§ 5.3.49 - L.R. 31 dicembre 1999, n. 72.
Modifiche e integrazioni alla L.R. 42 del 31/7/1998 "Norme per il trasporto pubblico locale."


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:31/12/1999
Numero:72


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell'art. 1 - Contenuti e finalità).
Art. 2.  (Modifica dell'Art. 6 - Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico).
Art. 3.  (Modifica all'Art. 10 - Funzioni della Regione).
Art. 4.  (Modifica dell'Art. 11 - Funzioni della Provincia).
Art. 5.  (Modifica dell'Art. 12 - Funzioni del Comune).
Art. 6.  (Modifica dell'Art. 13 - Servizi di trasporto pubblico programmati).
Art. 7.  (Modifica dell'Art. 14 - Servizi di trasporto pubblico autorizzati).
Art. 8.  (Modifica dell'art. 15 - Contratto di servizio).
Art. 9.  (Modifica dell'Art. 16 - Affidamento dei servizi).
Art. 10.  (Modifica dell'Art. 19 - Esercizio straordinario e sperimentale).
Art. 11.  (Modifica dell'Art. 20 - Accordi di programma per gli investimenti).
Art. 12.  (Modifica dell'Art. 23 - Vigilanza).
Art. 13.  (Modifica dell'Art. 24 - Sanzioni a carico delle aziende di trasporto).
Art. 14.  (Modifica dell'Art. 29 - Uscita delle Province dalla proprietà delle aziende di trasporto pubblico).
Art. 15.  (Modifica dell'Art. 30 - Trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi).
Art. 16.  (Modifica dell'Art. 31 - Proroga degli atti di affidamento, nonché delle disposizioni concernenti le sanzioni e le tariffe).
Art. 17.  (Modifica dell'Art. 32 - Decorrenza dei servizi autorizzati).


§ 5.3.49 - L.R. 31 dicembre 1999, n. 72.

Modifiche e integrazioni alla L.R. 42 del 31/7/1998 "Norme per il trasporto pubblico locale."

(B.U. 10 gennaio 2000, n. 1).

 

Art. 1. (Modifica dell'art. 1 - Contenuti e finalità).

     1. [1].

     2. [2].

 

     Art. 2. (Modifica dell'Art. 6 - Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico).

     1. - 3. [3].

     4. Il n. 9 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 è abrogato.

 

     Art. 3. (Modifica all'Art. 10 - Funzioni della Regione). [4]

 

     Art. 4. (Modifica dell'Art. 11 - Funzioni della Provincia). [5]

 

     Art. 5. (Modifica dell'Art. 12 - Funzioni del Comune). [6]

 

     Art. 6. (Modifica dell'Art. 13 - Servizi di trasporto pubblico programmati).

     1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 31 luglio 1998 n. 42, è abrogata.

 

     Art. 7. (Modifica dell'Art. 14 - Servizi di trasporto pubblico autorizzati). [7]

 

     Art. 8. (Modifica dell'art. 15 - Contratto di servizio). [8]

 

     Art. 9. (Modifica dell'Art. 16 - Affidamento dei servizi).

     1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, è abrogato.

 

     Art. 10. (Modifica dell'Art. 19 - Esercizio straordinario e sperimentale). [9]

 

     Art. 11. (Modifica dell'Art. 20 - Accordi di programma per gli investimenti). [1]0

 

     Art. 12. (Modifica dell'Art. 23 - Vigilanza). [1]1

 

     Art. 13. (Modifica dell'Art. 24 - Sanzioni a carico delle aziende di trasporto). [1]2

 

     Art. 14. (Modifica dell'Art. 29 - Uscita delle Province dalla proprietà delle aziende di trasporto pubblico). [1]3

 

     Art. 15. (Modifica dell'Art. 30 - Trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi).

     1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 30 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, sono abrogati.

 

     Art. 16. (Modifica dell'Art. 31 - Proroga degli atti di affidamento, nonché delle disposizioni concernenti le sanzioni e le tariffe). [1]4

 

     Art. 17. (Modifica dell'Art. 32 - Decorrenza dei servizi autorizzati). [1]5

 

     La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Sostituisce l'alinea del comma 1, art. 1 della L.R. 31 luglio 1998, n. 42.

[2] Sostituisce la lettera d), comma 1, art. 1 della L.R. 31 luglio 1998, n. 42.

[3] Sostituiscono i numeri 1) e 2), lettera a) e il numero 2), lettera c), comma 2, art. 6 della L.R. 31 luglio 1998, n. 42.

[4] Sostituisce la lettera a), comma 1, art. 10 della L.R. 31 luglio 1998, n. 42.

[5] Sostituisce il comma 2, art. 11 della L.R. 31 luglio 1998, n. 42.

[6] Sostituisce l'art. 12 della L.R. 31 luglio 1998, n. 42.

[7] Sostituisce il comma 1, art. 14 della L.R. 31 luglio 1998, n. 42.

[8] Sostituisce il comma 3, art. 15 della L.R. 31 luglio 1998, n. 42.

[9] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 19 della L.R. 31 luglio 1998, n. 42.

[1]10 Sostituisce il comma 1, art. 20 della L.R. 31 luglio 1998, n. 42.

[1]11 Sostituisce il comma 2, art. 23 della L.R. 31 luglio 1998, n. 42.

[1]12 Sostituisce il comma 2, art. 24 della L.R. 31 luglio 1998, n. 42.

[1]13 Sostituisce i commi 1 e 2, art. 29 della L.R. 31 luglio 1998, n. 42.

[1]14 Sostituisce l'art. 31 della L.R. 31 luglio 1998, n. 42.

[1]15 Sostituisce il comma 1, art. 32 della L.R. 31 luglio 1998, n. 42.