Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 29/06/2011 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 |
Art. 2. Autorizzazioni di spesa per l’anno 2011 |
Art. 3. Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 –2013 |
Art. 4. Fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi |
Art. 5. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 66/2010 |
Art. 6. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r.66/2010 |
Art. 7. Integrazione dell’allegato A.4 alla l.r.66/2010 |
Art. 8. Sostituzione dell’allegato 2 alla l.r.66/2010 |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 6.1.303 - L.R. 29 giugno 2011, n. 26.
Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e pluriennale 2011 – 2013. Prima variazione.
(B.U. 4 luglio 2011, n. 30)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;
Visti gli articoli 14 e 22 della
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e pluriennale 2011 – 2013 in funzione delle esigenze di spesa, sia di parte corrente che di investimento, intervenute successivamente all’approvazione del bilancio stesso (
2. Tale adeguamento si concretizza nell’iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede con la previsione di maggiori entrate tributarie derivanti dal recupero dell’evasione fiscale, con risorse finanziarie già stanziate in bilancio (storni e attingimento dal fondo di riserva spese impreviste) e con la previsione di un maggiore ricorso al credito;
3. La presente legge riveste carattere di urgenza;
Approva la presente legge
CAPO I
Variazioni al bilancio
Art. 1. Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011
1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa, dell’entrata e della spesa, del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 sono apportate le variazioni indicate nell’allegato A “Bilancio di previsione annuale 2011 – Entrata”, nell’allegato B “Bilancio di previsione annuale 2011 - Spesa” e nell’allegato E “Bilancio di previsione annuale 2011 - Storni tra UPB”.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 è modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:
|
Entrata |
Spesa |
Residui |
|
|
Incremento |
0,00 |
0,00 |
Diminuzione |
0,00 |
0,00 |
Saldo |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Competenza |
|
|
Incremento |
207.912.490,00 |
254.245.104,18 |
Diminuzione |
0,00 |
46.332.614,18 |
Saldo |
207.912.490,00 |
207.912.490,00 |
|
|
|
Cassa |
|
|
Incremento |
207.912.490,00 |
254.245.104,18 |
Diminuzione |
0,00 |
46.332.614,18 |
Saldo |
207.912.490,00 |
207.912.490,00 |
Art. 2. Autorizzazioni di spesa per l’anno 2011
1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio, sono modificate dalla presente legge, per competenza e per cassa, nell’importo indicato all’allegato B.
Art. 3. Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 –2013
1. Agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 – 2013 sono apportate le variazioni indicate nell’allegato C “Bilancio pluriennale 2011 –2013 - Entrata” e nell’allegato D “Bilancio pluriennale 2011 – 2013 - Spesa”.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio pluriennale a legislazione vigente è modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:
|
Entrata |
Spesa |
ESERCIZIO 2011 |
|
|
Incremento |
207.912.490,00 |
254.245.104,18 |
Diminuzione |
0,00 |
46.332.614,18 |
Saldo |
207.912.490,00 |
207.912.490,00 |
ESERCIZIO 2012 |
|
|
Incremento |
9.550.000,00 |
11.360.472,39 |
Diminuzione |
0,00 |
1.810.472,39 |
Saldo |
9.550.000,00 |
9.550.000,00 |
ESERCIZIO 2013 |
|
|
Incremento |
8.650.000,00 |
8.860.472,39 |
Diminuzione |
0,00 |
210.472,39 |
Saldo |
8.650.000,00 |
8.650.000,00 |
Art. 4. Fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi
1. L’elenco dei provvedimenti legislativi da coprire con i fondi speciali, allegato 1 alla
UPB 743 “FONDI – SPESE DI INVESTIMENTO”
DESCRIZIONE |
2011 |
2012 |
2013 |
Proposta di legge per l’organizzazione dei Mondiali di ciclismo 2013 |
3.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTALE |
3.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
CAPO II
Modifiche alla
(Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e pluriennale 2011 – 2013)
Art. 5. Sostituzione dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
“Art. 4 Disavanzo dell’esercizio 2011
1. Agli effetti di cui ai commi successivi il disavanzo per l’esercizio 2011 è approvato in euro 253.584.459,59. 2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell’esercizio 2011 mutui e ad emettere prestiti obbligazionari o titoli similari, per l’importo complessivo di euro 253.584.459,59, per la copertura del disavanzo di cui al comma 1 per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate nell’allegato A.4. 3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo. Essi possono essere assunti o emessi successivamente al 31 luglio 2011. L’ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1° gennaio 2012, e dei prestiti, avente decorrenza dalla data di emissione, avviene con pagamento in rate semestrali posticipate.
4. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2012 e 2013, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti” e UPB 735 “Rimborso prestiti”.
5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2013, determinati in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2013, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”
Art. 6. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r.66/2010
1. L’articolo 6 della
“Art. 6 Autorizzazione all’indebitamento per il settore sanitario
1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nel triennio 2011 – 2013 mutui, prestiti o titoli similari per l’importo complessivo di euro 450.000.000,00 di cui euro 250.000.000,00 nel 2011 (allegato A.4), euro 100.000.000,00 nel 2012 ed euro 100.000.000,00 nell’esercizio 2013 per la riqualificazione, l’ammodernamento e l’innovazione tecnologica delle strutture sanitarie toscane.
2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni dieci. 3. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 5 per cento effettivo annuo. Essi possono essere assunti o emessi successivamente al 31 luglio 2011. L’ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1° gennaio 2012, e dei prestiti, avente decorrenza dalla data di emissione, avviene con pagamento in rate semestrali posticipate.
4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2012 e 2013, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - Spese correnti” e UPB 735 “Rimborso prestiti”.
5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2013 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.
Art. 7. Integrazione dell’allegato A.4 alla l.r.66/2010
1. L’allegato A.4 al bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011 – 2013 recante il prospetto delle operazioni di indebitamento autorizzate dalla l.r.66/2010 per l’esercizio 2011 è integrato dall’allegato F “Bilancio di previsione annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 - Integrazione al prospetto dell’indebitamento autorizzato di cui all’allegato A.4 della legge di bilancio per l’anno 2011”.
Art. 8. Sostituzione dell’allegato 2 alla l.r.66/2010
1. L’allegato 2 alla
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 9. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.