§ 6.1.192 - L.R. 26 gennaio 2001, n. 4.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:26/01/2001
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Bilancio pluriennale).
Art. 2.  (Bilancio annuale - Quadro riassuntivo).
Art. 3.  (Conto dei residui).
Art. 4.  (Bilancio di competenza - Stati di previsione dell'entrata e dell'uscita).
Art. 5.  (Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa).
Art. 6.  (Erogazione al Consiglio regionale).
Art. 7.  (Documenti di correlazione).
Art. 8.  (Allegati di bilancio).
Art. 9.  (Disavanzo dell'esercizio 2001).
Art. 10.  (Intervento straordinario per investimenti sanitari).
Art. 11.  (Debiti perenti).
Art. 12.  (Variazioni di bilancio).
Art. 13.  (Autorizzazione di spesa per l'anno 2001).


§ 6.1.192 - L.R. 26 gennaio 2001, n. 4.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001.

(B.U. 2 febbraio 2001, n. 4, S.S. n. 17).

 

Art. 1. (Bilancio pluriennale).

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa di bilancio pluriennale della Regione per il periodo 2001/2003 annesso alla presente legge Sub A) 1.

     2. E' approvato in lire 31.823.300.138.402 (Euro 16.435.362.908,27) lo stato di previsione dell'entrata della Regione per il periodo 2001/2003 annesso alla presente Sub A) 2.

     3. E' approvato in lire 31.823.300.138.402 (Euro 16.435.362.908,27) lo stato di previsione dell'entrata della Regione per il periodo 2001/2003 annesso alla presente Sub A) 3.

 

     Art. 2. (Bilancio annuale - Quadro riassuntivo).

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 2001 annesso alla presente legge Sub B) 1.

 

     Art. 3. (Conto dei residui).

     1. E' approvato in lire 4.064.702.925.986 (euro 2.099.243.868,87) il conto dei residui attivi per l'anno 2001 annesso alla presente legge Sub B) 2., I colonna.

     2. E' approvato in lire 2.898.384.243.782 (euro 1.496.890.538,91) il conto dei residui passivi per l'anno 2001 annesso alla presente legge Sub B) 3., I colonna.

 

     Art. 4. (Bilancio di competenza - Stati di previsione dell'entrata e dell'uscita).

     1. E' approvato in lire 38.783.128.145.115 (euro 20.029.814.098,82) lo stato di previsione di competenza dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2001 annesso alla presente legge Sub B) 2., II colonna.

     2. E' autorizzato l'accertamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2001.

     3. E' approvato in lire 38.783.128.145.115 (euro 20.029.814.098,82) lo stato di previsione di competenza della spesa della Regione per l'anno finanziario 2001 annessi alla presente legge Sub B) 3, II colonna.

     4. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

 

     Art. 5. (Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa).

     1. E' approvato in lire 41.681.512.388.897 (euro 21.526.704.637,73) lo stato di previsione di cassa dell'entrata della Regione, per l'anno finanziario 2001, annesso alla presente legge Sub B) 2., III colonna.

     2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2001.

     3. E' approvato in lire 41.681.512.388.897 (euro 21.526.704.637,73) lo stato di previsione di cassa della spesa della Regione, per l'anno finanziario 2001, annesso alla presente legge Sub B) 3., III colonna.

     4. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di previsione di cui al comma precedente.

 

     Art. 6. (Erogazione al Consiglio regionale).

     1. I fondi stanziati nel bilancio del Consiglio regionale, approvato con deliberazione n. 241 del 15 novembre 2000 sono erogati ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario) e del relativo regolamento interno di contabilità del Consiglio.

 

     Art. 7. (Documenti di correlazione).

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo di cui all'art. 73, comma 3 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28 (Ordinamento contabile regionale) allegato alla presente Sub I) 1., con:

     a) prospetto di cui all'art. 74 legge regionale citata, allegato Sub I) 1. a);

     b) prospetto di cui all'art. 75 legge regionale citata, allegato Sub I) 1. b).

 

     Art. 8. (Allegati di bilancio).

     1. Sono approvati i seguenti allegati:

     a) prospetto dei mutui autorizzati dalla legge di bilancio, allegato Sub II) 1.;

     b) elenco delle spese obbligatorie, allegati Sub II) 2.; c) elenco delle somme percette per conto terzi e delle partite di giro, allegato Sub II) 3.;

     d) elenco dei provvedimenti legislativi che si intende finanziarie con i fondi globali, allegati Sub II) 4.;

     e) elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, allegato Sub II) 5.;

 

     Art. 9. (Disavanzo dell'esercizio 2001). [1]

     1. Agli effetti di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, il disavanzo per l'esercizio 2001 è approvato in lire 376.072.554.252 (euro 194.225.265,21).

     2. Per la copertura del disavanzo di cui al comma 1 e per le finalità indicate nell'allegato II.1, la Giunta regionale è autorizzata, nell'esercizio 2001, a contrarre mutui e ad emettere prestiti obbligazionari o titoli similari per un importo complessivo di lire 376.072.554.252 (euro 194.225.265,21), di cui lire 126.129.910.517 (euro 65.140.662,46) relativo al disavanzo dell'anno 2000.

     3. I mutui di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 7,50 per cento effettivo annuo e con ammortamento decorrente dal 1 gennaio 2002.

     4. Gli oneri annui di ammortamento, determinati in lire 36.000.000.000 (euro 18.592.448,36), trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale approvato dalla presente legge.

     5. L'eventuale maggiorazione dell'onere annuo di ammortamento dei mutui e prestiti di cui al comma 4, dovuta alla variabilità del tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuali e pluriennali mediante le singole leggi di bilancio.

     6. Le rate di ammortamento relative agli anni seguenti al 2003 trovano copertura nelle successive leggi di bilancio.

     7. In relazione ai mutui e prestiti di cui al comma 2 ed in considerazione delle condizioni di mercato, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare operazioni di trasformazione di scadenze e di modifica del profilo dei tassi di interesse mediante l'utilizzo degli strumenti derivati "swap" e "collar".

 

     Art. 10. (Intervento straordinario per investimenti sanitari).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'esercizio 2001 mutui, prestiti o titoli similari per importo complessivo di lire 180.000.000.000 (euro 92.962.241,83), per l'attuazione di interventi straordinari di adeguamento tecnologico ed immobiliare delle strutture sanitarie, autorizzata con legge regionale n. 3/2001 art. 1 (Disposizioni per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001-2003).

     2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, saranno assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 7,50 per cento effettivo annuo e con ammortamento decorrente dal 1 gennaio 2002.

     3. Gli oneri annui di ammortamento, determinati in lire 15.000.000.000 (euro 7.723.995,88), trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale approvato della presente legge.

     4. L'eventuale maggiorazione dell'onere annuo di ammortamento dei mutui e delle altre forme di indebitamento di cui al comma 4, dovuta alla variabilità del tasso o dagli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, troverà copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuali e pluriennali mediante le singole leggi di bilancio.

     5. Le rate di ammortamento relative agli anni seguenti al 2003 troveranno copertura con le successive leggi di bilancio.

     6. In relazione ai mutui e alle altre forme di indebitamente di cui al comma 2 ed in considerazione delle condizioni di mercato, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare operazioni di trasformazione di scadenze e di modifica del profilo dei tassi di interesse mediante l'utilizzo degli strumenti derivati "swap" e "collar".

 

     Art. 11. (Debiti perenti).

     1. Al fine di consentire il pagamento dei debiti perenti reclamati dai creditori è autorizzata, ai sensi dell'art. 125, comma 1, della legge regionale n. 28 del 1977 come modificata dall'art. 2 della legge regionale 2 dicembre 1994 n. 91, la istituzione nel bilancio 2001 dei seguenti capitoli con le dotazioni a fianco indicate:

 

 

cap. 47000      lire  14.000.000.000      (euro  7.230.936,59)

cap. 47010      lire  35.000.000.000      (euro 18.075.991,47)

cap. 47020      lire  25.000.000.000      (euro 12.911.422,48)

cap. 47030      lire 150.000.000.000      (euro 77.468.534,86)

cap. 47040      lire  20.000.000.000      (euro 10.329.137,98)

cap. 47050      lire  35.000.000.000      (euro 18.075.991,47)

 

 

     2. I competenti dirigenti, accertato che il debito non si è estinto per prescrizione od altra causa, ne dispongono il pagamento, a carico dei capitoli indicati al primo comma, ai sensi della legge regionale n. 28 del 1977 come modificata dalla legge regionale 6 aprile 1995 n. 37.

 

     Art. 12. (Variazioni di bilancio).

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel corso dell'esercizio 2001, le variazioni al bilancio indicate nell'art. 91 della legge regionale n. 28 del 1977 e successive modificazioni.

 

     Art. 13. (Autorizzazione di spesa per l'anno 2001).

     1. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio, la quota di spesa per l'anno 2001 è quella indicata nello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge Sub B) 3. 2.a e 3.a finca rispettivamente di competenza e di cassa.

     2. La presente legge determina le quote di spesa per la competenza e cassa per l'anno 2001 delle altre leggi nell'importo indicato nello stato di previsione di cui al precedente comma.

     La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 16 agosto 2001, n. 42.