Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e ordinamento della regione |
Capitolo: | 1.1 norme statutarie - organi e competenze |
Data: | 09/08/1991 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. 1. I criteri e le modalità per la concessione da parte della Regione e degli Enti regionali di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e patrimoniali, ove non già stabiliti dalla [...] |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
§ 1.1.54 – L.R. 9 agosto 1991, n. 21.
Prime norme sul procedimento amministrativo.
(B.U. 21 agosto 1991, n. 40).
1. In attesa di una disciplina complessiva dei procedimenti amministrativi di competenza regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi stabiliti dalla
1. La Giunta regionale e gli Enti dipendenti dalla Regione fissano il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi di loro competenza, qualora non sia previsto da legge o regolamento, tra un minimo di giorni trenta ed un massimo di giorni centoventi, avuto riguardo alla natura e alla complessità del procedimento stesso e alla sua eventuale articolazione in subprocedimento.
2. La Giunta e gli Enti dipendenti dalla Regione, secondo le rispettive competenze, individuano l'unità organizzativa responsabile di ciascun tipo di procedimento.
3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.
1. Il termine per la conclusione del procedimento, conseguente ad istanza di parte, decorre dalla data di assunzione a protocollo della domanda. Qualora il procedimento abbia inizio d'ufficio, il termine decorre dalla data di assunzione dell'atto formale di iniziativa da parte degli organi competenti o del dirigente dell'ufficio competente.
2. Il termine di cui al comma 1 rimane sospeso:
a) nei casi in cui debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo o debbano essere obbligatoriamente acquisite valutazioni tecniche di enti od organi appositi, per il tempo indicato rispettivamente nel comma 1 dell'art. 16 e nel comma 1 dell'art. 17 della
b) per il tempo necessario all'adozione di atti e all'acquisizione di documenti di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lett. a), che devono essere acquisiti in relazione al singolo procedimento.
3. I termini fissati ai sensi del comma 1 dell'art. 2 possono essere prorogati per non oltre centoventi giorni dagli organi competenti, con atto motivato, su richiesta del responsabile del procedimento, per gravi e sopravvenute esigenze istruttorie.
1. Il dirigente dell'ufficio provvede immediatamente ad assegnare a sé o ad altro dirigente o funzionario dell'ufficio la responsabilità del procedimento, designando altresì, in caso di assenza o di impedimento, il sostituto.
2. Il responsabile del procedimento dà immediata comunicazione personale dell'avvio dello stesso ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 7 della
3. Il dirigente dell'ufficio, in caso di inadempienza o di ritardo da parte del responsabile del procedimento, provvede alla sua sostituzione, ove non intenda avocare a sé la responsabilità della relativa istruttoria e di ogni altro adempimento inerente.
4. Il dirigente dell'ufficio risponde della tempestività dei procedimenti a norma dell'art. 20 della
5. Dei provvedimenti di cui al comma 3 del presente articolo, nonché della delibera di proroga del termine di cui al comma 3 dell'art. 3, deve essere data immediata notizia, nelle forme di cui al comma 2 del presente articolo, ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 7, della
1. I criteri e le modalità per la concessione da parte della Regione e degli Enti regionali di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e patrimoniali, ove non già stabiliti dalla legge o dal regolamento che disciplinano la specifica materia, sono determinati con apposito regolamento.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta le misure organizzative dirette a garantire l'applicazione del diritto di accesso di cui al capo V della
2. Il regolamento regionale stabilisce per quali fatti, stati e qualità personali, oltre a quelli indicati nell'art. 2 della
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 27 della
2. Le conferenze di servizi, di cui all'art. 14 della
3. Il Presidente della Giunta o un suo delegato partecipa alla conferenza dei servizi previa deliberazione della Giunta stessa.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di regolamento di cui all'art. 5 e al comma 2 dell'art. 6.
2. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 2 dell'art. 6, restano salve le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 27 dicembre 1989, n. 1085.
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale e gli Enti dipendenti definiscono, per le diverse tipologie dei procedimenti di loro competenza, i termini di cui al comma 1 dell'art. 2.
[1] Articolo abrogato dall'art. 144 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 144 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 144 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 144 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 144 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 144 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 144 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 144 della