Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e ordinamento della regione |
Capitolo: | 1.4 enti locali e deleghe |
Data: | 15/03/2000 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Contenuti dello Statuto). |
Art. 3. (Composizione dell'organo rappresentativo). |
Art. 4. (Composizione dell'organo esecutivo). |
Art. 5. (Presidente). |
Art. 6. (Competenze degli organi). |
Art. 7. (Revisore dei conti). |
§ 1.4.64 - L.R. 15 marzo 2000, n. 20.
Organi delle Comunità montane. [1]
(B.U. n. 17 del 24 marzo 2000).
Art. 1. (Finalità). [1]
1. La presente legge detta norme per l'attuazione dell'articolo 4, lett. b) ed e), e dell'articolo 28 della
Art. 2. (Contenuti dello Statuto).
1. Le Comunità montane hanno autonomia statutaria in armonia con i principi fissati dalle leggi statali e regionali.
2. Lo statuto contiene le norme fondamentali per l'organizzazione della Comunità montana e, in particolare, la denominazione, la sede, le finalità, le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici, le forme della collaborazione ed i rapporti con gli altri enti pubblici del territorio, le norme sull'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, gli indirizzi per la partecipazione di famiglie, associazioni, comunità ed imprese private all'attività della Comunità montana, le procedure di concertazione per l'approvazione dei piani e dei programmi.
Art. 3. (Composizione dell'organo rappresentativo).
1. L'organo rappresentativo delle Comunità montane è composto da tre rappresentanti di ogni Comune associato, eletti ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 della
2. I membri di competenza dei Comuni in seno all'organo rappresentativo della Comunità montana sono nominati a seguito del rinnovo dei rispettivi consigli comunali, entro trenta giorni dall'insediamento degli stessi.
3. I componenti scaduti restano in carica fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti e comunque non oltre il termine di cui al comma 2.
Art. 4. (Composizione dell'organo esecutivo).
1. L'organo esecutivo è composto dal presidente e da un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a sei, eletti dall'organo rappresentativo nel proprio seno.
Art. 5. (Presidente).
1. Il presidente è eletto dall'organo rappresentativo, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, tra i suoi componenti.
2. La carica di presidente è cumulabile con quella di sindaco.
Art. 6. (Competenze degli organi).
1. Le competenze dell'organo rappresentativo, di quello esecutivo e del presidente sono quelle individuate dagli articoli 32, 35 e 36 della
Art. 7. (Revisore dei conti).
1. Il revisore dei conti è nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57, comma 8 della
[1] Il Presidente del Consiglio regionale con nota prot. n. 204 del 15 marzo 2000, ha comunicato che, causa un inconveniente di carattere tecnico in fase di estensione, nel testo dell'art. 1 della legge regionale di cui all'oggetto, è stato scritto: " ... per l'attuazione dell'articolo 4, lett. b) ed e), e dell'articolo 28 della
[1] Legge abrogata dall’art. 40 della