§ 1.4.87 - L.R. 22 dicembre 2008, n. 23.
Ulteriore modificazione della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia locale).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.4 enti locali e deleghe
Data:22/12/2008
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Modifica alla legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 - Disciplina in materia di polizia locale)


§ 1.4.87 - L.R. 22 dicembre 2008, n. 23.

Ulteriore modificazione della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia locale).

(B.U. 30 dicembre 2008, n. 60 staord.)

 

Art. 1. (Modifica alla legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 - Disciplina in materia di polizia locale)

1. L’articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 3

(Comitato tecnico consultivo della polizia locale)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è costituito il Comitato tecnico consultivo della polizia locale, di seguito Comitato.

 

2. Il Comitato ha sede presso la Giunta regionale e dura in carica per l’intera legislatura.

 

3. Il Comitato è così composto:

 

a) un dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia locale, con funzioni di presidente;

 

b) i comandanti dei corpi di polizia municipale di Perugia e di Terni;

 

c) i comandanti dei corpi di polizia provinciale di Perugia e di Terni;

 

d) sei rappresentanti dei corpi di polizia locale;

 

e) due esperti con qualificata competenza in materie connesse alle attività di polizia locale.

 

4. I membri del Comitato di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 sono eletti dal Consiglio regionale. I membri di cui alla lettera e) sono eletti con voto limitato.

 

5. Il Comitato disciplina il proprio funzionamento con un regolamento interno approvato a maggioranza dei componenti e trasmesso al Consiglio regionale.

 

6. Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno e a seguito della richiesta di pareri da parte della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, nonché su richiesta del Consiglio regionale per audizioni in merito alle specifiche funzioni del Comitato e comunque ogni qualvolta ne ravveda l’opportunità.

 

7. Ai componenti del Comitato spettano, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali a livello dirigenziale.”.