§ 1.5.6 - L.R. 5 settembre 1994, n. 31.
Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.5 partecipazione, diritti dei cittadini, referendum
Data:05/09/1994
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Principi).
Art. 2.  (Oggetto del diritto e ambito di applicazione).
Art. 3.  (Modalità di accesso).
Art. 4.  (Termine del procedimento).
Art. 5.  (Reclamo).
Art. 6.  (Esame e rilascio dei documenti).
Art. 7.  (Differimento della richiesta di accesso).
Art. 8.  (Casi di esclusione e limitazione).
Art. 9.  (Rilascio di copie).
Art. 10.  (Norme di rinvio).
Art. 11.  (Norma finanziaria).


§ 1.5.6 - L.R. 5 settembre 1994, n. 31. [1]

Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.

(B.U. n. 42 del 14 settembre 1994).

 

Art. 1. (Principi).

     1. In attuazione dell'art. 14 dello Statuto regionale e nel rispetto dei principi di legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

     2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione regionale o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

 

     Art. 2. (Oggetto del diritto e ambito di applicazione).

     1. L'accesso consiste nell'esame o nel rilascio di copie di atti e documenti amministrativi.

     2. Il diritto di accesso si esercita nei confronti

dell'Amministrazione regionale e degli Enti strumentali della Regione.

     3. Salve le eccezioni previste dagli articoli 7 e 8 della presente legge, il diritto di accesso è esercitato, con riferimento agli atti del procedimento anche durante lo svolgimento dello stesso, nei confronti dell'ufficio competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

     4. L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni previste dalla presente legge.

 

     Art. 3. (Modalità di accesso).

     1. L'effettivo esercizio del diritto di accesso viene facilitato con la pubblicazione il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti cui sia consentito l'accesso, nonché con l'attività dell'ufficio previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 29/1993.

     2. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta, anche verbale, al dirigente dell'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

     3. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare, e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta e documentare la propria identità e, se del caso, i propri poteri rappresentativi.

     4. La richiesta, esaminata immediatamente dal responsabile dell'ufficio cui si riferisce l'atto, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

     5. La richiesta formale presentata ad una struttura diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.

     6. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi o sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite sulla accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale in carta semplice.

     7. Delle richieste pervenute l'ufficio prende nota e per quelle formali rilascia ricevuta.

 

     Art. 4. (Termine del procedimento).

     1. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.

     2. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'ufficio è tenuto, entro dieci giorni, a darne comunicazione scritta al richiedente. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

 

     Art. 5. (Reclamo).

     1. Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui all'art. 4, comma 1, il soggetto richiedente può presentare, entro 15 giorni dalla scadenza del termine, reclamo al Presidente della Giunta regionale, salva la facoltà di ricorrere al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge n. 241/1990.

     2. Il Presidente della Giunta regionale decide sul reclamo entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso.

     3. Le norme di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche al caso di rifiuto e di limitazione dell'accesso richiesto in via formale.

 

     Art. 6. (Esame e rilascio dei documenti).

     1. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore d'ufficio ed alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.

     2. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente, o da persona da lui formalmente incaricata, con l'eventuale assistenza di altra persona le cui generalità devono essere registrate in calce alla richiesta.

     3. Fatta salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

     4. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

     5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono definite le tariffe dei costi di riproduzione, nonché i criteri e le modalità della loro riscossione.

 

     Art. 7. (Differimento della richiesta di accesso).

     1. Ove sia necessario assicurare una temporanea tutela alla riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza della Regione specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, il differimento dell'accesso richiesto è disposto dal responsabile dell'ufficio, su proposta del responsabile del procedimento, con atto motivato.

     2. L'atto stabilisce anche la durata del differimento.

     3. Il diritto di accesso agli atti emanati dall'Ufficio affari giuridici, legali e del contenzioso nell'esercizio delle funzioni di consulenza o di difesa, è differito, ove occorra, fino al termine stabilito in relazione alle esigenze di riservatezza riferite all'eventuale difesa in giudizio della Regione.

 

     Art. 8. (Casi di esclusione e limitazione).

     1. Il rifiuto o la limitazione dell'accesso è disposto dal responsabile dell'ufficio, su proposta del responsabile del procedimento, con determinazione motivata, quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni con particolare riferimento agli interessi epistolari, sanitari, professionali, finanziari, industriali e commerciali di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti alla Regione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento di cui al precedente articolo.

     2. Non è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione di atti normativi, amministrativi, di indirizzo e di programmazione, per i quali restano ferme le norme particolari che ne regolano la formazione.

     3. Il diritto di accesso è escluso sui documenti e atti che in base alla legge siano qualificati come riservati.

 

     Art. 9. (Rilascio di copie).

     1. Ogni ufficio regionale è autorizzato al rilascio di copie semplici di atti e documenti su cui ha diretta competenza, nonché di copie conformi, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di documenti che detiene in originale, anche avvalendosi della consultazione di banche dati sull'attività amministrativa regionale gestita da strumenti informatici.

     2. Degli atti e documenti, in possesso della Regione, provenienti da altre amministrazioni, non può essere rilasciata copia autenticata, salvo che trattasi di atto in originale.

     3. Le copie da rilasciare in bollo saranno assoggettate alla vigente normativa in materia e le relative marche da bollo saranno presentate dall'interessato unitamente alla richiesta.

 

     Art. 10. (Norme di rinvio).

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.

 

     Art. 11. (Norma finanziaria).

     1. Le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 6 della presente legge saranno introitate all'esistente cap. 2800 dello stato di previsione dell'entrata.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 144 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8, con la decorrenza ivi prevista.