§ 6.1.19 - L.R. 26 ottobre 1989, n. 68.
Abbandono dei diritti di credito di modico valore.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:26/10/1989
Numero:68


Sommario
Art. unico.      E' consentito l'abbandono da parte della Regione dei propri diritti di credito quando gli stessi siano di importo non superiore a L. 2.500 (duemilacinquecento lire).


§ 6.1.19 - L.R. 26 ottobre 1989, n. 68. [1]

Abbandono dei diritti di credito di modico valore.

 

Art. unico.

     E' consentito l'abbandono da parte della Regione dei propri diritti di credito quando gli stessi siano di importo non superiore a L. 2.500 (duemilacinquecento lire).

     Al relativo annullamento si procede mediante deliberazioni cumulative adottate dalla Giunta Regionale.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 46 della L.R. 6 agosto 2001, n. 36, a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 46 della L.R. 36/2001.