§ 6.1.1 - L.R. 18 novembre 1971, n. 1.
Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Toscana.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:18/11/1971
Numero:1


Sommario
Art. 1.      A norma dell'art. 52 dello Statuto è istituito il servizio di tesoreria della Regione.
Art. 2.      Il servizio di tesoreria è affidato, a trattativa privata ad azienda di credito che amministra fondi di terzi (depositi a risparmio, conti correnti ordinari e di corrispondenza, assegni [...]
Art. 3.      La Giunta regionale predispone il capitolato speciale disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio e lo sottopone all'approvazione del Consiglio.
Art. 4.      La vigilanza sulla regolare esecuzione del servizio di tesoreria è esercitata dalla Giunta regionale.


§ 6.1.1 - L.R. 18 novembre 1971, n. 1. [1]

Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Toscana.

(B.U. 19 novembre 1971, n. 25).

 

Art. 1.

     A norma dell'art. 52 dello Statuto è istituito il servizio di tesoreria della Regione.

 

     Art. 2.

     Il servizio di tesoreria è affidato, a trattativa privata ad azienda di credito che amministra fondi di terzi (depositi a risparmio, conti correnti ordinari e di corrispondenza, assegni circolari) per importo non inferiore a cinquecento miliardi di lire ed avente un patrimonio (capitale versato e riserve) non interiore a cinque miliardi di lire.

 

     Art. 3.

     La Giunta regionale predispone il capitolato speciale disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio e lo sottopone all'approvazione del Consiglio.

     La Giunta conduce la trattativa e predispone ed approva la convenzione.

     Il capitolato speciale è parte integrante della convenzione.

     La convenzione diviene esecutiva con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 4.

     La vigilanza sulla regolare esecuzione del servizio di tesoreria è esercitata dalla Giunta regionale.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 46 della L.R. 6 agosto 2001, n. 36, a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 46 della L.R. 36/2001.