Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 31/08/2000 |
Numero: | 68 |
Sommario |
Art. 1. (Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa). |
Art. 2. (Autorizzazioni di spesa per l'anno 2000). |
Art. 3. (Istituzione di nuovi capitoli e modifica di capitoli già istituiti). |
Art. 4. (Fondi globali relativi al bilancio di previsione 2000). |
Art. 5. (Elenco delle spese obbligatorie). |
Art. 6. (Copertura del disavanzo dell'esercizio 2000). |
Art. 7. (Allegato al bilancio - Mutui). |
Art. 8. (Disposizioni finanziarie). |
§ 6.1.183 - L.R. 31 agosto 2000, n. 68.
Bilancio di previsione per l'anno 2000 - II variazione.
(B.U. 11 settembre 2000, n. 29 - S.S. n. 123).
Art. 1. (Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa).
1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa dell'Entrata e della Spesa del bilancio di previsione 2000 sono apportate le variazioni indicate negli allegati A) e B).
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma precedente il bilancio di previsione 2000 è modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:
(Omissis).
Art. 2. (Autorizzazioni di spesa per l'anno 2000).
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della
Art. 3. (Istituzione di nuovi capitoli e modifica di capitoli già istituiti).
1. Sono istituiti i capitoli elencati nell'Allegato C) ed è variato l'oggetto ai capitoli elencati nell'Allegato D).
Art. 4. (Fondi globali relativi al bilancio di previsione 2000).
1. Nell'elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali costituite allegato II.4 della legge di bilancio 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:
(Omissis).
Art. 5. (Elenco delle spese obbligatorie).
1. Nell'elenco delle spese obbligatorie costituente l'allegato II.2 della legge di bilancio 2000 sono aggiunti i seguenti capitoli:
(Omissis).
Art. 6. (Copertura del disavanzo dell'esercizio 2000).
1. Il disavanzo dell'esercizio 2000 approvato al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 20.1.2000 n. 4 è diminuito di Lire 2.208.543.028.
2. L'autorizzazione a contrarre mutui concessa alla Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della L.R. 20.1.2000 n. 4 è diminuito di Lire 2.208.543.028.
Art. 7. (Allegato al bilancio - Mutui).
1. Nel prospetto dei mutui già autorizzati dalla L.R. 20.1.2000 n. 4 ed indicati nell'allegato II.1 al bilancio di previsione 2000 sono apportate le modifiche di cui all'allegato E).
Art. 8. (Disposizioni finanziarie).
1. [1].
2. L'autorizzazione di spesa disposta al comma 1 dell'art. 10 della L.R. 21.1.2000 n. 3 per interventi a favore di insediamenti produttivi localizzati in zone non ammesse ai benefici dei programmi comunitari, è diminuita della somma di Lire 750.000.000 (cap. 36936).
3. L'autorizzazione di spesa disposta all'art. 8 della L.R. 21.1.2000 n. 3 per l'erogazione di contributi agli operatori dell'agricoltura biologica, previsti all'art. 4 della L.R. 49/97, è ridotta della somma di Lire 15.000.000 (cap. 20560).
4. L'autorizzazione di spesa disposta all'art. 13 della L.R. 21.1.2000 n. 3 per il cofinanziamento, in concorso con lo Stato e con altri eventuali soggetti, dei programmi di cui alla legge 25.2.92 n. 215 art. 12, è aumentata della somma di Lire 15.000.000 (cap. 43170).
5. Al fondo di rotazione per la concessione dei prestiti partecipativi alle piccole e medie imprese, istituito presso la Fidi Toscana S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 1.2.2000 n. 11 è apportato un contributo di Lire 1.492.112.915 (cap. 36207).
6. Alla spesa di cui al precedente comma si fa fronte con le risorse derivanti dalla restituzione da parte della Fidi Toscana S.p.A. delle disponibilità residue del fondo per la concessione di contributi in c/interesse su prestiti partecipativi di cui al Titolo II, cap. I, della L.R. 11/96 (cap. 25020/E).
7. E' autorizzato per l'anno 2000 un contributo straordinario a favore della Società Terme di Chianciano nella misura massima di Lire 200.000.000 quale quota di cofinanziamento per interventi strutturali di ammodernamento e messa a norma degli stabilimenti termali, come previsto dal Piano Regionale dello Sviluppo Economico (cap. 26055).
8. Il contributo regionale, di cui al comma precedente, sarà erogato previa presentazione da parte della Società Terme di Chianciano di apposito progetto e comunque non potrà essere superiore al 50% dell'investimento complessivo.
9. [2].
10. A copertura dei contributi concessi da Artigiancassa alle imprese artigiane negli anni 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 13/84, è autorizzata la spesa per l'anno 2000 di Lire 1.000.000.000 a gravare sullo stanziamento iscritto al cap. 36980.
11. E' autorizzata nel biennio 2000-2001, per il cofinanziamento regionale del Patto Territoriale "Appennino Centrale" per l'organizzazione del sistema integrato di trasporto merci in Casentino, la spesa di Lire 1.500.000.000 di cui L. 200.000.000 a carico dell'esercizio 2000 (cap. 32030) e L. 1.300.000.000 a carico dell'esercizio 2001.
La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Allegati
(Omissis)
[1] Sostituisce il comma 2, art. 1 della
[2] Modifica l'art. 1 della