§ 5.2.43 - L.R. 11 luglio 1988, n. 48.
Finanziamento straordinario dei programmi integrativi regionali di edilizia agevolata convenzionata.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:11/07/1988
Numero:48


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Interventi finanziari.
Art. 3.  Soggetti attuatari, procedure e documentazioni per la presentazione del programma.
Art. 4.  Approvazione programma e individuazione soggetti attuatari.
Art. 4 bis.  Interventi sostitutivi per il rilascio delle concessioni edilizie.
Art. 5.  Contenuto Convenzioni.
Art. 6.  Modalità erogazione contributi.
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.  Finanziamento della spesa.


§ 5.2.43 - L.R. 11 luglio 1988, n. 48.

Finanziamento straordinario dei programmi integrativi regionali di edilizia agevolata convenzionata.

 

Art. 1. Finalità.

     Al fine di ridurre la tensione abitativa e favorire l'accesso alla casa alle categorie sociali meno abbienti, la presente legge promuove il finanziamento straordinario di programmi integrativi speciali regionali di edilizia residenziale-agevolata-convenzionata.

 

     Art. 2. Interventi finanziari.

     I fondi necessari alla realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo, sono quelli attribuiti dallo Stato alla Regione per interventi di edilizia residenziale agevolata a fronte della Legge 457/78 non impegnati e l'85% di quelli afferenti al biennio straordinario 88/89. Il restante 15% di questi ultimi è destinato:

     a) il 10% alle ATER ed ai Comuni per interventi di nuova costruzione ovvero di recupero;

     b) il 5% per la costruzione di alloggi per i lavoratori dipendenti delle Forze dell'Ordine e della Difesa.

     I fondi eventualmente non impegnati per le finalità previste dalle lettere a) e b) del comma precedente, sono destinati alla realizzazione dei programmi di cui all'articolo 1 [1].

 

     Art. 3. Soggetti attuatari, procedure e documentazioni per la presentazione del programma.

     Al fine di avviare un processo di programmazione globale dell'edilizia agevolata e di ottimizzare il processo edilizio per l'attivazione dei fondi di cui al precedente articolo è prevista la stipula di accordi programma fra Regione, Associazioni Cooperative di abitazione e loro Consorzi, associate alle organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, Organizzazioni regionali delle Imprese edilizie o loro Consorzi, aderenti ad Associazioni imprenditoriali di rilievo nazionale.

     A tale scopo le Organizzazioni anzidette possono presentare, congiuntamente o singolarmente, a fronte del relativo bando di concorso, un programma di intervento.

     Il bando di concorso, presentato al Consiglio regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce, fra l'altro, le caratteristiche dei programmi di intervento nonché i requisiti in base ai quali sono individuati i programmi da ammettere a contributo.

     I fondi eventualmente non impegnati con gli accordi programma anzidetti sono attribuiti ai singoli operatori con le modalità ed i criteri stabiliti dal bando di concorso sopra richiamato.

     L'accertamento in ordine al possesso dei requisiti soggettivi previsti dal bando è fatto in sede di assegnazione dell'alloggio con riferimento ai soggetti assegnatari [1]/a.

 

     Art. 4. Approvazione programma e individuazione soggetti attuatari.

     1. Sulla base dei programmi di intervento delle richieste di cui al precedente articolo e tenuto conto delle disponibilità finanziarie, la Giunta Regionale elabora la proposta di un programma straordinario da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

     2. Tale programma dovrà tener conto per la localizzazione degli interventi, dell'aggiornamento dei criteri e dei parametri utilizzati nella delibera consiliare n. 304 del 22-7-1986.

     3. I soggetti a cui è affidata la realizzazione degli interventi, sono tenuti, entro 180 giorni dalla data di ricevimento della lettera di concessione del finanziamento a documentare la disponibilità di aree idonee immediatamente utilizzabili [1]/c.

     4. Nell'ipotesi in cui i comuni non abbiano provveduto a mettere i soggetti di cui al terzo comma nella disponibilità delle aree entro il termine di cui allo stesso comma, i comuni stessi sono tenuti ad assegnare ai soggetti di cui sopra un'area nell'ambito dei piani di edilizia economica e popolare o individuata ai sensi dell'art. 51 della L. 22.10.1971, n. 865 e a stipulare la relativa convenzione entro il 31.3.1996 [1]/b.

     5. I lavori per gli interventi di cui al quarto comma devono iniziare, a pena di decadenza, entro il termine del 31.5.1996 ed essere ultimati entro 10 mesi dal loro inizio [1]/b.

 

     Art. 4 bis. Interventi sostitutivi per il rilascio delle concessioni edilizie. [1]/d

     Gli interventi i cui lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della legge recante il presente articolo per mancata decisione del comune sull'istanza di concessione edilizia, devono iniziare entro il 31 marzo 1996. Nel caso entro tale data il Comune non abbia ancora deciso sull'istanza di concessione edilizia, il Presidente della Regione, su comunicazione documentata dei soggetti interessati, da presentarsi non oltre il 15 aprile 1996, nomina, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, su conforme deliberazione della Giunta regionale, un commissario "ad acta", il quale decide entro i successivi trenta giorni sull'istanza di concessione edilizia, rilasciandola o negandola in conformità alle disposizioni vigenti. Gli interventi per i quali non è stata rilasciata la concessione nei termini sopra detti, decadono dal finanziamento.

 

     Art. 5. Contenuto Convenzioni.

     Prima dell'assunzione, da parte della Giunta Regionale, della delibera di concessione del contributo, viene stipulata, una convenzione con la quale gli operatori assegnatari si impegnano, a pena di decadenza dai finanziamenti, a rispettare:

     - le modalità ed i tempi di attuazione previsti dal programma di intervento approvato dal Consiglio regionale;

     - il prezzo di cessione degli alloggi stabilito dal Consiglio regionale.

     Per gli interventi realizzati in aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18-4-1982 n. 167, ovvero individuate ai sensi dell'art. 51 della legge 22-10-1971 n. 865, gli impegni di cui al comma precedente possono essere inseriti nelle convenzioni previste dall'art. 35 della stessa legge 865/1971.

     Gli interventi edilizi che fruiscono dei contributi di cui alla presente legge sono soggetti al pagamento degli oneri previsti dall'art. 3 della legge 28-1-77 n. 10 determinati in misura pari al 50% di quelli risultanti dalla applicazione della legge regionale 30-6-84 n. 41 e successive modificazioni.

     Gli oneri di cui al comma precedente sono ridotti al 40% se gli interventi sono realizzati utilizzando materiali lapidei estratti in Toscana.

     Ai Comuni nel cui territorio ricadono gli interventi di cui alla presente legge verrà attribuito, a fronte dei futuri finanziamenti statali assegnati alla Regione Toscana per le opere di urbanizzazione, un contributo per alloggio in misura pari a quello concesso per il V biennio della legge 457/78.

 

     Art. 6. Modalità erogazione contributi.

     I contributi statali che il Consiglio Regionale destina alla realizzazione del programma sono messi a disposizione dell'operatore beneficiario con le modalità stabilite dalle relative leggi di finanziamento.

     (Abrogato) [2].

 

     Art. 7.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 8. Finanziamento della spesa.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della L.R. 6-5-1977, n. 28, con la quota non utilizzata dal fondo globale di L. 1.000.000.000 iscritta al capitolo 50060 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1987.

     Ai sensi dell'art. 135 della legge regionale citata al precedente capoverso, lo stanziamento della nuova spesa è assegnato al bilancio del corrente esercizio al seguente capitolo:

Cap. 13060 - Fondo per il finanziamento di

programma integrativi regionali di edilizia

agevolata convenzionata (L.R. 48/88), 1.000.000.000

     Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. unico della L.R. 17 giugno 1991, n. 28.

[1]1/a Articolo così sostituito dall'art. unico della L.R. 17 giugno 1991, n. 28 (B.U. n. 37/1991), art. unico. L'ultimo comma è stato aggiunto dall'art. unico della L.R. 28 gennaio 1994, n. 12.

[1]1/c Articolo così modificato dall'art. unico della L.R. 17 giugno 1991, n. 28. Si veda anche l'art. 1 della L.R. 21 dicembre 1995, n. 106, di interpretazione autentica del presente comma.

[1]1/b Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 18 aprile 1995, n. 71 e successivamente così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 dicembre 1995, n. 106.

[1]1/b Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 18 aprile 1995, n. 71 e successivamente così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 dicembre 1995, n. 106.

[1]1/d Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 21 dicembre 1995, n. 106.

[2] Comma abrogato dalla L.R. 17 giugno 1991, n. 28 (B.U. n. 37/1991), art. unico.

[3] Articolo omesso nella presente legge e riportato in modifica all'art. 16 della L.R. 30 giugno 1984, n. 41.