Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e ordinamento della regione |
Capitolo: | 1.1 norme statutarie - organi e competenze |
Data: | 09/12/1982 |
Numero: | 55 |
Sommario |
Art. 1. Le norme di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano ai consiglieri regionali secondo le modalità stabilite dalla presente legge |
Art. 2. Le dichiarazioni previste dagli arti. 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441 sono depositate presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio e pubblicate, a cura dell'Ufficio di presidenza [...] |
Art. 3. Le dichiarazioni patrimoniali indicate nella legge 5 luglio 1982, n. 441 vengono effettuate su uno schema di modulo predisposto dall'Ufficio di presidenza del Consiglio |
Art. 4. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposto dagli artt. 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441, il Presidente del Consiglio regionale diffida l'inadempiente a presentare le dichiarazioni [...] |
Art. 5. Per i soggetti indicati nel n. 1 dell'art. 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della Regione e per i soggetti [...] |
Art. 6. Le dichiarazione e gli atti indicati negli artt. 2, 3 e 4, della legge 5 luglio 1982, n. 441, devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati nei nn. 1, 2, 3 dell'art. 12 stessa [...] |
Art. 7. La diffida di cui all'art. 4 della presente legge è effettuata dal Presidente della Giunta regionale il quale constatata l'inadempienza ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione |
Art. 8. Sono abrogati il secondo e terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 27 ottobre 1981, n. 71 |
Art. 9. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti ivi previsti devono provvedere agli adempimenti indicati nei nn. 1 e 2 del primo comma dell'art. 2 della legge 5 luglio 1982, [...] |
§ 1.1.25 - L.R. 9 dicembre 1982, n. 55. [1]
Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti regionali.
(B.U. 16 dicembre 1982, n. 71).
Le norme di cui alla
Le dichiarazioni previste dagli arti. 2, 3 e 4 della
I cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio regionale possono altresì richiedere all'Ufficio di presidenza copia integrale delle dichiarazioni e relativi allegati.
Le dichiarazioni patrimoniali indicate nella
Nel caso di inadempienza degli obblighi imposto dagli artt. 2, 3 e 4 della
Nel caso di inosservanza della diffida il Presidente del Consiglio regionale ne dà notizia al Consiglio e dispone la pubblicazione dei nominativi dei consiglieri inadempienti nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Per i soggetti indicati nel n. 1 dell'art. 12 della
Le dichiarazione e gli atti indicati negli artt. 2, 3 e 4, della
La diffida di cui all'art. 4 della presente legge è effettuata dal Presidente della Giunta regionale il quale constatata l'inadempienza ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Sono abrogati il secondo e terzo comma dell'art. 3 della
Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti ivi previsti devono provvedere agli adempimenti indicati nei nn. 1 e 2 del primo comma dell'art. 2 della
[1] Abrogata dall'art. 10 della