§ 5.1.55 - L.R. 15 maggio 2001, n. 23.
Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio). Modifiche degli articoli 28 e 29 (mappa di accessibilità urbana) e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:15/05/2001
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Modifica degli articoli 28 e 29 della L.R. 5/1995.
Art. 2.  Finanziamenti regionali.
Art. 3.  Norma transitoria.
Art. 4.  Modifica dell'articolo 35 bis della L.R. 5/1995.


§ 5.1.55 - L.R. 15 maggio 2001, n. 23.

Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio). Modifiche degli articoli 28 e 29 (mappa di accessibilità urbana) e dell'articolo 35 bis (poteri in deroga alle disposizioni dei

piani regolatori generali).

(B.U. 23 maggio 2001, n. 16).

CAPO I

MAPPA DI ACCESSIBILITA' URBANA

 

Art. 1. Modifica degli articoli 28 e 29 della L.R. 5/1995.

     1. [1].

     2. [2].

     3. [3].

 

     Art. 2. Finanziamenti regionali.

     1. Trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'integrazione dei Regolamenti urbanistici comunali con la Mappa di accessibilità urbana costituisce condizione necessaria per l'attribuzione ai comuni stessi di finanziamenti regionali, a qualsiasi titolo erogati, qualora finalizzati al superamento delle barriere architettoniche ovvero relativi ai programmi di edilizia sovvenzionata o agevolata.

 

     Art. 3. Norma transitoria.

     1. I comuni che all'entrata in vigore della presente legge siano già dotati dei Regolamenti urbanistici, provvedono, entro i dodici mesi successivi, alla loro integrazione con la Mappa di accessibilità urbana, con le procedure di cui all'articolo 28, comma 6, della L.R. 5/1995.

CAPO II

POTERI DI DEROGA

 

     Art. 4. Modifica dell'articolo 35 bis della L.R. 5/1995.

     1. [4].

     2. [5].

 

 


[1] Inserisce la lettera f bis) nel comma 2, art. 28 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

[2] Inserisce il comma 4 bis nell'art. 28 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

[3] Inserisce la lettera c bis nel comma 3, art. 29 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

[4] Sostituisce la rubrica dell'art. 35 bis della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

[5] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 35 bis della L.R. 15 maggio 2001, n. 23.