§ 1.1.49 - R.R. 15 dicembre 1989, n. 41.
Regolamento interno della Consulta per le questioni comunitarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:15/12/1989
Numero:41


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge regionale 3 dicembre 1984, n. 46, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Consulta regionale per le [...]
Art. 2.      1. Nello svolgimento della propria attività la Consulta è assistita dall'Ufficio coordinamento relazioni esterne e rapporti comunitari
Art. 3.      1. I membri della Consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale
Art. 4.      1. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato
Art. 5.      1. Le riunioni della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione, che deve avvenire nello stesso giorno della prima [...]
Art. 6.      1. Le votazioni sono effettuate di norma a scrutinio palese
Art. 7.      1. Il Presidente svolge i seguenti compiti
Art. 8.      1. Di ogni seduta si redige il processo verbale che deve contenere l'oggetto delle discussioni, le determinazioni, i nomi di coloro che vi hanno partecipato
Art. 9.      1. La Consulta si articola in commissioni, che svolgono attività di studio e proposta
Art. 10.      1. La Consulta istituisce al proprio interno un Comitato di presidenza, di cui fanno parte, oltre al presidente, i coordinatori delle commissioni


§ 1.1.49 - R.R. 15 dicembre 1989, n. 41. [1]

Regolamento interno della Consulta per le questioni comunitarie.

(B.U. n. 52 del 20 dicembre 1989).

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge regionale 3 dicembre 1984, n. 46, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Consulta regionale per le questioni comunitarie.

 

     Art. 2.

     1. Nello svolgimento della propria attività la Consulta è assistita dall'Ufficio coordinamento relazioni esterne e rapporti comunitari.

     2. La Consulta può avvalersi altresì della collaborazione di altri uffici regionali, nonché di esperti per le questioni attinenti alle proprie finalità.

 

     Art. 3.

     1. I membri della Consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale.

     2. Nell'ipotesi di assenza di un componente, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, lo stesso è dichiarato decaduto con deliberazione della Consulta.

     3. Alla sostituzione dei componenti cessati per dimissioni, decadenza o morte provvede il Presidente della Giunta regionale previa designazione o elezione da parte, dei soggetti competenti, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 46/1984 come modificato dalla legge regionale 26 aprile 1985, n. 30.

 

     Art. 4.

     1. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

     2. La Consulta si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di un terzo dei componenti o di uno degli Organi della Regione.

 

     Art. 5.

     1. Le riunioni della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione, che deve avvenire nello stesso giorno della prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno un quarto dei componenti.

     2. Le determinazioni della Consulta sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

     3. La convocazione della Consulta deve essere diramata dal Presidente, unitamente all'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della seduta.

     4. Ciascun componente della Consulta può chiedere l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno.

 

     Art. 6.

     1. Le votazioni sono effettuate di norma a scrutinio palese.

     2. Ogni volta che la decisione investa persone, nonché ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, si procede a scrutinio segreto.

 

     Art. 7.

     1. Il Presidente svolge i seguenti compiti:

     a) rappresenta la Consulta;

     b) convoca e presiede le sedute, fissandone l'ordine del giorno;

     c) dà esecuzione alle delibere della Consulta;

     d) cura i rapporti con gli organi regionali;

     e) coordina l'attività delle commissioni;

     f) cura i rapporti con i mezzi di informazione, garantendo anche una corretta conoscenza delle posizioni minoritarie.

 

     Art. 8.

     1. Di ogni seduta si redige il processo verbale che deve contenere l'oggetto delle discussioni, le determinazioni, i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

     2. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario dell'Ufficio coordinamento relazioni esterne e rapporti comunitari, nominato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 9.

     1. La Consulta si articola in commissioni, che svolgono attività di studio e proposta.

     2. Le competenze delle singole commissioni sono individuate con deliberazioni della Consulta.

     3. Ciascun componente della Consulta deve essere presente in almeno una commissione.

     4. Ogni commissione elegge tra i suoi membri un coordinatore.

 

     Art. 10.

     1. La Consulta istituisce al proprio interno un Comitato di presidenza, di cui fanno parte, oltre al presidente, i coordinatori delle commissioni.

     2. Le competenze del Comitato sono individuate dalla Consulta con propria deliberazione; ad esso non possono comunque essere demandati compiti che spettano alla Consulta nella sua interezza.


[1] Abrogato dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.