§ 1.4.64 - L.R. 15 marzo 2000, n. 20.
Organi delle Comunità montane.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.4 enti locali e deleghe
Data:15/03/2000
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Contenuti dello Statuto).
Art. 3.  (Composizione dell'organo rappresentativo).
Art. 4.  (Composizione dell'organo esecutivo).
Art. 5.  (Presidente).
Art. 6.  (Competenze degli organi).
Art. 7.  (Revisore dei conti).


§ 1.4.64 - L.R. 15 marzo 2000, n. 20.

Organi delle Comunità montane. [1]

(B.U. n. 17 del 24 marzo 2000).

 

Art. 1. (Finalità). [1]

     1. La presente legge detta norme per l'attuazione dell'articolo 4, lett. b) ed e), e dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 come sostituito dall'articolo 7 della legge 3 agosto 1999, n. 265.

 

     Art. 2. (Contenuti dello Statuto).

     1. Le Comunità montane hanno autonomia statutaria in armonia con i principi fissati dalle leggi statali e regionali.

     2. Lo statuto contiene le norme fondamentali per l'organizzazione della Comunità montana e, in particolare, la denominazione, la sede, le finalità, le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici, le forme della collaborazione ed i rapporti con gli altri enti pubblici del territorio, le norme sull'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, gli indirizzi per la partecipazione di famiglie, associazioni, comunità ed imprese private all'attività della Comunità montana, le procedure di concertazione per l'approvazione dei piani e dei programmi.

 

     Art. 3. (Composizione dell'organo rappresentativo).

     1. L'organo rappresentativo delle Comunità montane è composto da tre rappresentanti di ogni Comune associato, eletti ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 della legge 142/1990, con un numero di abitanti inferiore ai quindicimila e da sei rappresentanti per gli altri Comuni. Deve essere garantita la rappresentanza delle minoranze, con voto limitato a due, nel primo caso, e con voto limitato a quattro, nell'altro caso.

     2. I membri di competenza dei Comuni in seno all'organo rappresentativo della Comunità montana sono nominati a seguito del rinnovo dei rispettivi consigli comunali, entro trenta giorni dall'insediamento degli stessi.

     3. I componenti scaduti restano in carica fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti e comunque non oltre il termine di cui al comma 2.

 

     Art. 4. (Composizione dell'organo esecutivo).

     1. L'organo esecutivo è composto dal presidente e da un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a sei, eletti dall'organo rappresentativo nel proprio seno.

 

     Art. 5. (Presidente).

     1. Il presidente è eletto dall'organo rappresentativo, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, tra i suoi componenti.

     2. La carica di presidente è cumulabile con quella di sindaco.

 

     Art. 6. (Competenze degli organi).

     1. Le competenze dell'organo rappresentativo, di quello esecutivo e del presidente sono quelle individuate dagli articoli 32, 35 e 36 della legge 142/1990 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili, e dallo statuto.

 

     Art. 7. (Revisore dei conti).

     1. Il revisore dei conti è nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57, comma 8 della legge 142/1990.

 

 

[1] Il Presidente del Consiglio regionale con nota prot. n. 204 del 15 marzo 2000, ha comunicato che, causa un inconveniente di carattere tecnico in fase di estensione, nel testo dell'art. 1 della legge regionale di cui all'oggetto, è stato scritto: " ... per l'attuazione dell'articolo 4, lett. b) ed e), e dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ... ", anziché: " ... per l'attuazione del comma 4, lett. b) ed e), dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ... ".

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 40 della L.R. 24 settembre 2003, n. 18.