Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 20/04/2007 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento dell’articolo 36 bis nella l.r. 64/2006. |
Art. 2. Inserimento dell’articolo 36 ter nella l.r. 64/2006. |
Art. 3. Entrata in vigore. |
§ 6.1.264 - L.R. 20 aprile 2007, n. 21.
Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l’anno 2007).
(B.U. 27 aprile 2007, n. 9).
Art. 1. Inserimento dell’articolo 36 bis nella
1. Dopo l’articolo 36 della
“Art. 36 bis. Interventi per il superamento della crisi idrica dell’Isola di Giannutri.
1. Per l’anno 2007 e fino al completamento dell’impianto di produzione di acqua potabile in corso di realizzazione sull’isola di Giannutri, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore dell’Autorità di ambito territoriale (AATO) n. 6 “Ombrone” i fondi necessari al trasporto di acqua potabile tramite navi cisterna.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, stimato in euro 490.00,00, si provvede con le risorse stanziate sulla unità previsionale di base (UPB) 426 “Azioni di sistema per la tutela delle risorse idriche - Spese correnti”del bilancio annuale 2007.”.
Art. 2. Inserimento dell’articolo 36 ter nella
1. Dopo l’articolo 36 bis della
“Art. 36 ter. Riduzione dello stanziamento previsto per l’anno 2007 in favore del Consorzio LaMMa e rifinanziamento delle attività svolte dall’Istituto di Biometereologia IBIMET del CNR.
1. Per l’anno 2007, sino alla data di effettiva operatività del Consorzio denominato “Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LaMMa”, promosso con
2. La concreta determinazione della quota da corrispondere ai sensi del comma 1 avviene secondo i criteri definiti in apposita convenzione da stipulare tra la Regione Toscana e IBIMET- CNR.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede con le risorse stanziate sulla UPB 434 “Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo ambientale - Spese correnti” del bilancio annuale 2007.
4. Lo stanziamento di cui all’articolo 14, comma 4, della
5. Qualora necessario, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso del presente esercizio ulteriori variazioni al bilancio annuale 2007 tra le UPB indicate ai commi 3 e 4, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della
Art. 3. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.