Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 lavori pubblici |
Data: | 07/05/1985 |
Numero: | 51 |
Sommario |
Art. 1. 1. In base a quanto stabilito dall'art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 le concessioni rilasciate in sanatoria, ai termini della predetta legge, per le opere realizzate tra il 30 gennaio [...] |
Art. 2. 1. I contributi di cui al precedente articolo sono versati al momento del rilascio della concessione in sanatoria. |
Art. 3. 1. |
§ 5.2.32 - L.R. 7 maggio 1985, n. 51.
Prime disposizioni di attuazione L. 47/1985 recante norme in materia di controllo attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria opere abusive.
1. In base a quanto stabilito dall'art. 37 della
2. Per le opere realizzate dopo il 1 settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977, ai fini del rilascio della concessione in sanatoria è dovuto un contributo per opere di urbanizzazione in misura pari a quello determinato dai Comuni in applicazione della suddetta
3. La misura del contributo è ridotta del 50% qualora si tratti di opere abusive riguardanti:
a) costruzioni eseguite o acquistate al solo scopo di essere destinate a prima abitazione del richiedente la sanatoria e questi vi risieda all'atto dell'entrata in vigore della
b) costruzioni destinate ad attività commerciali con una superficie non superiore a 50 mq. o con eventuale superficie minima prevista da norme di legge;
c) costruzioni destinate ad attività sportive, culturali, sanitarie oppure destinate ad opere religiose o a servizi di culto.
4. Salvo quanto stabilito al precedente comma per gli edifici abusivi aventi destinazione residenziale si applicano, indipendentemente dalla localizzazione degli edifici stessi sul territorio, oneri di urbanizzazione nella misura massima stabilita per edifici con tale destinazione d'uso, dalle deliberazioni comunali adottate in attuazione della citata
1. I contributi di cui al precedente articolo sono versati al momento del rilascio della concessione in sanatoria.
2. A richiesta dell'interessato, inserita nella domanda di concessione in sanatoria, i contributi possono essere versati per un terzo al momento del rilascio della concessione stessa e per la parte residua in non più di 10 rate semestrali.
3. I pagamenti dilazionati sono maggiorati del tasso di interesse del 10% annuo.
4. Nel caso di ritardo nel versamento delle somme dilazionate, si applica una sanzione nella misura indicata dall'art. 3, secondo comma, della
1. [In attesa di un'organica definizione da parte della regione dei criteri di redazione delle varianti agli strumenti urbanistici preordinate al recupero degli insediamenti abusivi, i Comuni possono, dall'entrata in vigore della presente legge, predisporre varianti al proprio strumento urbanistico ai sensi dell'art. 29 della
2. (Omissis) [2].
3. (Omissis) [3].
[1] Comma abrogato dall’art. 149 della
[2] Comma abrogato con art. 41
[3] Comma abrogato con art. 41