Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 28/05/2004 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell'articolo 5 della l.r. 30/2003. |
Art. 2. Modifica dell'articolo 12 della l.r. 30/2003. |
Art. 3. Modifica dell'articolo 18 della l.r. 30/2003. |
Art. 4. Modifica dell'articolo 27 della l.r. 30/2003. |
§ 4.7.58 – L.R. 28 maggio 2004, n. 27.
Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche della Toscana).
(B.U. 7 giugno 2004, n. 21).
Art. 1. Modifica dell'articolo 5 della
1. Il comma 2 dell'articolo 5 della
“2. Gli imprenditori agricoli autorizzati all’esercizio dell’attività agrituristica possono definire forme di collaborazione, disciplinate da specifici accordi scritti, al fine dello svolgimento in comune delle attività agrituristiche. Tali attività devono essere sempre connesse e complementari con l’attività agricola delle singole aziende e il carattere di principalità deve essere rispettato con riferimento ad ogni singola azienda. Per le attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), per ogni azienda valgono i limiti di ricettività previsti dagli articoli 12 e 13. Nel caso in cui la collaborazione interessi l’attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), sono considerati ospiti aziendali tutti gli ospiti delle aziende agrituristiche che hanno sottoscritto gli accordi di collaborazione, nel rispetto dei limiti di recettività stabiliti nell'autorizzazione comunale, delle vigenti norme igienico-sanitarie e dei requisiti di cui all’articolo 21, comma 2.”
Art. 2. Modifica dell'articolo 12 della
1. Il comma 1 dell'articolo 12 della
“1. L'attività di ospitalità è stagionale ed è svolta negli immobili di cui all'articolo 17 e nel rispetto del limite massimo di trenta posti letto in camere o in unità abitative o utilizzando entrambe le soluzioni. L’attività di ospitalità oltre il limite di trenta posti letto può essere svolta, salvo contraria disposizione degli strumenti urbanistici comunali e comunque entro il limite massimo di quaranta posti letto, esclusivamente mediante l’utilizzo di unità abitative indipendenti.”
Art. 3. Modifica dell'articolo 18 della
1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 18 della
“a) degli edifici, o di parti di essi, e degli annessi agricoli realizzati alle condizioni contenute nelle convenzioni o negli atti d'obbligo di cui all'articolo 5, comma 3 della
2. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 18 della
“b) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della
Art. 4. Modifica dell'articolo 27 della
1. Il comma 1 dell'articolo 27 della
“1. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione.”