Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 lavori pubblici |
Data: | 08/08/1996 |
Numero: | 66 |
Sommario |
Art. 4. 1. Nell'ambito del fondo speciale rischi previsto dalla L.R. 12 aprile 1994 n. 29, Titolo III, Capo I, è istituita una riserva di fondi fino a lire tre miliardi in favore delle piccole e medie [...] |
Art. 5. 1. In deroga alle disposizioni della legge regionale 5 giugno 1974 n. 32 e allo statuto sociale, il Consiglio di amministrazione della Fidi Toscana S.p.A. può definire, per la concessione della [...] |
Art. 6. 1. I fondi per gli interventi a favore delle popolazioni colpite di cui all'art. 2 della legge regionale 27 giugno 1996 n. 46 risultanti in esubero rispetto all'assegnazione di contributi di [...] |
Art. 7. 1. La Giunta regionale per far fronte ai danni causati alle aziende agricole dagli eventi calamitosi del 19 giugno 1996, nei territori delle Province di Lucca e Massa Carrara, di cui [...] |
§ 5.2.90 - L.R. 8 agosto 1996, n. 66. [1]
Interventi straordinari ed urgenti per gli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996. Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 27.6.1996 n. 46, 12.4.1994 n. 29, 5.6.1974 n. 32.
(B.U. 13 agosto 1996, n. 45).
Artt. 1. - 3. [2]
1. Nell'ambito del fondo speciale rischi previsto dalla
2. Le imprese interessate presentano domanda di garanzia sussidiaria alla Fidi-Toscana S.p.A. entro il 31.12.1996.
3. Per tali imprese, le operazioni di consolidamento hanno un importo non superiore a lire cinquecento milioni, una durata non superiore a 5 anni, ivi inclusi due anni di eventuale preammortamento, ed un tasso di interesse non superiore al costo della provvista, come definito per il tasso di riferimento del credito agevolato dei diversi settori produttivi.
4. La garanzia sussidiaria della Fidi-Toscana S.p.A. è prestata nella misura del 30% dell'importo relativo all'operazione di consolidamento garantita.
5. Con le disponibilità oggetto della riserva di cui al presente articolo, la Fidi-Toscana S.p.A. attiva operazioni di consolidamento per un importo non superiore a 20 volte l'entità delle disponibilità medesime.
1. In deroga alle disposizioni della
1. I fondi per gli interventi a favore delle popolazioni colpite di cui all'art. 2 della
1. La Giunta regionale per far fronte ai danni causati alle aziende agricole dagli eventi calamitosi del 19 giugno 1996, nei territori delle Province di Lucca e Massa Carrara, di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 2449 del 25 giugno 1996, anticipa specifici interventi finanziari previsti dalla legislatura nazionale.
2. Agli oneri di spesa per il finanziamento del comma precedente - esercizio 1996 - si provvede con la seguente variazione da apportare agli stati di previsione della spesa, competenza e cassa per analogo importo:
(Omissis).
La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] Abrogata dall'art. 70 della
[2] Modificano ed integrano la
[3] Comma così integrato dall'art. 2 della