§ 5.5.79 - L.R. 16 novembre 2006, n. 54.
Attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 caccia e pesca
Data:16/11/2006
Numero:54


Sommario
Art.  1. Finalità.
Art. 2.  Condizioni per il prelievo in deroga.
Art. 3.  Modalità del prelievo in deroga dello storno.
Art. 4.  Tempi e luoghi del prelievo in deroga.
Art. 5.  Divieti.
Art. 6.  Controlli.
Art. 7.  Sospensione del prelievo.
Art. 8.  Cattura di uccelli selvatici a fine di richiamo.
Art. 9.  Vigilanza e controllo.
Art. 10.  Entrata in vigore.


§ 5.5.79 - L.R. 16 novembre 2006, n. 54. [1]

Attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

(B.U. 22 novembre 2006, n. 34).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge ha il fine di applicare il prelievo in deroga dello storno, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni e della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), così come modificata dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221.

     2. La presente legge ha anche il fine di disciplinare la cattura di uccelli selvatici da richiamo prevista dall’articolo 4 della l. 157/1992.

 

     Art. 2. Condizioni per il prelievo in deroga.

     1. Per rispondere alle esigenze di salvaguardia delle produzioni agricole, in presenza delle condizioni di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) della dir. 79/409/CEE, è consentito il prelievo della specie storno, con le modalità di cui all’articolo 3 e nei periodi indicati all’articolo 4, ritenuto che non vi sono altre soluzioni soddisfacenti al fine di ridurre la presenza dello storno sul territorio della Toscana.

 

     Art. 3. Modalità del prelievo in deroga dello storno.

     1. Per la tutela delle produzioni agricole, è consentito il prelievo della specie storno, con i mezzi di cui all’articolo 31 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), esclusivamente da appostamento, ai cacciatori residenti in Toscana.

     2. È ammesso il prelievo di venti esemplari al giorno con un massimo di cento capi complessivi per l’intera stagione venatoria.

     3. I capi abbattuti devono essere segnati sul tesserino regionale negli appositi spazi presenti in ogni pagina.

     4. Gli storni provenienti da allevamento sono utilizzabili come richiami per gli abbattimenti.

 

     Art. 4. Tempi e luoghi del prelievo in deroga.

     1. Il prelievo dello storno è consentito dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2006.

     2. Il prelievo non è consentito nelle superfici boscate e nei territori sottoposti a divieto di caccia.

 

     Art. 5. Divieti.

     1. È vietata la vendita degli storni prelevati ai sensi della presente legge.

 

     Art. 6. Controlli.

     1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata agli agenti e alle guardie di cui all’articolo 51 della l.r. 3/1994.

     2. Alle violazioni della presente legge si applicano le sanzioni previste dalla l. 157/1992 e dalla l.r. 3/1994.

     3. La Giunta regionale, per verificare la compatibilità delle conseguenze dell’applicazione delle deroghe con le disposizioni della dir. 79/409/CEE, procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari regionali e autonomie locali, al Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per le politiche europee, all’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e alle competenti commissioni parlamentari una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo in deroga dello storno.

 

     Art. 7. Sospensione del prelievo.

     1. La Giunta regionale, anche su richiesta dell’INFS o dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 3 della l.r. 3/1994, può sospendere il prelievo quando vi siano accertate riduzioni di numero o in presenza di comprovate situazioni di pericolo per la specie oggetto del prelievo medesimo.

 

     Art. 8. Cattura di uccelli selvatici a fine di richiamo.

     1. Le Province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena sono autorizzate alla gestione degli impianti di cattura e alla cattura, per l’anno 2006, di uccelli appartenenti alle specie  cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello da utilizzare a scopo di richiamo, nei quantitativi suddivisi per provincia, per tipo di impianto e per specie così come risulta dall’allegato A alla presente legge.

     2. L’importo per la cessione degli esemplari catturati è di euro 15,00 a soggetto.

     3. L’attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo si effettua dal 18 novembre al 31 dicembre 2006.

     4. Le province, una volta raggiunto il contingente di uccelli da catturare assegnato, procedono a sospendere l’attività di cattura.

 

     Art. 9. Vigilanza e controllo.

     1. La vigilanza e il controllo sull’attività di cattura è affidata ai soggetti di cui all’articolo 51 della l.r. 3/1994.

     2. Le province trasmettono entro il 31 gennaio 2007 all’INFS e al competente ufficio della Giunta regionale una relazione sull’attività svolta dai singoli impianti di cattura.

 

     Art. 10. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 

 

ALLEGATO 1

 

Impianti di cattura e contingente massimo di uccelli da catturare a scopo di richiamo

suddivisi per specie, per impianto e per provincia, nella stagione 2006.

 

PROVINCIA IMPIANTI

LOCALITA’

COMUNE

ALLODOLA

CESENA

COLOMBACCIO

MERLO

PAVONCELLA

TORDO

BOTTACCIO

TORDO

SASSELLO

TOTALE

AREZZO

 

 

 

 

 

 

 

 

ROCCOLO “Cardi”

Loc. Campo Agnese

LORO CIUFFENNA

-

15

-

5

-

15

74

109

ROCCOLO

“San Francesco”

Loc. Casale

CHIUSI DELLA VERNA

-

15

-

5

-

15

72

107

TOTALI PROV/LI

=

30

=

10

-

30

146

216

FIRENZE

 

 

 

 

 

 

 

 

ROCCOLO “Arnetoli“

Loc. Bocca di Lupo

REGGELLO

-

20

-

5

-

30

87

142

ROCCOLO “Bindi”

Loc. Santa Lucia

VINCI

-

10

-

5

-

10

47

72

TOTALI PROV/LI

=

30

=

10

=

40

134

214

LUCCA

 

 

 

 

 

 

 

 

ROCCOLO “Al Vallino”

Loc. Ai Moscheni – Frazione Massa Macinaia

CAPANNORI

-

10

-

5

-

20

67

102

ROCCOLO “Freddanella”

Loc. Freddanella - Ponte a Moriano - Fraz. Tramonte

LUCCA

-

7

-

5

-

15

50

77

ROCCOLO “Boscacci”

Loc. Monte Gallico

CAPANNONI

-

13

-

5

-

40

84

142

TOTALI PROV/LI

=

30

=

15

=

75

201

321

PISA

 

 

 

 

 

 

 

 

ROCCOLO “Burenca”

Loc. Moriolo

SAN MINIATO

-

8

-

7

-

18

50

83

ROCCOLO ”Toiano”

Loc.San Michele

PALAIA

-

12

-

13

-

22

84

131

TOTALI PROV/LI

=

20

=

20

=

40

134

214

PISTOIA

 

 

 

 

 

 

 

 

ROCCOLO “Gelli”

Loc. Fatini

SAN MARCELLO P/SE

-

11

-

5

-

25

71

112

ROCCOLO

“Prati Migliorati”

Loc. Prati Migliorati - Poggioli

PISTOIA

MONSUMMANO TERME

-

8

-

5

-

25

60

98

ROCCOLO “Uccelliera”

Loc. Uccelliera

ABETONE

-

11

-

5

-

25

70

111

TOTALI PROV/LI

=

30

=

15

-

75

201

321

SIENA

 

 

 

 

 

 

 

 

ROCCOLO “Cortonesi”

Loc. Confine Campone di Romitorio

MONTALCINO

-

7

-

5

-

25

70

107

ROCCOLO “Piero”

Loc. Aiona

RADICONDOLI

-

13

-

5

-

15

74

107

TOTALI PROV/LI

=

20

=

10

=

40

144

214

RIEPILOGO

 

 

 

 

 

 

 

 

AREZZO

=

30

=

10

=

30

146

216

FIRENZE

=

30

=

10

=

40

134

214

LUCCA

=

30

=

15

=

75

201

321

PISA

=

20

=

20

=

40

134

214

PISTOIA

=

30

=

15

=

75

201

321

SIENA

=

20

=

10

=

40

144

214

TOTALI GENERALI

=

160

=

80

=

300

960

1500

 

     Le province, nel caso di deficienze di cattura di talune specie, possono effettuare fra i loro impianti come pure nell’ambito di uno stesso impianto l’eventuale scambio di alcuni uccelli da catturare, senza superare il contingente complessivo provinciale autorizzato.


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.