§ 38.4.24 - L. 30 novembre 1973, n. 756.
Proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187, concernente la materia urbanistica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:30/11/1973
Numero:756


Sommario
Art. 1.      Le indicazioni del piano regolatore generale, o del programma di fabbricazione, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 38.4.24 - L. 30 novembre 1973, n. 756. [1]

Proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187, concernente la materia urbanistica.

(G.U. 30 novembre 1973, n. 309).

 

Art. 1.

     Le indicazioni del piano regolatore generale, o del programma di fabbricazione, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilità, conservano la loro efficacia fino all'entrata in vigore delle leggi emanate dalle regioni in applicazione delle norme che stabiliranno i principi fondamentali del loro potere legislativo in materia urbanistica nonché per la riforma del regime d'uso dei suoli e, comunque, non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.