§ 5.5.3 - Reg. 9 agosto 1978, n. 4.
Regolamento per la cattura e utilizzazione dei volatili.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 caccia e pesca
Data:09/08/1978
Numero:4


Sommario
Art. 1.      In conformità a quanto disposto dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è vietata, in tutto il territorio regionale, ogni forma di uccellagione.
Art. 2.      Al fine di soddisfare le esigenze di approvvigionamento di richiami vivi da usarsi nell'esercizio venatorio, o per fini amatoriali, nelle tradizionali fiere e mercati, la Giunta regionale, entro [...]
Art. 3.      Nel periodo intercorrente tra il 18 agosto ed il 31 dicembre la cattura può essere esercitata con un solo paio di reti orizzontali con maglie non inferiori a mm. 20 di lato.
Art. 4.      Per l'esercizio dell'attività di cattura con reti di cui al presente regolamento occorre essere in possesso della licenza rilasciata dall'Amministrazione provinciale di residenza, secondo le [...]
Art. 5.      Il contravventore alle disposizioni del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art. 31 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968.


§ 5.5.3 - Reg. 9 agosto 1978, n. 4. [1]

Regolamento per la cattura e utilizzazione dei volatili.

(B.U. 16 agosto 1977, n. 42)

 

REGOLAMENTO PER LA CATTURA E UTILIZZAZIONE DI VOLATILI

 

Art. 1.

     In conformità a quanto disposto dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è vietata, in tutto il territorio regionale, ogni forma di uccellagione.

     E' consentita la cattura di volatili mediante reti, a scopo di studio, per richiamo e per fini amatoriali - anche per l'uso nelle Fiere e Mercati venatori - nei limiti e con le modalità di cui al presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Al fine di soddisfare le esigenze di approvvigionamento di richiami vivi da usarsi nell'esercizio venatorio, o per fini amatoriali, nelle tradizionali fiere e mercati, la Giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, fissa per ciascuna delle province toscane le specie ed i relativi quantitativi da catturare.

     Le Amministrazioni provinciali entro il 30 giugno di ogni anno individuano le località nelle quali è consentita la installazione di impianti per la cattura di volatili con reti.

     Le Amministrazioni provinciali, nel rispetto delle specie e delle quantità stabilite dalla Giunta regionale, autorizzano l'esercizio di tali impianti.

     Nell'autorizzazione deve, fra l'altro, essere indicato il numero massimo di capi per specie da catturare nell'impianto stesso.

     Le Amministrazioni provinciali, al fine di disporre di elementi di valutazione dell'entità e delle direttrici del flusso migratorio, a scopo di studio e di osservazione possono impiantare proprie stazioni ornitologiche.

     Dette stazioni possono essere tenute in funzione anche per l'approvvigionamento di specie ornitiche migratorie da usare come richiami vivi nell'esercizio di caccia, o per fini amatoriali in fiere e mercati tradizionali.

     Per la gestione di tali stazioni le Amministrazioni provinciali possono avvalersi del concorso di associazioni culturali, naturalistiche e venatorie.

     La cattura di volatili da richiamo o per l'uso ai fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati è consentita, da appostamento fisso con reti verticali o orizzontali e da appostamento temporaneo con l'uso della prodina con un solo paio di reti, per le specie e i periodi di cui appresso:

     1) dal 18 agosto al 31 dicembre

     merlo - prispolone;

     2) dal 18 agosto al 31 marzo

     passero - passera mattugia - passera oltremontana - storno - piviere;

     3) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre

     fringuello - pispola - peppola - frosone - strillozzo - verdone - fanello - allodola - cesena - tordo bottaccio - tordo sassello;

     dalla terza domenica di settembre al 31 marzo

     pavoncella.

     La detenzione e la cessione degli uccelli catturati è consentita anche oltre i periodi indicati al comma precedente; tuttavia le Amministrazioni provinciali, per comprovate esigenze tecniche, potranno limitare tali periodi.

     Nell'impianto l'attività di cattura può essere esercitata per non più di tre giorni, a scelta, la settimana, con esclusione del martedì e del venerdì.

 

     Art. 3.

     Nel periodo intercorrente tra il 18 agosto ed il 31 dicembre la cattura può essere esercitata con un solo paio di reti orizzontali con maglie non inferiori a mm. 20 di lato.

     Dalla terza domenica di settembre possono essere usate anche reti verticali di dimensioni non superiori a 30 metri di lunghezza ciascuna, per uno sviluppo complessivo non superiore a metri 120 e di altezza non superiore a metri 2,50, sollevate da terra di almeno cm. 80, con maglie non inferiori a mm. 22. Tali reti devono essere collocate in un raggio non superiore a 50 metri a partire dal capanno principale.

     Dal 1° gennaio al 31 marzo la cattura può essere esercitata esclusivamente con un paio di reti orizzontali aventi maglie di mm. 30 di lato.

     Per la cattura di passeri e storni l'Amministrazione provinciale può autorizzare l'uso di reti a maglie di misura inferiore.

     Gli impianti di reti verticali non debbono avere alberi di invito di altezza superiore a metri 1, nè si possono utilizzare spauracchi o altre attrezzature atte a spaventare la selvaggina. E' inoltre vietato disporre reti orizzontali su lingue di terra comprese fra specchi d'acqua, a distanza inferiore a metri 40 dagli stessi, nonché usare il cosiddetto «gabbione degli storni».

     Nelle ore di divieto venatorio e nelle giornate di inattività dell'impianto le reti devono essere disattivate o comunque poste in grado di non catturare.

     Gli impianti di cattura non possono essere installati ad una distanza inferiore a metri 1000 dai valichi montani, a metri 400 dal perimetro di aree di divieto di caccia - escluso i divieti di cui all'art. 30 della L. R. 4 luglio 1974, n. 35 e a distanza inferiore a metri 400 l'uno dall'altro.

 

     Art. 4.

     Per l'esercizio dell'attività di cattura con reti di cui al presente regolamento occorre essere in possesso della licenza rilasciata dall'Amministrazione provinciale di residenza, secondo le modalità che disciplinano il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio.

     Non è tenuto a sostenere l'esame per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio, chi sia in possesso, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, della licenza di cui all'art. 7 della legge 5 giugno 1939 n. 1016.

     Per l'autorizzazione di cui al 2° comma dell'art. 2 del presente regolamento i titolari dell'impianto di cattura sono soggetti al pagamento delle tasse di concessione previste dalla legislazione vigente. All'atto della domanda di autorizzazione alla installazione dell'impianto di cattura il richiedente è tenuto ad esibire il consenso del proprietario o del conduttore del fondo.

     Il modello della licenza per l'esercizio dell'attività di cattura con reti viene predisposto dalla Giunta regionale.

     Il tenditore deve altresì essere munito del tesserino che autorizza l'esercizio venatorio e di un registro sul quale devono essere annotate:

     a) la giornata di attività;

     b) il numero e le specie catturate;

     c) gli esemplari morti per cause non dipendenti dalla volontà del tenditore;

     d) il numero e le specie degli esemplari inanellati, nonché gli estremi degli inanellamenti compiuti o rilevati;

     e) il numero e le specie degli esemplari catturati e liberati dei quali non è consentita la cattura.

     Al termine della stagione venatoria i dati di cui al precedente comma devono essere trasmessi alle Amministrazioni provinciali nel cui territorio è stata esercitata l'attività e all'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina.

     Nella conduzione dell'impianto di cattura, il titolare dello stesso, nel periodo di attività, deve garantire la sua presenza e può farsi aiutare da una o due persone, preventivamente segnalate dall'Amministrazione provinciale, anche se non munite di licenza di cattura.

 

     Art. 5.

     Il contravventore alle disposizioni del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art. 31 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968.

 

 


[1] Abrogato dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.