Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 27/12/2004 |
Numero: | 76 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 36/2001. |
Art. 2. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 36/2001. |
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 36/2001. |
Art. 4. Sostituzione dell’articolo 8 della l.r.36/2001. |
Art. 5. Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 36/2001. |
Art. 6. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 36/2001. |
Art. 7. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 36/2001. |
Art. 8. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 36/2001. |
Art. 9. Modifiche all’articolo 18 della l.r.36/2001. |
Art. 10. Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 36/2001. |
Art. 11. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 36/2001. |
Art. 12. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 36/2001. |
Art. 13. Inserimento dell’articolo 24 bis nella l.r. 36/2001. |
Art. 14. Modifiche all’articolo 30 della l.r. 36/2001. |
Art. 15. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 36/2001. |
Art. 16. Inserimento dell’articolo 31 bis nella l.r. 36/2001. |
Art. 17. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 36/2001. |
Art. 18. Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 36/2001. |
Art. 19. Inserimento dell’articolo 35 bis nella l.r. 36/2001. |
Art. 20. Sostituzione dell’articolo 36 della l.r. 36/2001. |
Art. 21. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 36/2001. |
Art. 22. Abrogazione dell’articolo 44 della l.r. 36/2001. |
Art. 23. Entrata in vigore. |
§ 6.1.241 - L.R. 27 dicembre 2004, n. 76. [1]
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 36. (Ordinamento contabile della Regione Toscana).
(B.U. 5 gennaio 2005, n. 1).
Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della
1. Il comma 5 dell’articolo 3 della
“5. Le entrate di cui al comma 4, lettera c), una volta accertate nel bilancio del Consiglio regionale, sono comunicate alla Giunta regionale ai fini dell’adeguamento delle unità previsionali di base (UPB) destinate al Consiglio regionale e del conseguente accertamento nel bilancio della Regione. Tali entrate sono riscosse e versate secondo le disposizioni recate dal regolamento di cui al comma 7.”.
Art. 2. Sostituzione dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
“Art. 4. Enti e società regionali.
1. Il sistema contabile degli enti, aziende e agenzie regionali è disciplinato dalle singole leggi istitutive; i bilanci sono redatti secondo le modalità in esse stabilite.
2. I rendiconti e i bilanci di esercizio dei soggetti indicati al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.).
3. L’ultimo bilancio di esercizio di ciascuna società a partecipazione maggioritaria regionale è allegato al rendiconto generale della Regione.
4. I rendiconti e i bilanci di esercizio dei soggetti indicati al comma 1 sono riclassificati per il consolidamento della spesa pubblica, anche in relazione alle normative statali in materia.
5. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio regionale, approva i bilanci preventivi degli enti ed organismi regionali; i rendiconti o i bilanci di esercizio delle relative gestioni sono sottoposti dalla Giunta regionale alla approvazione del Consiglio regionale.
6. I bilanci di esercizio degli organismi privati istituiti o controllati dalla Regione sono trasmessi alla Giunta regionale corredati dalla relazione degli amministratori sulla gestione e con allegata la relazione del Collegio dei revisori.
7. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sul risultato economico e sull’attività degli enti ed organismi di cui al comma 6.”.
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
“Art. 5. Consolidamento della spesa e monitoraggio della finanza pubblica.
1. La Giunta regionale, al fine di predisporre un quadro complessivo della spesa e della finanza pubblica, da fornire allo Stato e da utilizzare per le proprie scelte programmatiche, attiva flussi informativi con gli enti locali e con gli altri enti pubblici operanti sul territorio regionale.
2. I flussi informativi con gli enti locali sono finalizzati allo svolgimento delle funzioni regionali previste dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica.
3. I contenuti dei flussi informativi, le modalità di trasmissione e di condivisione degli stessi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.
4. Sulla base delle informazioni acquisite viene predisposta apposita relazione contenuta nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) previsto dalla disciplina della programmazione regionale.”.
Art. 4. Sostituzione dell’articolo 8 della l.r.36/2001.
1. L’articolo 8 della l.r. 36/2001è sostituito dal seguente:
“Art. 8. Ricorso al mercato finanziario.
1. La Regione può contrarre mutui ed effettuare altre operazioni di indebitamento in misura non superiore al totale delle spese d’investimento, incrementato di quelle per l’assunzione di partecipazioni in società finanziarie e della quota del saldo negativo presunto dell’esercizio precedente, determinata dalla mancata contrazione dell’indebitamento già autorizzato.
2. L’importo complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale e interessi, dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione, non può superare il 25 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione, iscritte nel bilancio; in ogni caso gli oneri futuri di ammortamento devono trovare copertura nell’ambito del bilancio pluriennale.
3. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui o di altre forme di indebitamento se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell’esercizio di due anni precedente quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.
4. La contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento è autorizzata con la legge di bilancio o con legge di variazione dello stesso, nella quale deve essere specificata l’incidenza dell’operazione sull’esercizio finanziario in corso e su quelli futuri.
5. Le operazioni di indebitamento sono effettuate dal dirigente competente in materia di finanza, che, in conformità agli indirizzi adottati dalla Giunta regionale, ne determina le condizioni e le modalità entro i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative che le autorizzano.
6. Alla stipulazione dei mutui e delle altre operazioni di indebitamento patrimoniale si provvede in relazione alle esigenze di cassa.
7. L’autorizzazione ad effettuare operazioni di indebitamento decade al termine dell’esercizio per il quale essa è stata concessa.
8. Le entrate, derivanti da operazioni di indebitamento stipulate, che non siano riscosse entro il termine dell’esercizio, sono iscritte nei residui attivi; le entrate derivanti da operazioni di indebitamento autorizzate, ma non stipulate entro il termine dell’esercizio, costituiscono minori entrate.
9. Le operazioni di indebitamento da effettuare ai sensi di norme statali che ne determinano gli oneri a carico del bilancio dello Stato non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4.
10. In relazione all’andamento del mercato, anche al fine di tutelarsi dal rischio di rialzo dei tassi di interesse, la Giunta regionale definisce periodicamente con deliberazione i criteri per l’utilizzazione dei derivati finanziari e per la valutazione dell’affidabilità dei soggetti con i quali stipulare i relativi contratti quadro; in ogni caso, i derivati finanziari non possono prevedere una scadenza posteriore a quella del debito cui si riferiscono e non possono modificare il piano di restituzione del capitale.
11. La ristrutturazione del debito in essere avviene a seguito di apposito atto della Giunta regionale che ne definisce i limiti e le modalità.
12. Il dirigente competente in materia di finanza, nel rispetto delle disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 10 e 11, utilizza gli strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari ed effettua le opportune operazioni di gestione e ristrutturazione del debito regionale.”.
Art. 5. Inserimento dell’articolo 8 bis nella
1. Dopo l’articolo 8 della
“Art. 8 bis. Cessioni di crediti e cartolarizzazioni.
1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri con cui il dirigente competente in materia di finanza può disporre la cessione ad intermediari finanziari dei crediti liquidi ed esigibili di natura tributaria od extratributaria di competenza della Regione, ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile; la cessione può realizzarsi anche con la modalità della cartolarizzazione, ai sensi della normativa vigente.”.
Art. 6. Modifiche all’articolo 12 della
1. Il comma 2 dell’articolo 12 della
“2. La relazione di cui al comma 1 fornisce una valutazione sull’attendibilità della quantificazione delle grandezze finanziarie ed esplicita le metodologie a tal fine seguite e gli elementi ed i criteri di calcolo impiegati, evidenziando gli eventuali oneri di gestione indotti dagli interventi; nel caso di leggi inerenti le entrate, la relazione tecnica quantifica in termini di competenza il gettito che, nei singoli esercizi, sarà presuntivamente prodotto dalle relative disposizioni.”.
Art. 7. Modifiche all’articolo 15 della
1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 15 della
“a) la legge finanziaria e l’eventuale provvedimento di rimodulazione dei piani e programmi regionali, limitatamente alle parti che non abbiano dato luogo alla assunzione di impegni di spesa;”.
Art. 8. Modifiche all’articolo 16 della
1. Il comma 3 dell’articolo 16 della
“3. Con i piani di gestione, preventivamente esaminati dal Comitato tecnico della programmazione (CTP) di cui all’articolo 3 della
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 36/2001è inserito il seguente comma 4 bis:
“4 bis. Al termine dell’esercizio il CTP presenta alla Giunta regionale la rappresentazione a consuntivo dei piani di gestione, che mette a raffronto i costi sostenuti ed i risultati ottenuti con quelli originariamente preventivati dai piani.”.
3. Al comma 5 dell’articolo 16 della
Art. 9. Modifiche all’articolo 18 della l.r.36/2001.
1. La lettera c) del comma 5 dell’articolo 18 della
“c) le economie per le spese oggetto di prenotazione di impegno specifico ai sensi dell’articolo 31 bis, comma 2, e dell’articolo 34, comma 6, lett. b).”.
2. Dopo la lettera f) del comma 10 dell’articolo 18 della
“f bis) l’elenco delle tipologie di spesa che possono essere considerate impreviste, ai sensi dell’articolo 24, comma 5 bis.”.
Art. 10. Sostituzione dell’articolo 21 della
1. L’articolo 21 della
“Art. 21. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.
1. Nel caso in cui la legge di bilancio, presentata dalla Giunta regionale, non sia stata adottata dal Consiglio nel termine indicato dall’articolo 15, comma 3, l’esercizio provvisorio del bilancio presentato è autorizzato, per una durata non superiore a tre mesi, con legge adottata entro il medesimo termine dal Consiglio regionale su proposta della Giunta; con la legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio il Consiglio regionale determina i limiti alla attività di spesa.
2. Nel caso in cui la legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio non sia entrata in vigore entro il termine di cui all’articolo 15, comma 3, la Giunta regionale è autorizzata a gestire in via provvisoria l’attività finanziaria, limitatamente alle operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.
3. Alle limitazioni di cui ai commi 1 e 2 non sono comunque sottoposte le spese a carattere vincolato o di natura obbligatoria, nonché i pagamenti in conto residui, che possono essere effettuati entro il limite dell’ammontare dei residui iscritti in ciascuna UPB del bilancio presentato dalla Giunta regionale.”.
Art. 11. Modifiche all’articolo 23 della
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 23 della
“a) per adeguare le previsioni all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni relative ad entrate con vincolo di destinazione e per iscrivere le corrispondenti spese nel rispetto del vincolo a cui tali entrate sono sottoposte;”.
Art. 12. Modifiche all’articolo 24 della
1. Il comma 5 dell’articolo 24 della
“5. Il fondo di riserva per spese impreviste è utilizzato per far fronte all’insufficiente stanziamento di capitoli relativi a spese, diverse da quelle obbligatorie, non prevedibili al momento dell’adozione della legge di bilancio.”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 24 della
“5 bis. Ai fini del comma 5 possono essere considerate non prevedibili le tipologie di spesa indicate in apposito elenco allegato alla legge di bilancio, nonché quelle:
a) relative all’eventualità che spese pregresse siano liquidate in un importo maggiore al corrispondente residuo passivo e manchi, o sia insufficiente, il relativo stanziamento di competenza;
b) necessarie ad integrare gli stanziamenti relativi all’adempimento degli obblighi derivanti dalla prestazione di garanzie principali o sussidiarie.”.
Art. 13. Inserimento dell’articolo 24 bis nella
1. Dopo l’articolo 24 della
“Art. 24 bis. Parere del Consiglio delle autonomie locali.
1. Contestualmente alla presentazione al Consiglio regionale, la Giunta sottopone al Consiglio delle autonomie locali la legge di bilancio e l’eventuale legge finanziaria, con i relativi allegati, nonché la legge di assestamento del bilancio, affinché esprima su di esse il proprio parere, rispettivamente, entro il 30 novembre ed il 31 maggio.”
Art. 14. Modifiche all’articolo 30 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 30 della
“3 bis. Gli atti costitutivi di rapporti obbligatori passivi, o che accertano l’esistenza di tali rapporti, devono essere corredati dal relativo impegno di spesa e sono trasmessi alla struttura competente in materia di spese per la registrazione dell’impegno ed il riscontro della loro regolarità contabile.”.
Art. 15. Modifiche all’articolo 31 della
1. Il comma 1 dell’articolo 31 della
“1. Per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile ad assicurare la continuità e la tempestività dei servizi della Regione, possono essere assunte obbligazioni anche a carico degli esercizi successivi, nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente; i relativi atti motivano dettagliatamente al riguardo, anche indicando gli specifici inconvenienti che potrebbero altrimenti ricorrere in termini di economicità e funzionalità della gestione.”.
Art. 16. Inserimento dell’articolo 31 bis nella
1. Dopo l’articolo 31 della
“Art. 31 bis. Prenotazione di impegno.
1. Gli atti che non comportano assunzione di impegno in quanto privi dei requisiti di cui all’articolo 30, ma che producono comunque effetti di spesa sul bilancio in corso o su quelli degli esercizi successivi, contengono la corrispondente prenotazione di impegno e sono trasmessi alla struttura competente in materia di spese per la registrazione della prenotazione ed il riscontro della loro regolarità contabile.
2. Costituiscono prenotazioni di impegno specifico quelle relative a spese per le quali:
a) siano state avviate le procedure di individuazione del contraente o del beneficiario di contributi erogati dalla Regione;
b) sia stata determinata, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle norme vigenti, la ripartizione di contributi e finanziamenti regionali, in modo da non lasciare discrezionalità in ordine ai beneficiari ed all’importo spettante a ciascuno.
3. Le prenotazioni di impegno producono l’accantonamento delle relative somme e rendono le medesime indisponibili per altri fini.
4. Le prenotazioni di impegno specifico decadono in mancanza di assunzione dell’impegno definitivo nel corso del successivo esercizio; le altre prenotazioni decadono al termine dell’esercizio in cui sono prese, se non trasformate in impegno definitivo.”.
Art. 17. Modifiche all’articolo 34 della
1. Il comma 5 dell’articolo 34 della
“5. Nel bilancio annuale sono iscritte apposite UPB aventi come oggetto la ricostituzione dei debiti regionali dichiarati perenti; la ricostituzione è disposta dalla struttura competente in materia di spese, sulla base di nota di liquidazione del dirigente competente per materia, quando il relativo pagamento è richiesto dai creditori, a condizione che il debito non risulti estinto per prescrizione o per altra causa”.
2. Il comma 6 dell’articolo 34 della
“6. Sono mantenute in bilancio e riportate in conto competenza nel bilancio dell’esercizio successivo le economie di spesa relative:
a) alla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazione;
b) alle prenotazioni di impegno specifico di cui all’articolo 31 bis, comma 2, limitatamente all’esercizio successivo a quello in cui la prenotazione è stata presa.”.
Art. 18. Sostituzione dell’articolo 35 della
1. L’articolo 35 della
“Art. 35. Aperture di credito.
1. Il dirigente competente per materia può autorizzare presso il tesoriere aperture di credito in favore di funzionari delegati:
a) per effettuare pagamenti relativi:
1. a spese fisse e ad indennità di missione e di trasferimento;
2. a spese straordinarie da effettuare in contanti;
3. a spese per le quali le leggi regionali espressamente autorizzano il ricorso alle aperture di credito;
b) per la gestione di spese relative a programmi da realizzare assieme ad altre amministrazioni, allorché si renda necessario attribuire a funzionari di altri enti la competenza ad assumere impegni o a disporre i pagamenti sul bilancio regionale.
2. L’apertura di credito è disposta mediante ordine di accreditamento a nome del funzionario delegato; l’ordine di accreditamento costituisce autorizzazione al funzionario delegato per l’emissione sulla tesoreria di buoni di prelevamento in contanti o di mandati di pagamento in favore dei creditori, nei limiti della somma accreditata.
3. Il funzionario delegato è personalmente responsabile delle spese effettuate e della regolarità dei pagamenti disposti ed eseguiti; è inoltre tenuto a redigere il rendiconto delle spese sostenute al termine dell’esercizio o comunque all’avvenuto esaurimento delle somme.”.
Art. 19. Inserimento dell’articolo 35 bis nella
1. Dopo l’articolo 35 della
“Art. 35 bis. Altre forme di erogazione diretta delle spese.
1. Il dirigente competente in materia di spesa può istituire casse economali, ai fini dell’erogazione diretta delle spese di modesto importo, per le quali non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie forme di pagamento; al funzionario cassiere si applicano le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 3.
2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, disciplina l’impiego di carte di credito aziendali e l’utilizzazione di supporti magnetici-informatici quali mezzi di pagamento, anche ai fini del pagamento differito dei pedaggi autostradali, secondo modalità che assicurino idonee forme di rendicontazione delle spese.”.
Art. 20. Sostituzione dell’articolo 36 della
1. L’articolo 36 della
“Art. 36. Monitoraggio finanziario.
1. Il monitoraggio finanziario in corso dell’esercizio è istituito per salvaguardare gli equilibri definiti dal bilancio, ed in particolare al fine di evitare il peggioramento del saldo netto da finanziare ed assicurare l’adeguamento delle previsioni di bilancio alle dinamiche di svolgimento dell’attività finanziaria.
2. A tal fine, la direzione generale competente in materia di bilancio segue l’andamento della gestione finanziaria complessiva, sottoponendo a costante verifica l’assunzione degli impegni in raffronto all’accertamento delle entrate, il ritmo di realizzazione delle previsioni di spesa in termini di impegni e di pagamenti e la situazione dei flussi di liquidità.
3. In relazione agli esiti del monitoraggio finanziario, la direzione generale competente in materia di bilancio segnala alla Giunta regionale le variazioni che si rendono necessarie apportare al bilancio e le istruzioni da impartire agli uffici regionali per le finalità di cui al comma 1.
4. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio, la Giunta regionale può deliberare misure temporanee di indisponibilità degli stanziamenti, per le parti non ancora impegnate e con esclusione degli stanziamenti relativi a spese obbligatorie o vincolate, determinandone l’importo percentuale in relazione alle tipologie di spesa.”.
Art. 21. Modifiche all’articolo 43 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 43 della
“1 bis. La relazione di cui al comma 1, lettera a) illustra:
a) l’andamento economico della gestione, quale risulta, ai sensi dell’articolo 16, comma 4 bis, dai dati dei piani di gestione a consuntivo, anche utilizzando gli indicatori definiti ai sensi dell’articolo 16, comma 3.
b) l’andamento complessivo della gestione di bilancio, mediante l’applicazione, ed il confronto con precedenti esercizi, di indicatori finanziari relativi al livello delle giacenze, al tasso di smaltimento dei residui, al grado di realizzazione delle entrate, al tasso di produzione di economie di spesa.”.
Art. 22. Abrogazione dell’articolo 44 della
1. L’articolo 44 della
Art. 23. Entrata in vigore.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
[1] Abrogata dall'art. 32 della