§ 5.1.90 - D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 5/R.
Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:09/02/2007
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Superfici fondiarie minime (articolo 41, commi 2, lettera b, e 4 della l.r. 1/2005).
Art. 3.  Condizioni per la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo (articolo 41, comma 3 della l.r. 1/2005).
Art. 4.  Condizioni per la costruzione di nuovi annessi agricoli (articolo 41, comma 4 della l.r. 1/2005)
Art. 5.  Condizioni per la costruzione degli annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superfici minime fondiarie o eccedente le capacità produttive aziendali (articolo 41, comma 7 della l.r. 1/2005)
Art. 6.  Condizioni per la realizzazione degli annessi agricoli di cui all’ articolo 41, comma 5 della l.r. 1/2005
Art. 7.  Condizioni per l’installazione di manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005)
Art. 8.  Condizioni per l’installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005).
Art. 9.  Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 42, comma 6 l.r. 1/2005)
Art. 10.  Gestione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 42 della l.r. 1/2005).
Art. 11.  Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale delle aziende sovracomunale (articolo 42 della l.r. 1/2005).
Art. 12.  Interventi di sistemazione ambientale (articolo 45, comma 2 della l.r. 1/2005).
Art. 13.  Entrata in vigore e abrogazioni (articoli 204 e 210, comma 2 della l.r. 1/2005).


§ 5.1.90 - D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 5/R. [1]

Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

(B.U. 14 febbraio 2007, n. 2).

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

     Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

     Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;

     Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare il Titolo IV, capo III, che detta disposizioni per il territorio rurale e prevede l’emanazione di un regolamento di attuazione delle relative disposizioni;

     Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 27 novembre 2006, n. 16 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003, nonché dell’intesa raggiunta al Tavolo di concertazione Giunta regionale – Enti locali, e dell’informazione del Tavolo di concertazione generale;

     Dato atto del parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 13 dicembre 2006;

     Preso atto che la 2^ Commissione consiliare “Agricoltura” e la 6^ Commissione consiliare “Territorio e Ambiente”, nella seduta del 18 gennaio 2007, hanno congiuntamente espresso parere favorevole con inviti e richieste;

     Ritenuto di accogliere parzialmente la richiesta di modifiche espresse dalle suddette Commissioni consiliari;

     Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2007, n. 75 che approva il Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio);

 

EMANA

 

     il seguente Regolamento:

 

Art. 1. Oggetto.

     1. Il presente regolamento contiene le norme per l’attuazione delle disposizioni legislative regionali per il governo del territorio rurale, contenute nel titolo IV, capo III della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) e definisce in particolare [2]:

     a) le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione per la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli, qualora non siano definite nel piano territoriale di coordinamento della provincia;

     b) le condizioni per la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo e i nuovi annessi agricoli;

     c) i casi in cui la costruzione di nuovi annessi agricoli, purché ammessa dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di governo del territorio del comune, non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime di cui alla lettera a), ovvero può eccedere le capacità produttive dell’azienda agricola;

     d) le disposizioni relative all’installazione di annessi destinati all’agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli;

     e) le disposizioni relative all’installazione di manufatti precari, di serre temporanee e di serre con copertura stagionale;

     f) i contenuti del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale;

     g) le disposizioni relative agli interventi di sistemazione ambientale correlati al mutamento della destinazione d’uso agricola di edifici ricadenti nel territorio rurale.

     1 bis. Tutti gli interventi previsti dal presente regolamento sono realizzati nel rispetto dei valori paesaggistici e ambientali specificatamente indicati nel piano di indirizzo territoriale (PIT), nel piano territoriale di coordinamento, nel piano strutturale, nonché negli strumenti urbanistici generali ancora vigenti e negli atti di governo del territorio del comune [3].

 

     Art. 2. Superfici fondiarie minime (articolo 41, commi 2, lettera b, e 4 della l.r. 1/2005).

     1. Le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione necessarie per consentire la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli, qualora non siano definite nel piano territoriale di coordinamento della provincia che provvede in tal senso anche differenziandone i valori nelle diverse parti del territorio ed avendo particolare considerazione delle specificità dei territori montani, sono le seguenti:

     a) 0,8 ettari per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ettari quando almeno il 50 per cento delle colture è protetto in serra;

     b) 3 ettari per vigneti e frutteti in coltura specializzata;

     c) 4 ettari per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;

     d) 6 ettari per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;

     e) 10 ettari per i castagneti da frutto, l’arboricoltura da legno e le tartufaie coltivate come definite dalla normativa regionale [4];

     f) 30 ettari per altre superfici boscate ed assimilate come definite all’articolo 3 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge Forestale della Toscana), pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato [5].

     1 bis. Per le aziende biologiche iscritte nell’elenco regionale operatori biologici di cui all’articolo 3 della legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici), le superfici fondiarie minime di cui al comma 1 sono ridotte del 30 per cento [6].

     2. Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, qualora non sia diversamente disposto nel piano territoriale di coordinamento della provincia, la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime previste dal comma 1.

 

     Art. 3. Condizioni per la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo (articolo 41, comma 3 della l.r. 1/2005).

     1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 46 della l.r 1/2005 riguardo al divieto di edificare nel caso di trasferimento di fondi agricoli attuati al di fuori dei programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale, la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo è consentita, secondo quanto previsto dall’articolo 41, comma 2 della l.r.1/2005, se prevista e disciplinata da parte dei comuni negli strumenti urbanistici comunali ancora vigenti e negli atti di governo del territorio.

     2. Per il rilascio dei permessi di costruire relativi alla costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, di seguito denominato “programma aziendale”, è presentato dall’imprenditore agricolo al comune competente per territorio con le modalità di cui all’articolo 9, comma 1 [7].

     3. Nel programma aziendale, al fine di dimostrare che la costruzione di un nuovo edificio è necessaria alla conduzione del fondo, deve risultare che il fondo necessita di utilizzare almeno 1728 ore lavorative annue, corrispondenti al tempo annuo complessivo di un’unità lavorativa uomo (ULU), per ogni unità abitativa, comprese le unità esistenti. Le 1728 ore lavorative devono essere riferite in modo prevalente alle attività agricole e, solo per la parte residua, alle attività connesse. Nelle zone montane o svantaggiate, come definite dalle vigenti disposizioni comunitarie, le ore lavorative annue per ogni unità abitativa sono ridotte alla metà. In altre zone collinari o svantaggiate il piano territoriale di coordinamento può prevedere valori intermedi tra 1728 ore e 864 ore nelle diverse parti del territorio [8].

     3 bis. Nel programma aziendale, al fine di dimostrare che l’edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell’attività agricola, l’imprenditore agricolo deve inoltre soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

a) essere imprenditore agricolo professionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e avere necessità di risiedere sul fondo;

b) avere dei familiari coadiuvanti iscritti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che necessitano di risiedere sul fondo;

c) avere degli addetti a tempo indeterminato che necessitano di risiedere sul fondo [9].

     4. Ove gli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o gli atti di governo del territorio del comune prevedano la possibilità di realizzare nuovi edifici rurali ad uso abitativo, la disciplina comunale del territorio rurale definisce in particolare:

     a) la dimensione massima e minima ammissibile di ogni unità abitativa [10];

     b) i materiali e gli elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale degli edifici, anche in relazione alla salvaguardia delle tradizioni architettoniche, allo sviluppo della bio-edilizia ed al perseguimento del risparmio energetico, nonché alla utilizzazione delle energie rinnovabili in coerenza con il piano di indirizzo energetico regionale (PIER) e con il PIT, tenendo conto degli indirizzi contenuti nel piano territoriale di coordinamento [11];

     c) la corretta localizzazione rispetto ai caratteri del territorio e del paesaggio [12].

     5. In mancanza della definizione della superficie massima ammissibile di ogni unità abitativa nella disciplina comunale del territorio rurale, che comunque non può eccedere i 150 metri quadrati di superficie utile dei vani abitabili, così come definiti ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 e dai regolamenti comunali, essa è fissata in 110 metri quadrati di superficie utile dei vani abitabili.

 

     Art. 4. Condizioni per la costruzione di nuovi annessi agricoli (articolo 41, comma 4 della l.r. 1/2005) [13]

1. Il programma aziendale per la costruzione di nuovi annessi agricoli, elaborato nel rispetto di quanto previsto e disciplinato negli strumenti urbanistici comunali ancora vigenti e negli atti di governo del territorio, è presentato dall’imprenditore agricolo al comune competente per territorio con le modalità di cui all’articolo 9, comma 1.

2. La disciplina comunale del territorio rurale per gli annessi agricoli definisce in particolare i materiali e gli elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale degli edifici, con particolare riferimento alla edilizia sostenibile, ai fabbricati in legno ed ai fabbricati tradizionali nonché alla utilizzazione delle energie rinnovabili in coerenza con il PIER e con il PIT, ferma restando la considerazione delle esigenze produttive aziendali e gli indirizzi contenuti nel piano territoriale di coordinamento.

 

     Art. 5. Condizioni per la costruzione degli annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superfici minime fondiarie o eccedente le capacità produttive aziendali (articolo 41, comma 7 della l.r. 1/2005) [14]

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime di cui all’articolo 2 nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:

a) allevamento intensivo di bestiame;

b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento;

c) acquacoltura;

d) allevamento di fauna selvatica;

e) cinotecnica;

f) allevamenti zootecnici minori.

2. La costruzione di nuovi annessi agricoli che non sono soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie deve comunque essere commisurata alle dimensioni dell’attività dell’azienda nel rispetto delle vigenti normative relative alle attività di cui al comma 1.

3. La costruzione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive dell’azienda o di nuovi annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime è ammessa, previo rilascio del relativo permesso di costruire, solo se prevista e disciplinata dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di governo del territorio del comune.

4. Ove gli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o gli atti di governo del territorio del comune consentano di installare gli annessi per le attività di cui al comma 1, ai sensi del comma 3, la disciplina comunale del territorio rurale definisce in particolare:

a) le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali degli annessi in rapporto alle attività previste;

b) le superfici fondiarie minime necessarie per l’installazione degli annessi;

c) le eventuali parti delle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola nelle quali è inibita l’installazione degli annessi di cui al presente articolo.

5. Nella documentazione per il conseguimento del titolo abilitativo, salvo più dettagliate disposizioni dettate dalla disciplina comunale del territorio rurale, sono indicate:

a) la necessità della realizzazione dell’annesso in relazione all’attività agricola di cui al comma 1;

b) le caratteristiche e le dimensioni dell’annesso;

c) la verifica della conformità dell’intervento alla l.r. 1/2005, al presente regolamento, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.

 

     Art. 6. Condizioni per la realizzazione degli annessi agricoli di cui all’ articolo 41, comma 5 della l.r. 1/2005 [15]

1. Gli annessi agricoli di cui all’ articolo 41, comma 5 della l.r. 1/2005 destinati all’agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli sono gli annessi necessari per l’agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole.

2. La realizzazione degli annessi di cui al comma 1 è consentita nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di governo del territorio del comune, a condizione che non comporti alcuna modificazione sostanziale della morfologia dei luoghi e che tali annessi e manufatti:

a) siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona prescritti dalla disciplina comunale del territorio rurale;

b) siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere di fondazione, salvo diverse disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale;

c) non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.

3. Ove gli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o gli atti di governo del territorio del comune prevedano la possibilità di installare gli annessi di cui al comma 1, la disciplina comunale del territorio rurale definisce in particolare:

a) i soggetti abilitati all’installazione di tali annessi;

b) le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali degli annessi;

c) le superfici fondiarie minime necessarie per l’installazione degli annessi anche con riferimento alle effettive esigenze di utilizzo;

d) le parti delle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola nelle quali è inibita l’installazione degli annessi di cui al presente articolo.

4. La documentazione per il conseguimento del titolo abilitativo è presentata dal proprietario del fondo o da chi ne abbia titolo; la presentazione può avvenire anche in via telematica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009). Salvo più dettagliate disposizioni dettate dalla disciplina comunale del territorio rurale, in tale documentazione sono indicate:

a) la necessità della realizzazione dell’annesso in relazione all’attività agricola prevista;

b) le caratteristiche e le dimensioni dell’annesso;

c) la verifica della conformità dell’intervento alla l.r. 1/2005, al presente regolamento, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.

5. La disciplina comunale del territorio rurale di cui al comma 3 può subordinare la formazione del titolo abilitativo alla produzione da parte dell’avente titolo di un impegno alla rimozione dell’annesso o manufatto al cessare dell’attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà del fondo o di parti di esso con atti tra vivi. La disciplina comunale può inoltre prevedere eventuali penali contrattuali in caso di inadempimento.

 

     Art. 7. Condizioni per l’installazione di manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005) [16]

1. L’installazione di manufatti precari per lo svolgimento dell’attività agricola è consentita, previa comunicazione al comune, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di governo del territorio del comune, in coerenza con il piano territoriale di coordinamento della provincia, con il PIT e nel rispetto di quanto previsto dal comma 3.

2. L’installazione di manufatti precari è comunque consentita alle aziende agricole anche nel caso di assenza, negli strumenti urbanistici e negli atti di governo del territorio, della previsione di cui al comma 1.

3. L’installazione di manufatti e le relative opere di ancoraggio non devono comportare alcuna modificazione morfologica sostanziale dello stato dei luoghi. I manufatti devono essere realizzati in legno, o con altri materiali leggeri e semplicemente appoggiati a terra. Il comune può stabilire ulteriori condizioni o limitazioni negli atti di governo del territorio.

4. Nella comunicazione, che può essere presentata anche in via telematica ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 40/2009, sono indicate, salvo più dettagliate disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale:

a) le motivate esigenze produttive, le caratteristiche, le dimensioni dei manufatti;

b) l’indicazione su planimetria catastale del punto in cui è prevista l’installazione;

c) il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, con la specificazione della data di installazione e di quella di rimozione, comunque non superiore a due anni dalla data indicata per l’installazione;

d) l’impegno a realizzare il manufatto in legno, o con altri materiali leggeri, salvo diversa esigenza da motivare;

e) l’impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato;

f) la conformità dell’intervento alla l.r. 1/2005, al presente regolamento ed alle eventuali disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.

5. Ove perdurino le esigenze di cui al comma 4, lettera a), i manufatti precari, previa ulteriore comunicazione ai sensi del comma 1, possono essere mantenuti, fermo restando il termine temporale di cui alla lettera c) del medesimo comma 4, oppure reinstallati, previa rimozione, anche in parti diverse della superficie aziendale.

 

     Art. 8. Condizioni per l’installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005).

     1. L’installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale per lo svolgimento dell’attività agricola realizzate con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorate a terra è consentita solo alle aziende agricole, previa comunicazione al comune. Tale installazione, riferita alla durata del ciclo produttivo, ancorché superiore all’anno, è consentita a condizione che:

a) il materiale utilizzato consenta il passaggio della luce;

b) l’altezza massima non sia superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l’altezza del culmine;

c) le distanze minime non siano inferiori a:

1) metri 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo;

2) metri 10 da tutte le altre abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l’abitazione;

3) metri 3 dal confine se l’altezza massima al culmine è superiore a metri 5;

metri 1,5 se questa altezza è 5 metri o inferiore;

4) distanze minime dalle strade pubbliche secondo quanto previsto dal codice della strada [17].

     2. Nella comunicazione presentata dal titolare dell’azienda agricola, sono indicate, salvo più dettagliate disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale:

     a) le esigenze produttive;

     b) la superficie e le dimensioni di ciascuna serra;

     c) i materiali utilizzati;

     d) l’indicazione su planimetria catastale dei punti in cui sono previste le varie installazioni;

     e) la data di installazione e quella di rimozione, per entrambe le tipologie di serre, nonché il periodo annuale di rimozione della copertura per le sole serre con copertura stagionale [18];

     f) la conformità dell’intervento alla l.r. 1/2005, al presente regolamento ed alle eventuali disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale;

     3. Per le serre con copertura stagionale, l’obbligo alla rimozione è riferito alla sola copertura [19].

     4. Previa ulteriore comunicazione, le serre temporanee e quelle con copertura stagionale, in questo caso al termine del periodo di utilizzo di cui al comma 2 lettera e), possono essere reinstallate, una volta rimosse, anche in parti diverse della superficie aziendale per più periodi consecutivi [20].

     5. All’installazione di serre con requisiti diversi da quelli indicati al comma 1 si applicano le disposizioni previste per gli annessi agricoli di cui agli articoli 4 e 5 [21].

     5 bis. Le installazioni di cui al presente articolo sono consentite fatte salve le limitazioni disposte dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di governo del territorio del comune in coerenza con il piano territoriale di coordinamento e con il PIT [22].

     5 ter. Non sono soggette alla disciplina di cui ai commi 1, 2, 3, 4, e 5, le coperture temporanee con altezza inferiore a 1 metro [23].

 

     Art. 9. Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 42, comma 6 l.r. 1/2005) [24]

1. Il programma aziendale è presentato al comune o ai comuni competenti per territorio utilizzando l’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all’articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 della l.r. 40/2009 e con le modalità definite con provvedimento della Giunta regionale.

2. Il comune decide sul programma aziendale entro centoventi giorni dalla sua presentazione o dal completamento della documentazione necessaria.

3. Ai fini dell’approvazione del programma aziendale il comune verifica la regolarità urbanistica ed edilizia, la coerenza con la disciplina paesaggistica, la completezza e la regolarità formale della documentazione presentata e acquisisce il parere della provincia o della comunità montana competenti in ordine agli aspetti agronomici in rapporto agli interventi edilizi progettati. La provincia o la comunità montana si pronunciano entro quarantacinque giorni dalla richiesta del comune. Decorso inutilmente tale termine, il comune procede indipendentemente dall’espressione del parere.

4. Nel caso in cui il programma abbia il valore di piano attuativo, secondo quanto previsto dall’articolo 42 della l.r. 1/2005, si applica l’articolo 69 della l.r. 1/2005 e la documentazione aggiuntiva necessaria è predisposta da professionisti abilitati per le materie di rispettiva competenza.

5. Il programma aziendale specifica gli obiettivi economici e strutturali che l’azienda intende conseguire, descrive la situazione attuale e individua gli interventi agronomici nonché gli interventi ambientali, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di realizzazione, secondo le indicazioni del presente articolo, verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistica e regolamentare comunale. Nel caso in cui il programma aziendale superi i criteri e i parametri stabiliti dalla provincia, la documentazione aggiuntiva necessaria è predisposta da professionisti abilitati per le materie di rispettiva competenza.

6. Il programma aziendale contiene i seguenti dati e informazioni:

a) l’anagrafica aziendale;

b) la descrizione della situazione attuale dell’azienda con riferimento a:

1) la superficie fondiaria aziendale individuata in termini catastali e graficamente rappresentata, con l’indicazione delle parti interessate dal programma aziendale;

2) la superficie agraria utilizzata, comprensiva degli ordinamenti colturali;

3) la determinazione delle ore lavoro necessarie alla conduzione dell’ azienda sulla base dell’ordinamento colturale sopra indicato conformemente alle previsioni di cui all’art. 2 dell’allegato A del decreto del presidente della giunta regionale 18 febbraio 2008, n. 6/R (Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola);

4) gli impianti, le infrastrutture e le dotazioni aziendali;

5) gli edifici esistenti con specificazioni in termini di ubicazione, volumi complessivi e superfici utili, legittimità urbanistico-edilizia, tipologia e caratteristiche costruttive, stato di manutenzione ed effettiva utilizzazione a carattere residenziale o produttivo;

6) l’individuazione, delle eventuali risorse paesaggistiche e ambientali oggetto di trasformazione a seguito dell’attuazione del programma, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

6.1) le formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali;

6.2) le alberature segnaletiche di confine o di arredo;

6.3) gli individui arborei fuori foresta tutelati ai sensi della normativa vigente;

6.4) le formazioni arboree d’argine di ripa o di golena;

6.5) i corsi d’acqua naturali o artificiali;

6.6) la rete scolante artificiale principale;

6.7) le particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti o ciglionamenti;

6.8) i manufatti aventi valore paesaggistico, storico o testimoniale censiti dagli enti pubblici territoriali;

6.9) la viabilità rurale esistente;

c) la descrizione degli interventi programmati e della situazione aziendale a regime in ordine a:

1) l’utilizzazione delle superfici aziendali e gli ordinamenti colturali adottati;

2) le eventuali attività programmate e connesse a quelle agricole;

3) la determinazione delle ore lavoro necessarie alla conduzione dell’ azienda sulla base dell’ordinamento colturale a regime conformemente all’articolo 2, allegato A del d.p.g.r. 6/R/2008;

4) gli eventuali interventi di miglioramento ambientale connessi con le attività di trasformazione colturale programmate e gli eventuali interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici di cui all’articolo 42, comma 8, lettera e) della l.r. 1/2005;

5) gli impianti, le infrastrutture e le dotazioni aziendali necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmati;

d) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell’imprenditore agricolo nonché per il potenziamento delle strutture produttive e delle attività connesse accompagnata da idonea rappresentazione grafica, articolata a seconda dell’intervento edilizio prospettato, evidenziando:

1) gli edifici esistenti ritenuti non necessari e non coerenti con le finalità economiche e strutturali del programma e non più collegati o collegabili, anche con adeguamenti edilizi, all’attività programmata, con la individuazione delle relative pertinenze;

2) gli edifici da realizzare, in rapporto di stretta funzionalità con gli interventi programmati sui fondi rurali, con specificazioni in termini di ubicazione, volumi e superfici utili, tipologia, caratteristiche costruttive e porzioni dell’azienda cui ciascun edificio è riferito;

3) gli edifici esistenti, con l’individuazione delle superfici dell’azienda cui ciascun edificio sia funzionale, nonché gli eventuali interventi di ristrutturazione urbanistica, ampliamento e mutamento della destinazione d’uso agricola di cui all’articolo 43, comma 4, della l.r. 1/2005;

e) la verifica di conformità degli interventi programmati con la vigente strumentazione urbanistica e regolamentare del comune;

f) una relazione concernente gli effetti attesi degli interventi programmati sulle risorse ambientali e paesaggistiche;

g) l’indicazione di massima dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso. Tale indicazione consiste in un coerente cronoprogramma delle attività con indicati:

1) gli interventi agronomici;

2) gli interventi di miglioramento ambientale ove previsti;

3) gli interventi di natura edilizia.

7. Il comune registra sull’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all’articolo 3 della l.r. 23/2000 gli estremi della convenzione o dell’atto unilaterale d’obbligo di cui all’articolo 42, comma 8, lettera g) della l.r.1/2005 per singola particella catastale.

 

     Art. 10. Gestione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 42 della l.r. 1/2005).

     1. La realizzazione degli interventi previsti nel programma aziendale può essere differita, senza necessità di modificazione del medesimo e dell’atto d’obbligo o della convenzione connessi, previa comunicazione al comune, fermo restando il mantenimento della correlazione tra gli interventi di cui all’articolo 9, comma 6 [25].

     2. Non sono ammesse variazioni nei tempi di realizzazione degli interventi o del loro ordine laddove questi rappresentino garanzia ai sensi della l.r. 1/2005 e del presente regolamento.

     3. Gli edifici esistenti dichiarati necessari alla conduzione dei fondi agricoli sono utilizzati come previsto dal programma aziendale per tutto il periodo di validità dello stesso, con esclusione di altre utilizzazioni, comprese quelle agrituristiche, salva la possibilità di variazione del programma.

     4. Alle eventuali modifiche del programma aziendale devono corrispondere le relative modifiche alle convenzioni o agli atti d’obbligo unilaterali.

     5. Previa comunicazione al comune, da inoltrarsi prima della scadenza del termine di validità del programma aziendale, l’azienda può chiederne la proroga ai fini del completamento degli interventi previsti. Nella comunicazione l’azienda deve confermare gli impegni assunti con la convenzione o con l’atto d’obbligo. Il comune può comunicare il proprio motivato avviso contrario alla concessione della proroga nel termine perentorio di sessanta giorni [26].

 

     Art. 11. Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale delle aziende sovracomunale (articolo 42 della l.r. 1/2005).

     1. Il programma aziendale descrive la situazione attuale e gli edifici esistenti in riferimento all’intero ambito aziendale, anche se sovracomunale.

Nel calcolo delle superfici fondiarie minime di cui all’articolo 2 del presente regolamento, devono essere computate le superfici aziendali anche se localizzate nei territori di più comuni contigui. Nel caso di superfici aziendali localizzate in comuni non contigui il programma aziendale deve computare esclusivamente quelle collegate funzionalmente in modo diretto all’interno dell’unità tecnico-economica (UTE). Per realizzare le dotazioni generali dell’azienda possono essere applicate le disposizioni previste dall’articolo 5, comma 3 [27].

     2. Il programma aziendale delle aziende sovracomunali deve essere presentato, nell’identico testo, in ciascuno dei comuni nel cui territorio ricadano le superfici aziendali interessate dal programma medesimo.

     3. Il programma aziendale è approvato da tutti i comuni interessati dalle trasformazioni edilizie anche in sede di conferenza di servizi convocata d’intesa fra i comuni medesimi o ad iniziativa di uno di essi.

 

     Art. 12. Interventi di sistemazione ambientale (articolo 45, comma 2 della l.r. 1/2005).

     1. Gli interventi di sistemazione ambientale, correlati al mutamento della destinazione d’uso agricola di edifici ricadenti nel territorio rurale, nelle aree di pertinenza di cui all’articolo 45, comma 2 della l.r. 1/2005, devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l’attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali esistenti [28].

     2. Gli interventi di cui al comma 1, individuate ai sensi della l.r. 1/2005, devono garantire il mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti [29].

     3. Gli interventi obbligatori previsti dalle normative vigenti a fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora, non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale ai sensi dei commi 1 e 2.

     4. I titoli abilitativi necessari per realizzare gli interventi che comportano il mutamento della destinazione d’uso agricola sono corredati:

     a) da una stima del costo, contabilizzato a prezzi correnti al momento della presentazione della documentazione, degli interventi di sistemazione ambientale da realizzare nel primo decennio;

     b) dalla documentazione relativa alle risorse paesaggistiche ed ambientali di cui all’articolo 9, comma 6, lettera f), nei casi in cui non sia stato presentato il programma aziendale [30];

     c) da adeguate forme di garanzia per la realizzazione degli interventi previsti;

     d) da eventuali ulteriori documentazioni previste dalla disciplina comunale per il territorio rurale.

     5. La disciplina comunale del territorio rurale individua gli interventi di sistemazione ambientale necessari per il mantenimento della qualità ambientale o per la riqualificazione ambientale delle varie parti del territorio rurale [31].

 

     Art. 13. Entrata in vigore e abrogazioni (articoli 204 e 210, comma 2 della l.r. 1/2005).

     1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

     2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ai sensi dell’articolo 204 della l.r. 1/2005 la legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola) e da tale data si applicano le disposizioni di cui al titolo IV, capo III come previsto dall’articolo 210, comma 2 della l.r. 1/2005.

     3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento regionale 5 settembre 1997, n. 4 (Regolamento di attuazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola).

     4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le disposizioni contenute nel presente regolamento prevalgono sulle disposizioni regolamentari comunali eventualmente contrastanti. Sono fatte salve le disposizioni regolamentari comunali più restrittive.


[1] Abrogato dall'art. 15 del D.P.G.R. 25 agosto 2016, n. 63/R.

[2] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.P.G.R. 9 febbraio 2010, n. 7/R.

[3] Comma inserito dall'art. 1 del D.P.G.R. 9 febbraio 2010, n. 7/R.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.P.G.R. 9 febbraio 2010, n. 7/R.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.P.G.R. 9 febbraio 2010, n. 7/R.

[6] Comma inserito dall'art. 2 del D.P.G.R. 9 febbraio 2010, n. 7/R.

[7] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.P.G.R. 9 febbraio 2010, n. 7/R.

[8] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.P.G.R. 9 febbraio 2010, n. 7/R.

[9] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.P.G.R. 9 febbraio 2010, n. 7/R.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 3 del D.P.G.R. 9 febbraio 2010, n. 7/R.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 3 del D.P.G.R. 9 febbraio 2010, n. 7/R.

[12] Lettera così sostituita dall'art. 3 del D.P.G.R. 9 febbraio 2010, n. 7/R.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.P.G.R. 9 febbraio 2010, n. 7/R.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.P.G.R. 9 febbraio 2010, n. 7/R.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.P.G.R. 9 febbraio 2010, n. 7/R.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.P.G.R. 9 febbraio 2010, n. 7/R.

[17] Comma così sostituito dall'art. 8 del D.P.G.R. 9 febbraio 2010, n. 7/R.

[18] Lettera così sostituita dall'art. 8 del D.P.G.R. 9 febbraio 2010, n. 7/R.

[19] Comma così modificato dall'art. 8 del D.P.G.R. 9 febbraio 2010, n. 7/R.

[20] Comma così sostituito dall'art. 8 del D.P.G.R. 9 febbraio 2010, n. 7/R.

[21] Comma così modificato dall'art. 8 del D.P.G.R. 9 febbraio 2010, n. 7/R.

[22] Comma inserito dall'art. 8 del D.P.G.R. 9 febbraio 2010, n. 7/R.

[23] Comma inserito dall'art. 8 del D.P.G.R. 9 febbraio 2010, n. 7/R.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 9 del D.P.G.R. 9 febbraio 2010, n. 7/R, con la decorrenza di cui all'art. 13 dello stesso D.P.G.R. 7/R/2010.

[25] Comma così modificato dall'art. 10 del D.P.G.R. 9 febbraio 2010, n. 7/R.

[26] Comma così sostituito dall'art. 10 del D.P.G.R. 9 febbraio 2010, n. 7/R.

[27] Comma così sostituito dall'art. 11 del D.P.G.R. 9 febbraio 2010, n. 7/R.

[28] Comma così modificato dall'art. 12 del D.P.G.R. 9 febbraio 2010, n. 7/R.

[29] Comma così modificato dall'art. 12 del D.P.G.R. 9 febbraio 2010, n. 7/R.

[30] Lettera così sostituita dall'art. 12 del D.P.G.R. 9 febbraio 2010, n. 7/R.

[31] Comma così modificato dall'art. 12 del D.P.G.R. 9 febbraio 2010, n. 7/R.