioni e delle professionalità e conseguente adeguamento dei compiti dei collaboratori all'interno dell'ufficio;

b) individuazione e proposta degli interventi di formazione e riqualificazione necessari per l'efficace espletamento delle funzioni;

c) formalizzazione di motivate proposte di trasferimento ad altra struttura per i collaboratori con professionalità non idonea o non corrispondente alle esigenze dell'ufficio;

d) assegnazione dei compiti, dei programmi e delle priorità ai collaboratori.

4.2.1.9. attuano gli istituti normativi riguardanti la gestione delle presenze, delle prestazioni in funzione del miglioramento dei servizi all'utenza, degli adempimenti connessi al rapporto di lavoro, anche al fine di assicurarne il rispetto da parte dei dipendenti;

4.2.1.10. compiono gli atti di iniziativa di cui sono competenti nell'ambito della procedura discipline, nonché gli altri adempimenti in materia, previsti dalla legge;

4.2.1.11. svolgono gli adempimenti richiesti dalla normativa regionale in relazione alla concessione dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni che venga richiesta dai dirigenti o dai collaboratori assegnati alla struttura diretta.

4.2.2 Per la programmazione ed il controllo delle attività, nonché per l'organizzazione dei processo lavorativo e la direzione delle strutture organizzative, i dirigenti di ufficio provvedono ai seguenti compiti:

4.2.2.1. collaborazione nei confronti del direttore regionale o del coordinatore per l'espletamento dei compiti e delle responsabilità allo stesso attribuiti;

4.2.2.2. programmazione dell'attività dell'ufficio e verifica dei risultati, avvalendosi della collaborazione dei dirigenti assegnati all'ufficio e utilizzando, su propria iniziativa, anche lo strumento delle riunioni di ufficio;

4.2.2.3. verifica dei carichi di lavoro e della produttività individuale nell'ambito della struttura organizzativa diretta, nonché la proposta di iniziative nei confronti del personale correlate a tale verifica;

4.2.2.4. individuazione dei necessari adeguamenti organizzativi rilevazione delle esigenze di risorse umane, finanziarie e strumentali e di riorganizzazione delle strutture; definizione dei fabbisogni conseguenti secondo criteri di priorità e di compatibilità fissati dalle direttive della Giunta, su proposta della Direzione regionale alle risorse finanziarie, umane e strumentali;

4.2.2.5. iniziativa, promozione, direttiva e controllo sull'attuazione dei programmi, anche in via sostitutiva, nei confronti delle strutture organizzative dell'ufficio;

4.2.2.6. promozione e attuazione della collaborazione organica tra l'ufficio e le altre strutture organizzative regionali.

4.3 FUNZIONI CONNESSE ALLA RESPONSABILITA' DEI SETTORI

4.3.1 Ai dirigenti incaricati della responsabilità dei settori, spettano, in materia di processo organizzativo e di gestione delle risorse umane, le seguenti funzioni:

4.3.1.1. dirigere, con la necessaria autonomia e conseguente responsabilità, la struttura organizzativa affidata, nel rispetto delle competenze fissate dalla normativa regionale e rispondendo del proprio operato al responsabile dell'ufficio, svolgendo, altresì, attività propositiva nei confronti dello stesso per tutto quanto concerne la direzione della struttura

4.3.1.2. organizzare e disporre, nel quadro del programma di attività dell'ufficio, l'utilizzazione delle risorse assegnate per il conseguimento degli obiettivi programmati, per quanto di competenza, ivi compreso lo svolgimento di eventuali attribuzioni determinate dal dirigente dell'ufficio;

4.3.1.3. collaborare con il responsabile dell'ufficio per il raggiungimento degli obiettivi, anche con riferimento alla programmazione dell'attività, sia nella fase propositiva che nella fase di verifica dei risultati;

4.3.1.4. curare le procedure e provvedere agli atti affidati al settore in base all'organizzazione del lavoro definita per l'ufficio.

4.3.2 I dirigenti, ai quali sia stata affidata la responsabilità di una struttura organizzativa non inserita in un ufficio, prestano la loro attività dei termini indicati al precedente punto 4.3.1. rispondendo del loro operato al direttore regionale o al coordinatore da cui dipendono funzionalmente.

5. ATTRIBUZIONI E COMPITI DELLA DIRIGENZA IN MATERIA DI PROCEDURE

5.1. IMPEGNO DI SPESA

5.1.1 Le funzioni del responsabile di ufficio, con riferimento alle attività della struttura ad esso assegnata con l'atto di nomina, sono definite come segue:

5.1.1.1. assunzione degli impegni di spesa in attuazione dei programmi deliberati dai competenti organi della Regione o in esecuzione di decisioni di spesa adottate dagli stessi organi (anche in forma diversa) con un grado di specificità tale da non comportare ulteriori decisioni da ricondurre alla discrezionalità politica. La funzione non è esercitata qualora, in sede di approvazione degli atti programmatici, l'organo competente abbia provveduto al contestuale impegno dei fondi.

I programmi o le decisioni di spesa del dirigente l'ufficio devono, comunque, contenere i seguenti elementi:

A) ACQUISTO DI BENI O SERVIZI

a.1) definizione dei beni o dei servizi da acquisire;

a.2) elementi quali - quantitativi inerenti i beni o i servizi da acquisire;

a.3) indicazione della metodologia da seguire per la scelta del contraente;

a.4) indicazione delle risorse finanziarie massi da impegnare per ogni singolo obiettivo.

B) ESECUZIONE DI OPERE O LAVORI PUBBLICI DI INIZIATIVA DIRETTA DELLA REGIONE

b.1) approvazione dei programmi e dei progetti preliminari e definitivi così come definiti dagli artt.14 e 16 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni;

b.2) modalità di esecuzione dei progetti;

b.3) modalità di erogazione dei finanziamenti;

b.4) modalità di scelta del contraente;

b.5) indicazione delle risorse finanziarie destinate ad. ogni singolo progetto.

C) ESECUZIONE DI OPERE IN ECONOMA

c.1) approvazione della perizia inerente le opere da eseguire;

c.2) modalità di esecuzione delle opere (in amministrazione diretta o per cottimo fiduciario);

c.3) indicazione delle risorse finanziarie massime da impegnare per ogni singola perizia.

D) CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

d.1 contributi per finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche (in conto investimenti):

d.1.1. elementi costitutivi dei programmi operativi cosi come previsti dalle singole leggi di settore e/o tali comunque da consentire che gli atti di concessione dei finanziamento siano riconducibili alla sola discrezionalità tecnica;

d.1.2. riferimento all'autorizzazione di spesa ed indicazione dei mezzi finanziari bilancio;

d.1.3. modalità di erogazione dei finanziamenti ove non già definiti dalla legge;

d.2 contributi di natura corrente per il finanziamento di attività ed interventi, concessione di sussidi e sovvenzioni:

d.2.1. elementi costitutivi dei programmi operativi . così come previsti dalle singole leggi di settore o, in mancanza, definiti nella deliberazione di iniziativa di spesa adottarsi dagli organi competenti, tali comunque da consentire che l'atto di concessione del contributo sia riconducibile alla sola discrezionalità tecnica;

5.1.1.2. spetta ai dirigenti dell'Ufficio organizzazione e metodi e dell'Ufficio provveditorato, demanio e patrimonio l'assunzione degli impegni di spesa, per le determinazioni da queste assunti per la gestione delle funzioni di propria competenza esecuzione di piani di spesa o di approvvigionamento approvati dalla Giunta e definiti, per le singole tipologie di attività attraverso limiti massimi di spesa per ciascuna attività;

5.1.2 assunzione degli impegni di spesa per quanto dovuto in relazione all'adozione degli atti obbligati, di competenza, discendenti da obblighi contrattuali o comunque in forza di legge ed in quanto tali privi di ogni discrezionalità;

5.1.2.1. assunzione degli impegni di spesa relativi all'adozione di atti di reiscrizione di residui passivi perenti.

Gli atti di cui alle lettere A), B), C), D) del presente punto 5 sono considerati di maggior rilevanza qualora comportino impegni di spesa ore, nel loro ammontare, a quello previsto dalla normativa vigente per la trattativa privata .

5.2. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

5.2.1 Le funzioni del dirigente dell'ufficio, con riferimento alle attività dell'ufficio di competenza, sono definite come segue:

5.2.1.1. adozione degli atti di liquidazione;

5.2.1.2. determinazione, in sede di liquidazione, delle eventuali economie di spesa, e autorizzazione al disimpegno;

5.2.1.3. recupero di eventuali somme erogate in eccedenza rispetto all'importo liquidato.