Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 23/01/1986 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto della legge. |
Art. 2. Controllo dei corpi idrici - Istituzione banca dati. |
Art. 3. Modifica dei parametri quali-quantitativi. |
Art. 4. Definizioni. |
Art. 5. Classificazione delle pubbliche fognature. |
Art. 6. Ambito di applicazione. |
Art. 7. Pubbliche fognature appartenenti alla classe A. |
Art. 8. Pubbliche fognature appartenenti alla Classe B. |
Art. 9. Pubbliche fognature appartenenti alla classe C. |
Art. 10. Scarichi a mare. |
Art. 11. Divieti. |
Art. 12. Scarichi in prossimità di prese acquedottistiche. |
Art. 13. Prescrizioni. |
Art. 14. Insediamenti esistenti - Obbligo di allacciamento. |
Art. 15. Nuovi insediamenti - Obbligo di allacciamento. |
Art. 16. Oneri di allacciamento. |
Art. 17. Classificazione. |
Art. 18. Scaricatori di piena di classe A - Dimensionamento. |
Art. 19. Scaricatori di piena di classe B - Dimensionamento. |
Art. 20. Prescrizioni particolari. |
Art. 21. Manutenzione degli impianti. |
Art. 22. Classificazione degli insediamenti civili. |
Art. 23. Prescrizioni. |
Art. 24. Scarichi di insediamenti civili esistenti appartenenti alla classe A. |
Art. 25. Prescrizioni particolari. |
Art. 26. Scarichi di insediamenti civili nuovi appartenenti alla classe A. |
Art. 27. Classe B - Insediamenti civili esistenti con carico inquinante compreso nei limiti della tabella K1 e non superiori a 500 abitanti equivalenti. |
Art. 28. Classe B. Insediamenti civili esistenti con carico inquinante non superiore ai limiti della tabella K1 e compreso tra 500 e 10.000 abitanti equivalenti. |
Art. 29. Classe B - Insediamenti civili esistenti con carico inquinante compreso nei limiti della tabella K1 e superiore a 10.000 abitanti equivalenti. |
Art. 30. Prescrizioni particolari. |
Art. 31. Classe B - Insediamenti civili esistenti, con carico inquinante superiore ai limiti della tabella K1 - Obbligo di denuncia degli scarichi esistenti appartenenti alle classi A e B. |
Art. 32. Scarichi di insediamenti civili nuovi appartenenti alla classe B. |
Art. 33. Scarichi di insediamenti civili appartenenti alla Classe C. |
Art. 34. Utilizzo acque di rifiuto per la fertirrigazione. |
Art. 35. Fertirrigazione - Fascia di rispetto attorno alla zona di smaltimento. |
Art. 36. Fertirrigazione - Modalità. |
Art. 37. Fertirrigazione - Divieti. |
Art. 38. Classe C - Scarico sul suolo non adibito ad uso agricolo - Divieto in zone sottoposte a vincolo idrogeologico. |
Art. 39. Utilizzo acque di rifiuto per la fertirrigazione - Attribuzioni della Giunta regionale. |
Art. 40. Liquami delle imprese agricole - Accumulo. |
Art. 41. Scarichi provenienti da insediamenti civili adibiti ad attività sanitaria. |
Art. 42. Scarichi nella fascia costiera ad uso prevalente di balneazione ed in prossimità di banchi di molluschi a sviluppo naturale. |
Art. 43. Specchi di mare classificati ai fini della molluschicoltura - Divieto di scarico. |
Art. 44. Prescrizioni. |
Art. 45. Norma transitoria. |
Art. 46. Sanzioni. |
Art. 47. Impianti non specificatamente disciplinati. |
§ 5.4.23 – L.R. 23 gennaio 1986, n. 5. [1]
Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (Art. 14 L. 319/1976). [2]
(B.U. 30 gennaio 1986, n. 6).
Titolo I
GENERALITA'
Art. 1. Oggetto della legge.
1. La presente legge ha per oggetto:
a) la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature di cui agli artt. 4 e 14, comma secondo, della legge 10-5-1976, n. 319 come sostituito dall'art. 17 della legge 24-12-1979, n. 650, tenuto conto delle direttive del Comitato Interministeriale del 30-12-1980;
b) la disciplina degli scaricatori di piena delle pubbliche fognature;
c) la disciplina degli scarichi provenienti dagli insediamenti civili di cui alla lettera b) dell'art. 1 quater della legge 8-10-1976, n. 690 e dalle imprese agricole da considerarsi civili secondo la delibera del Comitato Interministeriale dell'8-5-1980 che non recapitano in pubblica fognatura.
2. La presente disciplina costituisce parte integrativa del Piano regionale di risanamento delle acque, di cui all'art. 14, secondo comma, della
Art. 2. Controllo dei corpi idrici - Istituzione banca dati.
1. Al fine di ottemperare a quanto indicato nelle direttive di cui alla delibera del 30-12-1980 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 3 della
2. E' istituita una banca dati sia delle caratteristiche dei corpi idrici sia delle caratteristiche degli scarichi. La Regione completa entro dicembre 1985 l'archiviazione, la rielaborazione e l'aggiornamento del catasto degli scarichi di tutte le Province.
3. La rete di dispositivi per il controllo qualitativo e quantitativo dei corpi idrici viene completato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3. Modifica dei parametri quali-quantitativi.
1. I parametri quali-quantitativi nonché gli interventi tecnici indicati per il loro conseguimento possono essere modificati ed aggiornati con deliberazione del Consiglio regionale per assicurarne l'idoneità e la rispondenza alle mutate condizioni dei corpi idrici.
Titolo II
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE
Art. 4. Definizioni.
1. Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:
- pubblica fognatura: complesso di canalizzazioni, specificatamente destinate a raccogliere e portare a recapito le acque meteoriche e/o di lavaggio provenienti da aree urbanizzate e quelle di rifiuto provenienti dalle diverse attività. Le canalizzazioni, servite o meno di impianto di depurazione, in funzione del ruolo che svolgono nella rete fognaria, sono distinte secondo la seguente terminologia:
a) fogne: canalizzazioni elementari che raccolgono le acque provenienti dagli allacciamenti alle utenze e/o da caditoie, convogliandole ai collettori;
b) collettori: canalizzazioni costituenti l'ossatura principale della rete che raccolgono le acque provenienti dalle fogne. I collettori a loro volta confluiscono in emissario;
c) emissario: canale che, partendo dal termine della rete, adduce le acque raccolte al recapito finale;
- impianto di depurazione: si considera un complesso di opere atto a ridurre il carico inquinante presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici;
- abitante equivalente: si ottiene in base ai seguenti parametri:
130 g COD per abitante/giorno o 200 l acqua di scarico per abitante/giorno.
Nel calcolo degli equivalenti si farà riferimento a quel valore (COD o volume acqua di carico) da cui risulterà il numero maggiore di abitanti equivalenti;
- acque superficiali interne: tutti i componenti naturali ed artificiali del sistema idrografico che contengono o convogliano le acque meteoriche.
Art. 5. Classificazione delle pubbliche fognature.
1. Le pubbliche fognature, agli effetti della presente disciplina, sono così classificate:
Classe A) pubbliche fognature che convogliano liquami provenienti da insediamenti definiti civili dalla vigente normativa;
Classe B) pubbliche fognature che convogliano liquami provenienti sia da insediamenti civili che produttivi;
Classe C) pubbliche fognature che convogliano liquami provenienti esclusivamente da impianti produttivi.
Art. 6. Ambito di applicazione.
1. La presente disciplina si applica alle fognature, gestite dai Comuni singoli o associati, che convoglino o siano destinate a convogliare liquami secondo le previsioni di attuazione dello strumento urbanistico vigente e definite dai programmi pluriennali di attuazione (P.P.A.) di cui all'art. 13 della legge 28-1-1977, n. 10 o dai programmi di realizzazione della rete fognaria riferentesi ad un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque.
Art. 7. Pubbliche fognature appartenenti alla classe A.
1. Gli scarichi delle fognature gestite dai Comuni singoli che convoglino o siano destinate a convogliare i liquami relativi ad un numero di abitanti equivalenti non superiore a 2.500 che sversino nello stesso corpo ricettore, devono conseguire i limiti dell'allegata tabella K entro i termini di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della
2. Gli scarichi delle fognature gestite dai Comuni singoli o associati che convoglino o siano destinate a convogliare liquami relativi ad un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.500 e 40.000 che sversino nello stesso corpo ricettore, devono conseguire i limiti della allegata tabella K entro i termini di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della
3. Gli scarichi delle fognature gestite dai Comuni singoli e associati che convoglino o siano destinate a convogliare i liquami relativi ad un numero di abitanti equivalenti superiore a 40.000 devono conseguire entro il termine di cui all'art. 8 della
4. Per le esigenze di adeguamento e potenziamento degli impianti, conseguenti ai processi di maggiore depurazione previsti ai punti 2 e 3 del presente articolo, i Comuni, ove necessario provvedono entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ad adeguare i propri strumenti urbanistici.
5. Al fine di conseguire l'allineamento dello scarico finale delle fognature ai limiti previsti nei punti 1, 2 e 3 del presente articolo i Comuni possono adottare fino dall'entrata in vigore della presente disciplina, idonei regolamenti di accettabilità in fognature per gli scarichi provenienti da insediamenti civili appartenenti alla classe B e C di cui al successivo art. 22.
Art. 8. Pubbliche fognature appartenenti alla Classe B.
1. Gli scarichi delle fognature gestite dai Comuni singoli o associati che convoglino o siano destinate a convogliare liquami provenienti sia da insediamenti civili che produttivi, qualora il liquame in ingresso al depuratore o, in assenza di quest'ultimo, in uscita dalla fognatura non sia superiore ai limiti dell'allegata tabella K1 che rappresenta le caratteristiche di uno scarico proveniente da insediamenti esclusivamente civili, sono assimilabili agli scarichi provenienti da fognature appartenenti alla classe A e pertanto soggiacciono alla disciplina di cui al precedente articolo.
2. Gli scarichi delle fognature gestite dai Comuni singoli o associati che convoglino o siano destinate a convogliare liquami provenienti sia da insediamenti civili che da insediamenti produttivi, qualora il liquame in ingresso al depuratore o, in assenza di quest'ultimo, in uscita dalle fognature, presenti caratteristiche superiori ai limiti dell'allegata tabella K1, sono considerati scarichi provenienti da insediamenti produttivi e come tali soggetti alla legge 319/76 e successive modificazioni. Tali scarichi devono conseguire i limiti di cui alla tabella A allegata alla legge n. 319/76 e successive modificazioni entro i termini previsti [3] dalla medesima.
Art. 9. Pubbliche fognature appartenenti alla classe C.
1. Gli scarichi delle fognature gestite dai Comuni singoli o associati che convoglino o siano destinati a convogliare i liquami provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi sono soggetti alla legge n. 319/76 e successive modificazioni. Tali scarichi dovranno essere adeguati ai limiti di cui alla tabella A allegata alla legge n. 319/76 e successive modificazioni, entro i termini previsti [4] dalla medesima.
2. Le determinazioni di cui ai precedenti artt. 7 e 8 ed al primo comma del presente articolo devono essere effettuate su un campione medio giornaliero risultante da almeno tre prelevamenti eseguiti in un intervallo di tempo minimo di tre ore e computati nell'arco di almeno tre mesi in modo da essere rappresentativi dell'effluente nonché delle portate stagionali del corpo idrico ricettore.
Art. 10. Scarichi a mare.
1. Lo scarico diretto delle pubbliche fognature nella fascia marina costiera il cui uso prevalente sia quello della balneazione è consentito solo se i liquami raggiungono i limiti della tabella A allegata alla
2. Lo scarico delle pubbliche fognature appartenenti alle classi A, B e C, aventi le caratteristiche, diverse dalla tabella A, prescritte dagli artt. 7, 8 e 9 è consentito solo se allontanato, con apposita condotta marina, dalla fascia marina costiera il cui uso prevalente sia quello della balneazione. Tale condotta dovrà distare dalla costa almeno 300 metri e comunque quanto necessario per assicurare il suo ancoraggio ad una profondità non inferiore a 25 metri.
3. L'ubicazione, il sistema di spandimento, di ancoraggio della condotta sottomarina saranno scelti dai Comuni singoli o associati sulla base di precisi studi mirati a verificare che le condizioni meteomarine, la natura dei fondali, i venti e le correnti prevalenti siano tali da diluire e allontanare convenientemente lo scarico dalla costa.
4. Lo scarico di una condotta sottomarina è vietato in prossimità di banchi di molluschi eduli a sviluppo naturale di cui sia consentita la pesca in base a quanto previsto dalla
Art. 11. Divieti.
1. E' vietato lo scarico delle pubbliche fognature appartenenti alle classi A, B e C negli specchi di mare classificati dalla Regione in base alla legge 22-5-1977, n. 192 approvati o condizionati ai fini della molluschicoltura. Sono parimenti vietati gli scarichi predetti a distanza minore di 2.000 metri dagli impianti di prese di acqua marina destinata all'alimentazione di impianti di stabulazione e/o depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi di cui alla precitata legge.
Art. 12. Scarichi in prossimità di prese acquedottistiche.
1. Qualora lo scarico delle fognature appartenenti alle classi A, B e C, nonché lo scarico finale di impianti di depurazione avvenga in prossimità di prese acquedottistiche, la Regione sulla base della classificazione di cui all'art. 3 del D.P.R. 3-7-1982, n. 515, detterà norme specifiche per il conseguimento di caratteristiche di qualità degli scarichi [5] delle predette fognature.
2. Laddove si riscontrino particolari situazioni di magra del corpo idrico ricettore che ne compromettano gli usi prioritari, la Regione potrà prescrivere particolari interventi per diminuire l'apporto inquinante.
I provvedimenti saranno presi dal Sindaco previo accertamento sugli insediamenti con apporti maggiormente inquinanti.
Art. 13. Prescrizioni.
1. Se il recapito finale della pubblica fognatura appartenente alla classe A è costituito da:
1) acque a debole ricambio;
2) corpi idrici con stato trofico alterato;
3) bacini idrogeologici di acque minerali e termali;
gli scarichi devono essere conformi ai limiti della tabella A allegata alla
2. Lo scarico in acque sotterranee è proibito.
Titolo III
CRITERI DI GESTIONE DELLE PUBBLICHE FOGNATURE
Art. 14. Insediamenti esistenti - Obbligo di allacciamento.
1. Per gli insediamenti già esistenti che diano luogo a scarichi di natura civile il Comune prevederà l'obbligo di allacciamento al servizio pubblico secondo le previsioni di attuazione dello strumento urbanistico vigente definite dal P.P.A. o dai programmi di realizzazione della rete fognaria riferentesi ad un periodo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.
Art. 15. Nuovi insediamenti - Obbligo di allacciamento.
1. I nuovi insediamenti che diano luogo a scarichi di natura civile, che ricadono in aree territoriali servite dalle fognature comunali, sono obbligati ad attivare gli allacciamenti alla pubblica fognatura.
2. I Comuni non rilasceranno la licenza di agibilità e di abitabilità in mancanza di allacciamento alla pubblica fognatura da parte degli insediamenti produttivi.
Art. 16. Oneri di allacciamento.
1. Per ogni tratto di fognatura il Comune può stabilire oneri di allacciamento, a carico dei privati, definiti sulla base di una lunghezza media degli allacciamenti previsti, anche tenuto conto di eventuali standards regionali e zonali da definirsi, ferme restando le valutazioni specifiche per quanto riguarda il dimensionamento riferito alla singola utenza.
Titolo IV
SCARICATORI DI PIENA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE
Art. 17. Classificazione.
1. Sulla base degli obiettivi posti dalle direttive per la disciplina degli scarichi civili e delle pubbliche fognature in acque superficiali, e della classificazione che le direttive stesse propongono per le pubbliche fognature, rientrano nella presente disciplina solo gli scaricatori di piena a servizio di fognature miste che sono così classificati:
- classe A: scaricatori di piena relativi a sistemi fognari misti convoglianti scarichi provenienti esclusivamente da insediamenti civili e produttivi, purché le caratteristiche del liquame in ingresso al depuratore siano uguali a quelle contenute nella tabella K1;
- classe B: scaricatori di piena relativi a sistemi fognari misti convoglianti scarichi provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi o civili e produttivi che diano origine ad un liquame in ingresso al depuratore le cui caratteristiche qualitative superino i limiti dell'allegata tabella K1.
Art. 18. Scaricatori di piena di classe A - Dimensionamento.
1. Gli scaricatori di piena di classe A, dovendosi tenere conto delle caratteristiche del corpo ricettore e degli usi a cui è destinato, dovranno essere dimensionati sulla base della funzionalità idraulica complessiva della rete fognaria e del depuratore, provvedendo ad adeguare il sistema con idonei accorgimenti (vasche di pioggia, di omogeneizzazione, ecc.).
2. I valori di diluizione di norma dovranno essere da tre a cinque volte la portata media nera in tempo asciutto calcolato nelle 24 ore.
Art. 19. Scaricatori di piena di classe B - Dimensionamento.
1. Gli scaricatori di piena di classe B, dovendosi tenere conto delle caratteristiche del corpo ricettore e degli usi a cui è destinato, dovranno essere dimensionati sulla base della funzionalità idraulica complessiva della rete fognaria e del depuratore, provvedendo ad adeguare il sistema con idonei accorgimenti (vasche di pioggia, di omogeneizzazione, ecc.).
2. I valori di diluizione di norma dovranno essere da tre a cinque volte la portata media nera in tempo asciutto calcolato nelle 24 ore.
3. Oltre a tali accorgimenti dovranno essere adottati regolamenti di accettabilità nelle pubbliche fognature, per gli insediamenti produttivi e prescritti idonei accorgimenti per evitare che le portate di supero sversate direttamente nei corpi idrici superficiali superino i valori della tabella C della legge n. 319/76 e successive modificazioni, limitatamente agli elementi di cui al punto 10 della tabella C della
Art. 20. Prescrizioni particolari.
1. Qualora le caratteristiche della rete fognaria e dell'impianto di depurazione esistente nonché il dimensionamento dello scolmatore siano tali che, con l'attivazione di quest'ultimo non siano garantite comunque, per le acque di supero, diluizioni compatibili con le caratteristiche del corpo ricettore e degli usi a cui è destinato, il Comune predispone idonei interventi (vasche di pioggia e di omogeneizzazione, ecc.) o trattamenti parziali (clorazione, ecc.).
Art. 21. Manutenzione degli impianti.
1. Per gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria degli impianti si dovrà tenere conto delle caratteristiche del corpo ricettore e, in relazione alle utenze industriali, dei periodi di minor apporto di inquinanti. Di tali interventi dovrà essere data preventiva comunicazione al Presidente della Unità Sanitaria Locale di pertinenza territoriale per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Titolo V
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI INSEDIAMENTI CIVILI
CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA
Art. 22. Classificazione degli insediamenti civili.
1. Agli effetti della presente legge gli insediamenti civili di cui alla lettera C) dell'art. 1 sono così classificati:
Classe A
Nella classe A sono compresi:
- abitazioni civili;
- alberghi, pensioni, campeggi;
- circoli ricreativi, luoghi di convegno o riunioni;
- insediamenti scolastici;
- impianti sportivi;
- mense, servizi igienici anche provenienti da insediamenti produttivi, purchè separati dai reflui del ciclo del processo tecnologico;
- altri insediamenti sedi di attività similari che diano origine a scarichi con caratteristiche qualitative inferiori od uguali a quelle indicate nella tabella K1;
- insediamenti sede di produzione di beni e/o di servizi che diano origine esclusivamente a scarichi con caratteristiche qualitative uguali a quelle indicate nella tabella K1;
- le imprese agricole di cui alla lettera a) della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento dell'8-5-1980 pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 130 del 14-5-1980;
Classe B
Nella classe B sono compresi:
- servizi per l'igiene e la pulizia;
- servizi per lavatura, tintura, stiratura e servizi affini ed ausiliari;
- autorimesse e stazioni di servizio;
- carrozzerie;
- distributori carburanti con stazioni di servizio;
- officine meccaniche;
- studi fotografici;
- stabilimenti idropinici ed idrotermali;
- impianti per la produzione di energia elettrica;
- stazioni di servizio ferroviarie ed aeroportuali;
- impianti di smaltimento rifiuti solidi urbani ed industriali;
- ospedali, case di cura, laboratori di analisi;
- mattatoi, macelli;
- laboratori di produzione di pasticceria ed affini;
- altri insediamenti sedi di attività di servizio che diano origine a scarichi con caratteristiche qualitative superiori ai limiti indicati nell'allegata tabella K1;
Classe C
Nella classe C sono compresi:
- le imprese agricole di cui alle lettere b), c) e d) della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento dell'8-5-1980 pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 130 del 14-5-1980.
Art. 23. Prescrizioni.
1. Lo scarico di insediamenti civili in acque sotterranee è vietato.
2. Sono ammessi gli scarichi degli insediamenti civili in acque superficiali, interne e marine, sul suolo o nel sottosuolo purchè rispettino le prescrizioni della presente disciplina e della normativa vigente.
Art. 24. Scarichi di insediamenti civili esistenti appartenenti alla classe A.
1. Agli effetti della presente disciplina si considerano esistenti gli insediamenti civili che abbiano già attivato lo scarico, ovvero ottenuto la concessione edilizia, alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti appartenenti alla classe A di cui all'art. 22 che recapitano in acque superficiali interne o marine, nel suolo e nel sottosuolo, devono, entro due anni dall'entrata in vigore della presente disciplina, essere adeguati ai limiti di cui all'allegata tabella K.
3. Gli scarichi che recapitano in acque superficiali interne o marine non devono comunque essere superiori ai limiti stabiliti dal regolamento comunale di accettabilità in pubblica fognatura per scarichi degli insediamenti produttivi. Per i predetti scarichi qualora recapitino sul suolo e nel sottosuolo sono fatti salvi i limiti e le prescrizioni più restrittive già adottate dai Comuni.
Art. 25. Prescrizioni particolari.
1. Per il conseguimento dei limiti contenuti nella tabella K sono consentite le tradizionali pratiche d'uso sia delle vasche settiche che di quelle di tipo Imhoff.
Art. 26. Scarichi di insediamenti civili nuovi appartenenti alla classe A.
1. Agli effetti della presente disciplina si considerano nuovi gli insediamenti che non abbiano attivato lo scarico ovvero non abbiano ottenuto la concessione edilizia all'entrata in vigore della presente legge e quelli che pur esistenti in data anteriore, abbiano mutato la loro originaria destinazione d'uso o procedano ad eseguire ampliamenti o ristrutturazioni della stessa, ovvero il trasferimento in altro luogo.
2. Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi appartenenti alla classe A sono tenuti al rispetto delle prescrizioni indicate all'art. 24 fino dalla loro attivazione.
Art. 27. Classe B - Insediamenti civili esistenti con carico inquinante compreso nei limiti della tabella K1 e non superiori a 500 abitanti equivalenti.
1. Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti appartenenti alla classe B di cui all'art. 22 che recapitano in acque superficiali interne o marine, nel suolo e nel sottosuolo, il cui carico inquinante non superi i limiti dell'allegata tabella K1, nonché quello corrispondente a 500 abitanti equivalenti sono assimilabili agli scarichi provenienti dagli insediamenti appartenenti alla classe A e pertanto soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 24.
Art. 28. Classe B. Insediamenti civili esistenti con carico inquinante non superiore ai limiti della tabella K1 e compreso tra 500 e 10.000 abitanti equivalenti.
1. Gli scarichi degli insediamenti esistenti appartenenti alla classe B di cui all'art. 22 recapitanti in acque interne o marine, nel suolo e nel sottosuolo, il cui carico inquinante non superi i limiti dell'allegata tabella K1 e sia compreso tra i 500 ed i 10.000 abitanti equivalenti e che sversino nello stesso corpo ricettore devono, entro due anni dall'entrata in vigore della presente disciplina, essere adeguati ai limiti di cui all'allegata tabella K e comunque non essere superiori a quelli stabiliti dal regolamento comunale di accettabilità degli scarichi in pubblica fognatura.
2. Gli scarichi di cui al precedente comma possono essere tenuti ad allinearsi a limiti più restrittivi qualora la Regione, con apposito provvedimento, dovesse prescriverne il conseguimento.
3. Il progetto degli impianti necessari all'adeguamento ai limiti dell'allegata tabella K deve ricomprendere, anche ai fini di una corretta localizzazione, la previsione che l'impianto debba essere successivamente integrato e completato. Tali progetti devono essere presentati al Comune di competenza.
Art. 29. Classe B - Insediamenti civili esistenti con carico inquinante compreso nei limiti della tabella K1 e superiore a 10.000 abitanti equivalenti.
1. Gli scarichi degli insediamenti esistenti appartenenti alla classe B di cui all'art. 22 della presente legge, recapitanti in acque superficiali interne o marine, nel suolo o nel sottosuolo, il cui carico inquinante non superi i limiti dell'allegata tabella K1 ma sia superiore a quello corrispondente a 10.000 abitanti equivalenti, devono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente disciplina, essere adeguati ai limiti di cui all'allegata tabella K.
2. Qualora entro i successivi due anni non si sia provveduto a collegare i suddetti scarichi con il sistema delle pubbliche fognature, essi dovranno risultare adeguati ai limiti della tabella A, allegata alla
Art. 30. Prescrizioni particolari.
1. Per il conseguimento dei limiti prescritti nella tabella K sono consentite le tradizionali pratiche d'uso sia delle vasche settiche che di quelle di tipo Imhoff.
2. L'ubicazione delle fosse e degli impianti di depurazione deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno un metro dai muri di fondazione e non meno di 10 metri da qualunque fosso o serbatoio destinato all'acqua potabile.
Art. 31. Classe B - Insediamenti civili esistenti, con carico inquinante superiore ai limiti della tabella K1 - Obbligo di denuncia degli scarichi esistenti appartenenti alle classi A e B.
1. Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti appartenenti alla classe B di cui all'art. 22 recapitanti in acque superficiali interne o marine, nel suolo o nel sottosuolo, il cui carico inquinante superi i limiti dell'allegata tabella K1, devono allinearsi ai limiti di cui alla tabella A allegata alla
2. Le determinazioni analitiche sugli scarichi di cui agli articoli 27, 28 e 29 devono essere effettuati su campioni prelevati secondo quanto previsto dalla
3. I titolari degli scarichi provenienti dagli insediamenti civili già esistenti, appartenenti alle classi A e B, sono tenuti a denunciare la loro posizione alla autorità comunale nei modi e nei tempi da essa disposti.
Art. 32. Scarichi di insediamenti civili nuovi appartenenti alla classe B.
1. Gli scarichi degli insediamenti nuovi appartenenti alla classe B sono tenuti al rispetto delle prescrizioni indicate negli articoli 27, 28, 29 e 31 fino dalla loro attivazione.
2. I titolari dei predetti scarichi devono inoltre presentare domanda di autorizzazione al Comune dove è ubicato lo scarico. Il Comune concederà o negherà la autorizzazione allo scarico in sede di rilascio della agibilità e abitabilità dell'insediamento.
Art. 33. Scarichi di insediamenti civili appartenenti alla Classe C.
1. Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti appartenenti alla classe C di cui all'art. 22 recapitanti in acque superficiali interne o marine devono, entro due anni dall'entrata in vigore della presente disciplina, essere adeguati ai limiti di cui all'allegata tabella K.
2. Gli scarichi dei predetti insediamenti civili nuovi sono tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo fino dalla loro attivazione. I titolari dei predetti scarichi devono inoltre presentare domanda di autorizzazione allo scarico al Comune dove è ubicato lo scarico. Il Comune concederà o negherà l'autorizzazione predetta in sede di rilascio della agibilità o abitabilità dell'impianto.
Art. 34. Utilizzo acque di rifiuto per la fertirrigazione.
1. Le acque di rifiuto degli insediamenti civili appartenenti alla classe C di cui all'art. 22 possono essere utilizzate per la fertirrigazione purché osservino le seguenti prescrizioni: la quantità massima ammissibile di liquami derivanti da attività zootecniche da smaltire sul suolo adibito ad uso agricolo deve corrispondere ad un carico non superiore a 40 q/ha di peso vivo di bestiame da allevamento ovvero, per le imprese agricole che esercitano attività di trasformazione e valorizzazione delle produzioni di cui alle lettere b), c) e d) della delibera del Comitato Interministeriale dell'8-5-1980, una quantità non superiore a 100 mc/ha/anno se la fertirrigazione avviene su terreni argillosi ovvero 400 mc/ha/anno se su terreno sabbioso.
2. Lo spandimento dovrà essere inoltre effettuato avendo cura di frazionare la quantità complessiva nel corso del ciclo agronomico annuale e sospendendolo nei periodi di minore capacità di assorbimento dei terreni.
Art. 35. Fertirrigazione - Fascia di rispetto attorno alla zona di smaltimento.
1. Attorno alla zona di smaltimento dovrà essere prevista una fascia di rispetto di almeno 80 metri liberi da abitazioni, strade statali e provinciali.
2. I Comuni dove si attua la fertirrigazione potranno stabilire distanze diverse tenendo conto delle esigenze di carattere igienico- sanitario in relazione alle situazioni locali, con particolare riferimento alle caratteristiche dei terreni (permeabilità, inclinazione degli strati superficiali, vincoli idrogeologici) alle condizioni anemologiche della zona, alla natura e consistenza dei liquami.
Art. 36. Fertirrigazione - Modalità.
1. La fertirrigazione con i liquami predetti dovrà essere inoltre attuata in modo da assicurarne una idonea dispersione ed innocuizzazione e garantire che le acque superficiali e sotterranee, il suolo e la vegetazione non subiscano degradazione o danno.
2. Adeguate sistemazioni idraulico-agrarie dovranno evitare ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della somministrazione del liquame. Lo scarico inoltre non dovrà produrre inconvenienti ambientali come rischi per la salute pubblica e diffusione di aerosol.
Art. 37. Fertirrigazione - Divieti.
1. La fertirrigazione con i predetti liquami è vietata:
- nelle aree urbane;
- nelle aree di rispetto dell'abitato previste dal P.R.G.;
- nelle aree di protezione primaria ai pozzi di alimentazione idrica ad uso civile;
- nelle aree di rispetto dei corsi d'acqua di cui al P.R.G.;
- nelle superfici golenali e in quelle costituenti casse di espansione;
- nei parchi naturali;
- nelle aree destinate dal P.R.G. a parco naturale;
- nelle aree con pendenza superiore al 15%;
- nelle aree boschive;
- nelle aree calanchive, franose e geologicamente instabili;
- nelle aree di cava.
Art. 38. Classe C - Scarico sul suolo non adibito ad uso agricolo - Divieto in zone sottoposte a vincolo idrogeologico.
1. Qualora i liquami degli insediamenti civili appartenenti alla classe C di cui all'art. 22 derivanti da attività zootecniche nonché da imprese che esercitano attività di trasformazione a valorizzazione delle produzioni di cui alle lettere b), c) e d) della delibera del Comitato Interministeriale dell'8-5-1980 recapitino sul suolo e nel sottosuolo non adibito ad uso agricolo, lo scarico dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto negli articoli precedenti ed inoltre deve essere effettuato in modo da non compromettere l'interesse paesaggistico e naturale del territorio.
2. Tali scarichi inoltre sono proibiti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico.
Art. 39. Utilizzo acque di rifiuto per la fertirrigazione - Attribuzioni della Giunta regionale.
1. Le quantità per/ha di liquame fissate dall'art. 34 potranno essere modificate dalla Giunta regionale in relazione alle caratteristiche fisico- chimiche del terreno, alle pratiche agronomiche in uso, alle caratteristiche idrogeologiche del suolo e del sottosuolo, alle caratteristiche qualitative del liquame con particolare riguardo alle sostanze tossiche, persistenti o bioaccumulabili, su parere del Comune nel cui territorio risiede lo scarico.
Art. 40. Liquami delle imprese agricole - Accumulo.
1. I liquami delle imprese agricole prima della loro utilizzazione dovranno essere di norma raccolti in recipienti a perfetta tenuta o in bacini di accumulo naturalmente impermeabili od impermeabilizzati.
2. Tali bacini di accumulo o recipienti dovranno avere una capacità complessiva non inferiore a quella necessaria per assicurare la conservazione del liquame prodotto dall'azienda in 4 mesi ed in caso di lavorazioni stagionali per una quantità equivalente ad un terzo del liquame mediamente prodotto.
3. I bacini o recipienti di accumulo, se aperti, dovranno essere ubicati a distanza di almeno 100 metri dagli edifici di civile abitazione.
4. Sono escluse dai predetti obblighi le piccole imprese agricole che sia per la loro dimensione che per le normali pratiche agronomiche siano in grado di effettuare i comuni e tradizionali sistemi di accumulo dei liquami (piccole concimaie, piccoli recipienti, ecc.).
Art. 41. Scarichi provenienti da insediamenti civili adibiti ad attività sanitaria.
1. E' vietato lo scarico sul suolo adibito ad uso agricolo e negli strati superficiali di esso dei liquami provenienti dagli insediamenti civili adibiti ad attività sanitarie.
2. Gli scarichi degli insediamenti di cui al precedente comma dovranno comunque essere sottoposti sempre a trattamenti di disinfezione qualunque sia il loro recapito finale, in conformità alle disposizioni impartite dall'autorità sanitaria territorialmente competente.
Art. 42. Scarichi nella fascia costiera ad uso prevalente di balneazione ed in prossimità di banchi di molluschi a sviluppo naturale.
1. Gli scarichi di tutti gli insediamenti civili nella fascia marina costiera il cui uso prevalente sia quello della balneazione sono consentiti solo se, dopo aver raggiunto le caratteristiche di cui ai precedenti articoli 27, 28, 29, 31 e 33, viene allontanato, mediante apposita condotta, a distanza della costa di almeno 300 metri e comunque tale da assicurare l'ancoraggio ad una profondità non inferiore a 25 metri.
2. Tale soluzione potrà essere adottata previo accertamento che le condizioni meteomarine, la natura dei fondali, i venti e le correnti assicurino una diluizione ed un allontanamento conveniente dello scarico dalla costa.
3. Tali modalità di scarico devono essere comunque attuate solo nei casi in cui non vi siano pubbliche fognature funzionanti.
4. Lo scarico di una condotta sottomarina è vietato in prossimità di banchi di molluschi eduli a sviluppo naturale di cui sia consentita la pesca in base a quanto previsto dalla legge 22-5-1977, n. 192.
Art. 43. Specchi di mare classificati ai fini della molluschicoltura - Divieto di scarico.
1. E' vietato lo scarico di tutti gli insediamenti civili negli specchi di mare classificati dalla Regione come approvati o condizionati ai fini della molluschicoltura in base alla legge 22-5-1977, n. 192.
2. Sono parimenti vietati gli scarichi di cui al precedente comma a distanza inferiore a 2.000 metri dalle prese di acqua di mare destinata ad alimentazione di impianti di stabulazione e/o depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi di cui alla precitata legge.
Art. 44. Prescrizioni.
1. Nel caso che il recapito degli scarichi civili sia costituito da:
1) acque a debole ricambio;
2) corpi idrici con stato trofico alterato;
3) bacini idrogeologici di acque minerali e termali;
gli scarichi dovranno essere conformi ai limiti della tabella A allegata alla
Titolo VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 45. Norma transitoria. [6]
1. Entro il mese di aprile del 1986 la Giunta presenta al Consiglio regionale:
a) la rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di fognatura e depurazione;
b) l'individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti al servizi suddetti, nonchè la stima delle necessità finanziarie connesse.
2. In questa sede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con apposita delibera stabilisce criteri e limiti qualitativi e temporali per l'eventuale concessione di proroghe, che comunque non potranno superare il limite massimo in un triennio, ai termini di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della
Art. 46. Sanzioni.
1. A chiunque effettui lo scarico di cui alla presente disciplina non rispettando le norme in essa contenute verrà revocata l'autorizzazione allo scarico e comminata una sanzione pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 10.000.000.
Art. 47. Impianti non specificatamente disciplinati.
1. Per gli scarichi di impianti di depurazione, di fognature o di singoli insediamenti civili non specificatamente fatti oggetto della presente disciplina, si applicano le prescrizioni contenute nella delibera del Comitato dei Ministri del 4-2-1977 nonché quelle emanate dall'autorità sanitaria locale.
TABELLA K |
|
ph 5,5 - 9,5 |
colore non percettibile dopo diluizioni 1:40 |
su spessore di 10 cm |
odore non deve essere causa di inconvenienti |
e molestie di alcun genere |
solidi totali in non più del 40% del valore del liquame |
sospensione grezzo a monte dell'impianto di |
depurazione |
solidi sedimentabili 0,5 ml/l |
materiali grossolani assenti |
grassi e olii animali 20 mg/l |
e vegetali |
COD non più del 70% del valore del liquame |
grezzo a monte dell'impianto |
BOD non più del 70% del valore del liquame |
grezzo a monte dell'impianto |
|
azoto ammoniacale in questa prima fase di applicazione |
azoto nitroso della disciplina non vengono fissati |
azoto nitrico limiti quantitativi, riservandosi di |
fosforo totale fissarli in fase di ulteriore |
tensioattivi attuazione del P.R.R.A. in relazione |
alle caratteristiche idrologiche e |
qualitative del ricettore, alla sua |
attuale o futura utilizzazione ed |
all'entità dello scarico |
|
__________________________________________________________________ |
Parametri Concentrazioni Note |
__________________________________________________________________ |
Metalli e non metalli 3 C1 C2 C3 Cn |
tossici totali (As-Cd-Cr ____+____+____...+____ (*) |
(VI)-Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn) L1 L2 L3 Ln |
Alluminio mg/l come Al 2 Il limite è riferito |
all'elemento in soluzione |
come ione, sotto forma di |
complesso, ed in |
sospensione dopo |
sedimentazione di 2 ore. |
Arsenico mg/l come As 0,5 Il limite è riferito |
all'elemento in soluzione |
come ione, sotto forma di |
complesso, ed in |
sospensione. |
Boro mg/l come B 4 Il limite è riferito |
all'elemento in soluzione |
come ione, sotto forma di |
complesso, ed in |
sospensione dopo |
sedimentazione di 2 ore. |
Per gli scarichi a mare |
il limite è elevato a 10 |
mg/l. Tale limite si |
applica alla zona di |
foce. |
Cadmio mg/l come Cd 0,02 Il limite è riferito |
all'elemento in soluzione |
come ione, sotto forma di |
complesso, ed in |
sospensione. |
Cromo III mg/l come Cr 2 Il limite è riferito |
all'elemento in soluzione |
come ione, sotto forma di |
complesso, ed in |
sospensione dopo |
sedimentazione di 2 ore. |
Cromo VI mg/l come Cr 0,2 Il limite è riferito |
all'elemento in soluzione |
come ione, sotto forma di |
complesso, ed in |
sospensione. |
Ferro mg/l come Fe 4 Il limite è riferito |
all'elemento in soluzione |
come ione, sotto forma di |
complesso, ed in |
sospensione dopo |
sedimentazione di 2 ore. |
Manganese mg/l come Mn 4 Il limite è riferito |
all'elemento in soluzione |
come ione, sotto forma di |
complesso, ed in |
sospensione dopo |
sedimentazione di 2 ore. |
Mercurio mg/l come Hg 0,005 Il limite è riferito |
all'elemento in soluzione |
come ione, sotto forma di |
complesso, ed in |
sospensione. |
Nichel mg/l come Ni 2 Il limite è riferito |
all'elemento in soluzione |
come ione, sotto forma di |
complesso, ed in |
sospensione. |
Piombo mg/l come Pb 0,2 Il limite è riferito |
all'elemento in soluzione |
come ione, sotto forma di |
complesso, ed in |
sospensione. |
Rame mg/l come Cu 0,1 Il limite è riferito |
all'elemento in soluzione |
come ione, sotto forma di |
complesso, ed in |
sospensione. |
Selenio mg/l come Se 0,03 Il limite è riferito |
all'elemento in soluzione |
come ione, sotto forma di |
complesso, ed in |
sospensione. |
Zinco mg/l come Zn 0,5 Il limite è riferito |
all'elemento in soluzione |
come ione, sotto forma di |
complesso, ed in |
sospensione. |
Cianuri totali mg/l |
come CN 1 |
Cloro attivo mg/l come |
Cl2 0,3 |
Solfuri mg/l come H2S 2 |
Solfiti mg/l come SO2 2 |
Solfati mg/l come SO4 1.000 Per questo parametro, che |
non si applica agli |
scarichi a mare, le acque |
della zona di foce sono |
equiparate alle acque |
costiere purchè almeno |
sulla metà di una |
qualsiasi sezione a valle |
dello scarico non vengano |
disturbate le naturali |
variazioni di |
concentrazione dei |
solfati. |
Cloruri mg/l come Cl 1.200 Per questo parametro, che |
non si applica agli |
scarichi a mare, le acque |
della zona di foce sono |
equiparate alle acque |
costiere purchè almeno |
sulla metà di una |
qualsiasi sezione a valle |
dello scarico non vengano |
disturbate le naturali |
variazioni di salinità. |
Fluoruri mg/l come F- 12 |
Oli minerali mg/l 5 |
Fenoli mg/l come C5H5OH 0,5 |
Aldeidi mg/l come H-CHO 2 |
Solventi organici |
aromatici mg/l 0,2 |
Solventi organici |
azotati mg/l 0,1 |
Solventi clorurati mg/l 1 |
Pesticidi clorurati mg/l 0,05 |
Pesticidi fosforati mg/l 0,1 |
Saggio di tossicità Il campione diluito 1:1 |
con acqua standard deve |
permettere, in condizioni |
di aerazione, la |
sopravvivenza di almeno |
il 50% degli animali |
usati per il saggio, per |
un periodo di 24 ore, |
alla temperatura di 20°C. |
La specie impiegata per |
il saggio deve essere |
Carassius auratus. |
Per gli scarichi di acque |
salmastre, marine e a |
salinità superiore a |
quella del mare il saggio |
deve essere condotto con |
organismi marini secondo |
le metodiche Irsa. |
Coliformi totali Il limite si applica |
MPN/100 ml 20.000 quando, a discrezione |
Coliformi fecali dell'Autorità competente |
MPN/100 ml 12.000 per il controllo, lo |
Streptococchi fecali richiedono gli usi |
MPN/100 ml 2.000 concomitanti del corpo |
idrico ricettore. |
|
|
TABELLA K1 |
Caratteristiche dello scarico civile |
__________________________________________________________________ |
Parametri Concentrazioni Note |
__________________________________________________________________ |
Temperatura sino a 30° |
Ph fra 6,5 e 9,5 |
Materiali totali |
in sospensione mg/l 730 |
BOD5 mg/l 365 |
COD mg/l 730 |
rapporto COD/BOD 2,5 |
azoto ammoniacale mg/l 40 |
azoto totale mg/l 60 |
fosforo totale mg/l 50 |
cloruri come Cl mg/l 1.200 |
solfati come SO4 mg/l 1.100 |
grassi ed olii animali |
e vegetali mg/l 40 |
tensioattivi mg/l 30 |
materiali sedimentabili ml/l 5 [7] |
Metalli e non metalli 3 C1 C2 C3 Cn |
tossici totali (As-Cd-Cr ____+____+____...+____ (*) |
(VI)-Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn) L1 L2 L3 Ln |
Alluminio mg/l come Al 2 Il limite è riferito |
all'elemento in soluzione |
come ione, sotto forma di |
complesso, ed in |
sospensione dopo |
sedimentazione di 2 ore. |
Arsenico mg/l come As 0,5 Il limite è riferito |
all'elemento in soluzione |
come ione, sotto forma di |
complesso, ed in |
sospensione. |
Boro mg/l come B 4 Il limite è riferito |
all'elemento in soluzione |
come ione, sotto forma di |
complesso, ed in |
sospensione dopo |
sedimentazione di 2 ore. |
Per gli scarichi a mare |
il limite è elevato a 10 |
mg/l. Tale limite si |
applica alla zona di |
foce. |
Cadmio mg/l come Cd 0,02 Il limite è riferito |
all'elemento in soluzione |
come ione, sotto forma di |
complesso, ed in |
sospensione. |
Cromo III mg/l come Cr 4 Il limite è riferito |
all'elemento in soluzione |
come ione, sotto forma di |
complesso, ed in |
sospensione dopo |
sedimentazione di 2 ore. |
Cromo VI mg/l come Cr 0,2 Il limite è riferito |
all'elemento in soluzione |
come ione, sotto forma di |
complesso, ed in |
sospensione. |
Ferro mg/l come Fe 4 Il limite è riferito |
all'elemento in soluzione |
come ione, sotto forma di |
complesso, ed in |
sospensione dopo |
sedimentazione di 2 ore. |
Fluoruri mg/l come F- 12 |
Oli minerali mg/l 10 |
Fenoli mg/l come C5H5OH 1 |
Aldeidi mg/l come H-CHO 2 |
Solventi organici |
aromatici mg/l 0,4 |
Solventi organici |
azotati mg/l 0,1 |
Solventi clorurati mg/l 1 |
Pesticidi clorurati mg/l 0,05 |
Pesticidi fosforati mg/l 0,1 |
Manganese mg/l come Mn 4 Il limite è riferito |
all'elemento in soluzione |
come ione, sotto forma di |
complesso, ed in |
sospensione dopo |
sedimentazione di 2 ore. |
Mercurio mg/l come Hg 0,005 Il limite è riferito |
all'elemento in soluzione |
come ione, sotto forma di |
complesso, ed in |
sospensione. |
Nichel mg/l come Ni 4 Il limite è riferito |
all'elemento in soluzione |
come ione, sotto forma di |
complesso, ed in |
sospensione. |
Piombo mg/l come Pb 0,3 Il limite è riferito |
all'elemento in soluzione |
come ione, sotto forma di |
complesso, ed in |
sospensione. |
Rame mg/l come Cu 0,4 Il limite è riferito |
all'elemento in soluzione |
come ione, sotto forma di |
complesso, ed in |
sospensione. |
Selenio mg/l come Se 0,03 Il limite è riferito |
all'elemento in soluzione |
come ione, sotto forma di |
complesso, ed in |
sospensione. |
Zinco mg/l come Zn 1 Il limite è riferito |
all'elemento in soluzione |
come ione, sotto forma di |
complesso, ed in |
sospensione. |
Cianuri totali mg/l |
come CN- 1 |
Cloro attivo mg/l |
come Cl2 0,3 |
Solfuri mg/l come H2S 2 |
Saggio di tossicità Il campione diluito 1:1 |
con acqua standard deve |
permettere, in condizioni |
di aerazione, la |
sopravvivenza di almeno |
il 50% degli animali |
usati per il saggio, per |
un periodo di 24 ore, |
alla temperatura di 20°C. |
La specie impiegata per |
il saggio deve essere |
Carassius auratus. |
Per gli scarichi di acque |
salmastre, marine e a |
salinità superiore a |
quella del mare il saggio |
deve essere condotto con |
organismi marini secondo |
le metodiche Irsa. |
[1] Legge abrogata dall’art. 29 della
[2] B.U. 21 marzo 1990, n. 18 «errata corrige».
[3] V.
[4] V.
[5] V. B.U. 21 maggio 1986, n. 24 parte prima. «Errata corrige».
[6] V. De
[7] V. B.U. n. 41 del 20 luglio 1988, parte prima «errata corrige».