§ 4.7.6 - L.R. 29 ottobre 1981, n. 79.
Disciplina e classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 turismo e industria alberghiera
Data:29/10/1981
Numero:79


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Villaggi turistici e campeggi.
Art. 3.  Casi consentiti di promiscuità.
Art. 4.  Classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici.
Art. 5.  Denuncia dei requisiti dell'azienda.
Art. 6.  Assegnazione della classifica.
Art. 7.  Revisione di classifica.
Art. 8.  Denominazione degli esercizi ricettivi.
Art. 9.  Informazioni relative all'esercizio.
Art. 10.  Coordinamento delle Associazioni intercomunali.
Art. 11.  Strumenti urbanistici.
Art. 12.  Strumenti urbanistici di esecuzione.
Art. 13.  Opere ed interventi nei campeggi e villaggi turistici esistenti.
Art. 14.  Onerosità della concessione.
Art. 15.  Autorizzazione all'esercizio dei campeggi e villaggi turistici.
Art. 16.  Chiusura temporanea.
Art. 17.  Periodi minimi di apertura.
Art. 18.  Utilizzazione delle piazzole e delle installazioni stabili.
Art. 19.  Sorveglianza e assicurazione.
Art. 20.  Prezzi.
Art. 21.  Pubblicità dei prezzi e dei servizi.
Art. 22.  Obblighi del titolare, del gestore, dei rappresentanti.
Art. 23.  Revoca e sospensione delle autorizzazioni.
Art. 24.  Sanzioni amministrative.
Art. 25.  Norme transitorie e finali.
Art. 26.  Finanziamento.
Art. 27.  Deroghe ed esclusioni.
Art. 28.  Campeggi e villaggi turistici e gestione non lucrativa.


§ 4.7.6 - L.R. 29 ottobre 1981, n. 79.

Disciplina e classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici.

(B.U. 6 novembre 1981, n. 58).

 

(Abrogata dall'art. 24 della L.R. 12 novembre 1997, n. 83). [1]

 

Art. 1. Finalità.

     La presente legge disciplina le strutture ricettive definite campeggi e villaggi turistici ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e del successivo art. 2 della presente legge [2].

 

     Art. 2. Villaggi turistici e campeggi.

     Sono campeggi gli esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

     I villaggi turistici devono possedere i requisiti indicati nella Tabella A) dell'allegato prontuario di classificazione.

     I campeggi e le mini-aree di sosta devono possedere i requisiti indicati rispettivamente nelle Tabelle B) e C) dell'allegato prontuario di classifica [3].

 

     Art. 3. Casi consentiti di promiscuità.

     Nei «villaggi turistici» è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purché in misura non superiore al 15% (quindici per cento) del numero complessivo delle piazzole autorizzate, con un minimo di trenta piazzole comunque consentite.

     Nei «campeggi» è consentita la presenza di tende, roulottes, ed altri manufatti realizzati in materiali leggeri non vincolati permanentemente al suolo installati a cura della gestione, quali mezzi sussidiari di pernottamento, purché in misura non superiore al 15% (quindici per cento) del numero complessivo delle piazzole autorizzate, con un minimo di superficie comunque consentita corrispondente a trenta piazzole.

 

     Art. 4. Classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici.

     I campeggi sono classificati, in base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione di un numero di stelle da uno a quattro [4].

     I villaggi turistici sono classificati, in base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione di un numero di stelle da due a quattro [5].

     I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva A (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale o sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l'intero arco dell'anno [6].

     La classificazione è effettuata con l'attribuzione di un numero di stelle rapportate al punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti corrispondenti ai singoli requisiti posseduti.

     I requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione si distinguono in «requisiti obbligati», predeterminati e necessari per ciascun livello di classificazione, e in «requisiti fungibili», fra loro sostituibili, che concorrono alla formazione del punteggio complessivo in base al quale viene determinata la classificazione.

     Il quadro di classificazione allegato alla presente legge indica il punteggio minimo complessivo obbligatorio, comprensivo dei requisiti obbligati e di quelli fungibili, necessari per conseguire le diverse classificazioni.

     L'attribuzione della classifica è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

     La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente.

     Per le nuove aziende ricettive, attivate durante il quinquennio e per le aziende ricettive riclassificate ai sensi dei successivi artt. 6 e 7, la classificazione ha validità per la frazione residua nel quinquennio in corso.

     Ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono classificate con una stella le aree di sosta [7] che hanno un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extra-turistiche, al supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico [8].

     Le aree di sosta [9] sono assoggettate alla disciplina dei campeggi agli effetti della presente legge [10].

 

     Art. 5. Denuncia dei requisiti dell'azienda.

     I titolari dell'autorizzazione dell'esercizio per le attività ricettive di cui all'art. 2, o i loro rappresentanti, devono, entro il mese di giugno dell'anno in cui scade il quinquennio di classificazione, inoltrare al Comune competente, una denuncia, contenente tutti gli elementi necessari per procedere alla classificazione ai sensi della presente legge.

     Coloro che intendono richiedere l'apertura di nuove aziende ricettive sono tenuti alla presentazione della denuncia dei requisiti dell'azienda.

 

     Art. 6. Assegnazione della classifica.

     Ogni provvedimento di classificazione di aziende ricettive viene adottato dall'organo comunale competente obbligatoriamente entro 90 giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti dell'azienda.

     Per le nuove aziende ricettive la classificazione viene assegnata sulla base dei piani di cui al successivo art. 12 e della denuncia dei requisiti di cui al 2° comma del precedente art. 5. La classifica viene attribuita, contestualmente all'atto dell'autorizzazione di cui all'art. 15, previ gli opportuni accertamenti sulla base della denuncia dei requisiti.

     I provvedimenti adottati dal Comune per la classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici, sia in sede di classificazione quinquennale sia in sede di revisione di classifica o di classificazione di nuove aziende, devono essere affissi, entro cinque giorni dalla data di adozione, all'Albo Pretorio del Comune stesso per il periodo di quindici giorni. I provvedimenti devono essere altresì notificati agli interessati.

     Entro il 30 novembre dell'anno precedente il nuovo quinquennio di classificazione, ovvero entro un mese dalla data di adozione del provvedimento di classifica, in caso di nuove aziende ricettive o di revisione di classifica, il Comune trasmette al Presidente della Giunta regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, l'elenco delle aziende ricettive operanti nel territorio di pertinenza con tutte le indicazioni prescritte dal nono comma dell'art. 15.

 

     Art. 7. Revisione di classifica.

     Qualora durante il quinquennio intervengono mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio è tenuto a far denuncia al Comune, nel cui territorio è sita la azienda ricettiva, per l'adozione del provvedimento di revisione di classifica.

     Qualora venga accertato che non sussistano più tutti i requisiti necessari per il mantenimento dell'azienda stessa al livello di classificazione cui è stata assegnata, il Comune provvede d'ufficio alla revisione di classifica dell'azienda ricettiva, in corrispondenza alle mutate condizioni ed ai requisiti effettivamente posseduti.

 

     Art. 8. Denominazione degli esercizi ricettivi.

     Le denominazioni degli esercizi ricettivi e le sue variazioni sono approvate dal Comune su proposta del titolare.

     La denominazione di una azienda ricettiva non può essere assunta da un'altra avente sede nello stesso territorio comunale, ovvero nel territorio dei comuni confinanti qualora le aree di pertinenza delle due aziende risultino contigue, nè, in caso di azienda cessata, senza formale autorizzazione del titolare dell'azienda cessata, fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile vigenti in materia [11].

 

     Art. 9. Informazioni relative all'esercizio.

     Fermo restando quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di pubblicità dei prezzi, negli esercizi ricettivi deve essere esposto in modo ben visibile all'esterno:

     - il segno distintivo con indicazioni della tipologia, della classificazione (espressa graficamente) e della denominazione.

     All'interno, nella zona di ricevimento degli ospiti:

     - licenza di esercizio;

     - estratto della denuncia dei requisiti, vistato dal Comune competente;

     - prospetto della capacità ricettiva dell'esercizio, vistato dal Comune competente, corredato da planimetria, con specificazione della numerazione e della capacità ricettiva dei singoli locali o spazi adibiti ad alloggio dei clienti;

     - cartina geografica della zona, recapito di un medico, di una farmacia, dell'Ufficio postale ed altre eventuali indicazioni di servizi ottenibili nella zona, per gli esercizi ubicati in frazioni o in località isolate.

 

     Art. 10. Coordinamento delle Associazioni intercomunali.

     Le Associazioni intercomunali di cui alla L.R. 17-8-79, n. 37 promuovono conferenze periodiche tra i Comuni interessati e le associazioni di categoria al fine di favorire la predisposizione di un programma coordinato e per la localizzazione dei campeggi e dei villaggi turistici.

     Il programma regionale degli interventi di cui alla L.R. 27-3-80, n. 23 conterrà gli obiettivi globali di sviluppo del settore e indicazioni sui criteri di localizzazione in relazione alle esigenze di sviluppo e alle caratteristiche ambientali. La verifica di compatibilità con i criteri di dimensionamento e di localizzazione fissati dal programma è condizione per l'approvazione degli strumenti urbanistici relativi.

     In caso di difformità dagli obiettivi di sviluppo, i Comuni, dovranno adeguare i propri strumenti urbanistici.

 

     Art. 11. Strumenti urbanistici.

     La realizzazione dei campeggi e dei villaggi turistici di cui al precedente art. 2 è consentita unicamente nelle aree a tal fine destinate dagli strumenti urbanistici generali dei singoli Comuni nel rispetto delle disposizioni dettate dalla presente legge.

 

     Art. 12. Strumenti urbanistici di esecuzione.

     Ferma restando la facoltà dei Comuni di procedere alla formazione di piani di aree da destinare ad impianti produttivi di carattere turistico ai sensi dell'art. 27 della legge 22-10-1971, n. 865, la realizzazione di nuovi campeggi e villaggi turistici è subordinata all'approvazione di piano particolareggiato di esecuzione o di piano di lottizzazione ai sensi della legge 17-8-1942, n. 1150 e successive modificazioni.

     I suddetti piani devono riferirsi all'intera area oggetto dell'insediamento e contenere la seguente documentazione tecnica:

     1) estratto dello strumento urbanistico vigente con indicazione dell'area interessata;

     2) planimetria in scala adeguata che indichi:

     a) la organizzazione e la sistemazione dell'intero complesso ricettivo, in particolare: le piazzole, le unità abitative, i servizi, le attrezzature collettive, le eventuali attività accessorie e la rispondenza al D.P.R. n. 384 del 27-4-1978;

     b) la viabilità veicolare e pedonale ed i parcheggi;

     c) le aree libere di uso comune;

     3) schema degli impianti elettrico, idrico, fognario ed eventuale allacciamento ai pubblici servizi, localizzazione dell'impianto prevenzione incendi e di raccolta e allontanamento dei rifiuti e delle acque, come definiti dalle tabelle allegate alla presente legge;

     4) relazione illustrativa delle caratteristiche progettuali, della capacità ricettiva dell'insediamento, delle modalità di realizzazione delle opere e delle sistemazioni previste e dei requisiti minimi di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

     L'autorizzazione del piano di lottizzazione, ai sensi dell'art. 28 della legge 1150/1942, è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del richiedente, che preveda:

     - l'esecuzione a carico del richiedente delle opere di urbanizzazione previste nel piano di lottizzazione per la sistemazione dell'area, ivi compresi gli eventuali allacciamenti a pubblici servizi e ove occorra la cessione di aree al Comune;

     - la garanzia finanziaria per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione;

     - il termine di realizzazione delle opere;

     - le modalità di pagamento della quota parte relativa alle opere di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione, di cui al successivo art. 14.

     Restano ferme le norme di cui alle leggi 1497/1939 e 3267/1923.

     La realizzazione degli interventi e delle opere previste dai piani di cui al presente articolo è subordinata al rilascio della concessione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     La concessione è data solo per le aree incluse nel programma pluriennale di attuazione ai sensi dell'art. 13 della legge medesima.

 

     Art. 13. Opere ed interventi nei campeggi e villaggi turistici esistenti.

     Le opere e gli interventi nei campeggi e nei villaggi turistici esistenti, sempreché ammessi dalle previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, sono soggetti a concessione onerosa ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     La domanda di concessione di cui al comma precedente deve essere corredata da una planimetria e da una relazione tecnica riguardante, oltre le opere e gli interventi in progetto, anche lo stato attuale dell'intero complesso esistente.

     Le opere e gli interventi su impianti turistici esistenti, comportanti ampliamento dell'area già occupata, sono soggetti alla previa approvazione dei piani di cui al precedente art. 12.

 

     Art. 14. Onerosità della concessione.

     Fermo restando che per i nuovi insediamenti la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria stabilita nella convenzione di cui al precedente articolo 12 è a carico del richiedente, il contributo relativo alla incidenza delle opere di urbanizzazione secondaria è calcolato applicando la Tabella A/3 allegata alla legge regionale 30 giugno 1984, n. 41 alle attrezzature fisse nonché alle unità abitative per la loro effettiva consistenza, mentre per quanto si riferisce alla superficie destinata alle piazzole, assumendo per la determinazione una edificabilità teorica pari a 200 mc/piazzola, si applica il parametro della Tabella C1, allegata alla stessa legge regionale 30 giugno 1984, n. 41, fissato nella misura dello 0,2 [12].

Per le opere e gli interventi negli impianti turistici esistenti che non comportino aumento dell'area occupata, la concessione è subordinata alla esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie ed al pagamento del contributo delle opere di urbanizzazione secondaria determinato nel modo di cui al comma precedente limitatamente all'intervento oggetto della concessione.

     Il contributo relativo alla incidenza del costo di costruzione rimane determinato ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

 

     Art. 15. Autorizzazione all'esercizio dei campeggi e villaggi turistici.

     L'esercizio dei complessi indicati all'art. 2 nonché dei servizi turistici annessi di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 è subordinato, ai sensi dell'art. 60, lettera C), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alla preventiva autorizzazione del Comune [13].

     L'autorizzazione non può essere rilasciata per quegli impianti che siano in contrasto con la disciplina prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.

     L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche, ad enti, ad associazioni, a società e ad organizzazioni. Nel caso in cui il richiedente non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore.

     Il titolare, o il gestore nel caso indicato nel comma precedente, possono nominare loro rappresentanti.

     Le domande, redatte in carta legale, devono indicare:

     - generalità del richiedente;

     - qualora il richiedente non sia persona fisica sua denominazione e generalità del gestore;

     - denominazione dell'esercizio;

     - servizi turistici annessi [14];

     - generalità dell'eventuale rappresentante e/o rappresentanti nella gestione dei singoli servizi di cui al precedente art. 2, 1° comma;

     - periodi di apertura del complesso, annuale o stagionale;

     - livello di classificazione richiesto in base al progetto presentato;

     - prezzi minimi e massimi, comprensivi di IVA, che si intendono praticare per ogni servizio o prestazione.

     La domanda deve essere corredata da:

     - estratto del piano approvato di cui al precedente art. 12 in caso di nuovi impianti, o planimetria e relazione tecnica, ai sensi del precedente art. 12, per gli impianti esistenti;

     - copia conforme delle polizze di assicurazione per i rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti di cui al 2° comma dell'art. 19;

     - autorizzazione preventiva contro gli incendi rilasciata dai Vigili del Fuoco;

     - certificato della completa ed esclusiva disponibilità dell'area interessata all'allestimento o delle relative pertinenze.

     Il Comune deve decidere sulla domanda di autorizzazione obbligatoriamente nel termine di novanta giorni dalla data della sua presentazione. L'autorizzazione può essere negata solo con atto motivato e definitivo del Comune, quando manchi alcuno dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla presente legge.

     Il rilascio del certificato di agibilità da parte del Sindaco è condizione essenziale per l'esercizio del campeggio o villaggio turistico.

     L'autorizzazione all'esercizio di uno dei complessi ricettivi di cui al precedente art. 2 è comprensiva dell'esercizio di tutti i servizi turistici annessi che si intendono svolgere all'interno dei complessi stessi. L'atto di autorizzazione, oltre alle indicazioni delle generalità o denominazione del titolare, eventualmente del gestore e dei rappresentanti nella gestione dei singoli servizi, deve contenere la denominazione dell'esercizio, la classifica assegnata, la capacità ricettiva, il periodo di apertura (stagionale o annuale) e l'ubicazione del complesso ricettivo [15].

     L'autorizzazione all'esercizio viene rinnovata annualmente mediante vidimazione sull'atto originale, previo pagamento delle tasse di concessione dovute a qualsiasi titolo.

     L'avvenuto rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di nuovi complessi ricettivi di cui al precedente art. 2, le modifiche e le eventuali revoche, devono essere comunicati dal Comune alla Regione entro 30 giorni.

     Entro il mese di febbraio di ogni anno i Comuni trasmettono alla Giunta regionale l'elenco dei campeggi e dei villaggi turistici autorizzati nei rispettivi territori con l'indicazione della classifica attribuita, delle tariffe denunciate da ciascun complesso ai sensi dell'art. 20, delle attrezzature e dei servizi. La Giunta regionale predisporrà un modulo unico per la trasmissione dei dati.

     La Giunta regionale pubblicherà ogni anno nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana l'elenco dei campeggi e dei villaggi turistici autorizzati nel territorio regionale.

 

     Art. 16. Chiusura temporanea.

     Qualora il periodo di apertura autorizzata abbia carattere annuale, il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea del complesso ne deve informare, indicandone la durata e la motivazione, il Comune, la Regione e l'autorità di Pubblica Sicurezza.

     Il periodo di chiusura non può essere superiore a sei mesi; è ammessa tuttavia, per fondate ragioni da vagliarsi dal Comune, una sola proroga di durata non superiore a sei mesi. Superato tale termine, l'autorizzazione è revocata di diritto.

     Per le autorizzazioni a carattere stagionale, i titolari che intendano procedere alla chiusura temporanea del complesso nei periodi indicati nel successivo art. 17, o intendano ritardare l'apertura o anticipare la chiusura, devono essere autorizzati dal Comune.

 

     Art. 17. Periodi minimi di apertura.

     I campeggi ed i villaggi turistici a carattere stagionale devono osservare i seguenti periodi minimi di apertura:

     - complessi ad attivazione estiva con altitudine inferiore a 700 ml: dal 1° giugno al 30 settembre;

     - complessi ad attivazione estiva con altitudine superiore ai 700 ml: dal 16 giugno al 15 settembre;

     - complessi ad attivazione invernale: dal 20 dicembre al 20 marzo dell'anno successivo.

     Il Comune, sentite le associazioni di categoria, può, annualmente ampliare o ridurre i periodi minimi di apertura, di cui al comma precedente, in relazione a particolari esigenze turistiche o ambientali locali.

 

     Art. 18. Utilizzazione delle piazzole e delle installazioni stabili.

     E' vietata la vendita frazionata delle piazzole e delle installazioni stabili, l'affitto a tempo indeterminato e qualsiasi forma di cessione a singoli che possa configurarsi come privatizzazione delle piazzole e delle installazioni medesime.

     Nel periodo compreso fra il 1° luglio ed il 20 agosto nei campeggi e nelle zone dei villaggi turistici destinati a ricezione dei turisti provvisti di mezzi propri, l'occupazione delle piazzole è subordinata nell'autorizzazione, alla effettiva presenza degli utenti, da determinarsi secondo modalità stabilite nell'autorizzazione medesima.

 

     Art. 19. Sorveglianza e assicurazione.

     I titolari dei campeggi e dei villaggi turistici devono assicurare sorveglianza continua a mezzo di personale idoneo, ferma restando la responsabilità di cui agli articoli dal 1783 al 1786 del codice civile.

     I titolari dei campeggi e dei villaggi turistici devono essere assicurati per i rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti [16].

 

          Art. 20. Prezzi. [17]

 

     Art. 21. Pubblicità dei prezzi e dei servizi. [18]

 

     Art. 22. Obblighi del titolare, del gestore, dei rappresentanti.

     Il titolare, il gestore e gli eventuali rappresentanti debbono possedere i requisiti previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e sono responsabili dell'osservanza, nell'ambito del complesso ricettivo autorizzato, delle disposizioni previste nella presente legge, in quella di Pubblica Sicurezza, nel Regolamento nonché da ogni altra norma legislativa e regolamentare vigente.

     Il titolare, il gestore ed i rappresentanti, ove esistano, sono tenuti a compilare e trasmettere mensilmente agli organi competenti gli appositi modelli statistici e sono tenuti a fornire agli stessi ogni notizia ed informazione relativa al complesso; sono altresì soggetti alle disposizioni di cui all'art. 109 del T.U. legge P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

     Una copia a ricalco, delle schede di notifica delle persone ospitate viene conservata presso l'esercizio e sostituisce il registro indicato nel 3° comma dell'art. 109 del citato T.U.

 

     Art. 23. Revoca e sospensione delle autorizzazioni.

     L'autorizzazione di cui al precedente art. 15 può essere revocata quando venga meno alcuno dei requisiti soggettivi ed oggettivi in base ai quali è stata concessa.

     Fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 24, l'autorizzazione può essere sospesa quando non siano rispettate in tutto o in parte le condizioni previste nella autorizzazione medesima o vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione.

     In caso di recidiva, l'autorizzazione può essere revocata.

 

     Art. 24. Sanzioni amministrative.

     Chiunque fa funzionare uno dei complessi indicati nella presente legge sprovvisto della relativa autorizzazione o comunque trasgredisca le disposizioni di cui all'art. 15 e all'art. 18, 1° comma, è soggetto alla sanzione amministrativa da Lire 2.000.000 a Lire 3.000.000 [19]. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

     E' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 500.000 a Lire 1.000.000 il titolare di azienda ricettiva che:

     - attribuisce al proprio esercizio con scritti, stampati, ovvero pubblicando con qualsiasi altro mezzo, un'attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;

     - omette di inoltrare denuncia ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 5, del primo comma dell'art. 7 [20], ovvero denunci elementi non veritieri o incompleti;

     - si rifiuta di fornire al Comune le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire agli accertamenti disposti dal Comune stesso;

     - non espone i segni distintivi di cui all'art. 9;

     - [21];

     - utilizza i locali e gli spazi destinati ad alloggiare dei clienti con un numero di posti letto superiore a quello autorizzato;

     - [22];

     - non ottempera alle disposizioni di cui agli artt. 16, 18, secondo comma, 19, 22.

     In tutti i casi di recidiva il Comune dispone la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a 30 giorni. In caso di recidiva reiterata può farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio.

     I proventi delle sanzioni previste dal presente articolo sono devoluti al Comune.

 

     Art. 25. Norme transitorie e finali.

     Nella prima applicazione della presente legge, coloro che sono titolari di efficace autorizzazione in base alla legge 21 marzo 1958, n. 326 per l'esercizio di campeggi e villaggi turistici, conservano tale titolo fino al 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

     La continuazione dell'attività oltre i termini di cui al comma precedente è subordinata all'ottenimento della autorizzazione di cui all'art. 15 della presente legge da richiedersi entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa.

     La data del 31 dicembre di cui al 1° comma è posticipata in conformità alle norme ed alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti che disciplinano modalità e tempi per lo spostamento delle attrezzature esistenti, fatte salve comunque le prescrizioni derivanti dall'attuazione dell'art. 10 della presente legge. I titolari dei campeggi e dei villaggi turistici per i quali ricorrono le condizioni suddette sono comunque tenuti a presentare la denuncia dei requisiti per l'assegnazione della classifica entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Fermo restando quanto previsto dal 1° e dal 3° comma del presente articolo, l'autorizzazione di cui al 2° comma viene rilasciata anche ai campeggi ed ai villaggi turistici che, legittimamente autorizzati all'entrata in vigore della presente legge, non possono adeguarsi ai requisiti di cui agli allegati A e B.

     Ai campeggi ed ai villaggi turistici di cui al precedente comma sarà assegnata la classificazione corrispondente, senza tenere conto dei requisiti per i quali non è tecnicamente possibile l'adeguamento.

     6. Al fine di garantire la continuità dell'attività dei campeggi e villaggi turistici esistenti alla data dell'11 luglio 1990 e regolarmente autorizzati fino al 31 dicembre 1996, ancorchè localizzati in difformità con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o con le direttive per l'uso della fascia costiera di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 30 gennaio 1990, n. 47 così come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 8 febbraio 1994, n. 35, può essere rilasciata l'autorizzazione annuale all'esercizio, in deroga a quanto previsto al secondo comma dell'art. 15, a condizione che:

     a) la localizzazione dei suddetti campeggi e villaggi turistici sia stata recepita in variante urbanistica adottata entro il 3 febbraio 1996;

     b) sia stata sottoscritta tra il Comune, il titolare e anche il gestore, ove si verta nella fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 15, una convenzione che disciplini modalità e tempi per l'adeguamento del campeggio o villaggio turistico alle previsioni contenute nella variante adottata e che prevede l'obbligo di uniformarsi alle eventuali modifiche alla variante introdotte in sede di approvazione [23].

     7. L'autorizzazione disciplinata al comma sesto è rinnovabile per gli anni successivi a condizione che la variante adottata entro il 3 febbraio 1996 sia stata trasmessa alla Regione [24].

 

     Art. 26. Finanziamento.

     Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge provvederà anno per anno, con inizio dall'esercizio finanziario 1982, la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione.

 

     Art. 27. Deroghe ed esclusioni.

     Le disposizioni della presente legge non si applicano agli insediamenti occasionali, di singola tenda o di altro mezzo di soggiorno mobile singolo, in località in cui non sia vietato il campeggio libero.

     Campeggi della durata massima di 60 giorni sono consentiti per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario solamente in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la salvaguardia della pubblica salute. Il Comune concede le autorizzazioni per i campeggi di cui al presente comma fissandone i relativi criteri. Tali autorizzazioni non potranno interessare la stessa area più di una volta ogni 5 anni.

 

     Art. 28. Campeggi e villaggi turistici e gestione non lucrativa.

     I campeggi e i villaggi turistici di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326 gestiti senza finalità di lucro da amministrazioni o aziende pubbliche o private, da enti o associazioni con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali devono possedere i requisiti di cui agli allegati A) e B) della presente legge ed essere conformi alle previsioni urbanistiche comunali [25].

     L'autorizzazione per l'esercizio di cui all'art. 15 dovrà contenere anche l'indicazione dei fruitori abilitati alla utilizzazione della struttura.

     Per gli impianti di cui al presente articolo, i coefficienti di cui al precedente art. 14, relativi all'onerosità della concessione, possono essere ridotti, con deliberazione del comune, fino alla misura massima del 90%.

 

 

    PRONTUARIO DI CLASSIFICAZIONE DEI VILLAGGI TURISTICI E DEI CAMPEGGI

 

     Il presente allegato è composto da:

     - Quadro di classificazione dei villaggi turistici e dei campeggi.

     - Tabella A - Requisiti (obbligati e fungibili) dei villaggi turistici, con i relativi punteggi. - Riepilogo dei requisiti obbligati dei villaggi turistici, con elenchi separati per ogni livello di classificazione.

     - Tabella B - Requisiti (obbligati e fungibili) dei campeggi, con i relativi punteggi. - Riepilogo dei requisiti obbligati dei campeggi, con elenchi separati per ogni livello di classificazione.

     - Tabella C - Requisiti minimi obbligati per la classificazione delle mini-aree di sosta.

 

QUADRO DI CLASSIFICAZIONE

 

     Nel presente quadro è indicato il punteggio complessivo minimo previsto per i singoli livelli di classificazione.

     Per l'assegnazione ad un determinato livello l'esercizio ricettivo deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore a quello indicato nel presente Quadro, al cui totale abbiano concorso tutti i requisiti obbligati previsti per quel livello.

 

 

------------------------------------------------------------------

                                    Punteggio minino da

   Livello                            conseguire per

     di                   ----------------------------------------

classificazione                 Villaggi            Campeggi

                                turist.

------------------------------------------------------------------

*     1 stella                                         40

**    2 stelle                     52                  50

***   3 stelle                     80                  75

****  4 stelle                    120                 107

------------------------------------------------------------------

 

 

     Per la valutazione dei singoli requisiti e per la individuazione dei requisiti «obbligati» si fa riferimento alle allegate Tabelle A (Villaggi turistici) e B (Campeggi).

     - Quando le «voci» relative ai requisiti obbligati sono distinte in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra corrispondente sottovoce di grado superiore.

     I risultati dei calcoli previsti dalle Tabelle A e B sono, ove occorra, arrotondati all'unità superiore.

 

TABELLA A

REQUISITI (OBBLIGATI E FUNGIBILI) DEI VILLAGGI TURISTICI, CON I RELATIVI

PUNTEGGI

 

     Note alla Tabella A:

     [2] Obbligatorio per villaggi turistici **.

     [3] Obbligatorio per villaggi turistici ***.

     [4] Obbligatorio per villaggi turistici ****.

     [5] Per i villaggi con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci 1.01 - 1.03 non sussistono. In tale caso, ai fini della classificazione, vengono forfettariamente attribuiti 4 punti.

     [6] Qualora sia consentita la sosta delle auto nelle piazzole, l'area di parcheggio di cui alle sottovoci 1.032 e 1.033 potrà essere corrispondentemente ridotta. In tal caso la superficie delle piazzole [voce 1.07] con parcheggio annesso dovrà essere aumentata del 50%.

     [7] La piazzola si intende per un equipaggio con lo standard medio di 4 persone.

     E' consentita la suddivisione della piazzola in due settori limitatamente al caso di tende con non più di tre posti ognuna.

     [8] Ogni complesso dovrà essere dotato di una riserva di acqua pari ad almeno il consumo di una giornata calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata.

     Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti; le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue o con appositi simboli.

     [9] Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantito da pubblico servizio, dovrà essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.

     [10] Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alla voce 2.06 e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate. Per le installazioni igienico-sanitarie di cui tutte le piazzole risultassero dotate, l'obbligo di cui sopra permane nella proporzione di una installazione ogni 100 persone ospitabili.

     [11] Da dislocarsi a non più di 150 m. dalle piazzole cui sono destinate.

     [12] L'obbligo di cui alla voce 2.08 [erogazione acqua calda] va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune che a quelle riservate alle singole piazzole qualora esistano.

     Negli insediamenti situati oltre i m. 700 s.l.m. la erogazione dell'acqua calda deve essere assicurata in almeno il 50% delle installazioni igienico-sanitarie.

     [13] Per allestimento minimo si intendono: tende, caravans nonché altri manufatti preordinati dall'operatore, stabilmente installati entro i confini delle piazzole, soggetti a concessione edilizia ai sensi della L. 28-1-1977, n. 10. Per unità abitativa [U.A.] si intende l'insieme dato dalla piazzola e dai manufatti ivi installati. Nelle U.A. la superficie coperta non può essere inferiore a mq. 3 per persona e non può superare:

     mq. 35 nei villaggi a 2 stelle;

     mq. 40 nei villaggi a 3 stelle;

     mq. 45 nei villaggi a 4 stelle.

     La capacità ricettiva totale del villaggio è data dalla somma della capacità ricettiva delle singole U.A., e non può comunque superare quella media di 4 persone per U.A.

     [14] L'obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di un chilometro. In questo caso il punteggio [uno] è attribuito in via forfettaria.

     [15] La determinazione dei parametri di riferimento per l'attribuzione del punteggio «fungibile» da 1 a 8, è contenuta nelle istruzioni per la compilazione della scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi.

 

 

1 - SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

 

                                                             Punti

1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di

acqua e di polvere [2] [3] [4] [5]

1.011 con fondo naturale                                         1

1.012 con spargimento di pietrisco o ghiaia                      2

1.013 con cassonetto di materiale arido e con

rifinitura di asfalto                                            3

1.02 Viabilità pedonale

1.021 passaggi pedonali ogni 2 piazzole [o alla

distanza massima di 50 m. l'uno dall'atro] [2]                   1

1.022 passaggi pedonali ogni piazzola [3] [4]                    2

1.03 Parcheggio auto [5]

1.031 area di sosta in prossimità del locale di

ricevimento, con un numero di posti-auto pari

ad almeno il 5% del numero delle piazzole                        3

1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda

delle dimensioni o della configurazione del

terreno, con un numero complessivo di posti auto

non inferiore a quello delle piazzole [2] [3] [6]                1

1.033 come 1.032, con posti auto coperti [4] [6]                 2

1.04 Aree libere per uso comune

1.041 di superficie complessiva non inferiore al

10 per cento dell'intera superficie del villaggio

[2] [3]                                                          1

1.042 di superficie complessiva non inferiore al

15% dell'intera superficie del villaggio [4]                     4

1.043 di superficie complessiva superiore al 20%

dell'intera superficie del villaggio                             8

1.05 Aree sistemate a giardino

1.051 di superficie complessiva non inferiore al

10% dell'area di cui alla voce 1.04                              2

1.052 di superficie complessiva non inferiore al

15% dell'area di cui alla voce 1.04                              3

1.053 di superficie complessiva superiore al 20%

dell'area di cui alla voce 1.04                                  5

1.06 Aree ombreggiate

1.061 di superficie complessiva non inferiore al

10% dell'intera superficie del villaggio [2]                     1

1.062 di superficie complessiva non inferiore al

20% dell'intera superficie del villaggio [3]                     2

1.063 di superficie complessiva non inferiore al

30% dell'intera superficie del villaggio [4]                     3

1.064 di superficie complessiva superiore al 40%

dell'intera superficie del villaggio                             4

1.065 per ombreggiatura prevalentemente ottenuta

con vegetazione [alberi o piante rampicanti]

aggiungere                                                       1

1.07 Superficie delle piazzole [6] [7]

1.071 non inferiore a mq. 70 [2]                                 3

1.072 non inferiore a mq. 80 [3]                                 5

1.073 non inferiore a mq. 90 [4]                                 7

1.08 Individuazione delle piazzole

1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni

piazzola [2] [3] [4]                                             1

1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali

sul terreno o con picchetti [2]                                  1

1.083 come 1.082, con altri divisori artificiali [3]             2

1.084 come 1.082, con vegetazione [alberi, siepi o

aiuole coltivate] [4]                                            3

1.09 Sistemazione delle piazzole

1.091 a prova di acqua e di polvere [2] [3] [4]                  1

1.092 come 1.091, prevalentemente a prato                        3

1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto

delle norme C.E.I. con canalizzazioni interrate e

con prese di corrente all'interno degli allestimenti

o, se esterne, poste in colonnine e dotate di

chiusura ermetica [2] [3] [4]                                    1

1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel

rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti

alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro

e comunque in modo da garantire la agevole

fruizione della viabilità veicolare e pedonale

nonché dei servizi comuni [2] [3] [4]                            1

1.12 Impianto idrico [8]

da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato

in modo da consentire la erogazione minima

giornaliera per ospite autorizzato non inferiore

a litri 150, di cui almeno litri 80 potabili.

Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano

regolamenti locali [2] [3] [4]                                   1

1.13 Impianto di rete fognaria

da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti,

con allacciamento alla fognatura civica o con

proprio impianto di depurazione e smaltimento

delle acque [2] [3] [4]                                          1

1.14 Impianti prevenzione incendi da realizzarsi

nel rispetto delle norme vigenti [2] [3] [4]                     1

1.15 Impianto telefonico per uso comune

1.151 con una linea esterna e cabina [2] [3] [4]                 3

1.152 per ogni ulteriore linea [entro un massimo

di 10 linee], aggiungere                                         1

1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da

realizzarsi con l'installazione di uno o più

recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta

di capacità complessiva non inferiore a litri 100

per ogni 4 piazzole e da esse non distanti più di

metri 100 [2] [3] [4]                                            1

 

2 - SERVIZI ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMPLEMENTARI

                                                             Punti

2.01 Servizio ricevimento-accettazione posto in

locale apposito all'ingresso del villaggio e

assicurato:

2.011 ore 14/24 [2]                                              1

2.012 ore 18/24 [3] [4]                                          2

2.013 ore 24/24                                                  3

2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni

2.021 1 volta al giorno [2]                                      1

2.022 2 volte al giorno [3] [4]                                  2

2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie

2.031 2 volte al giorno [2] [3]                                  1

2.032 con addetto diurno permanente [4]                          4

2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e

pulizia appositi recipienti [9]

2.041 1 volta al giorno [2] [3] [4]                              1

2.042 2 volte al giorno                                          4

2.05 Pronto soccorso [2] [3] [4]

2.051 nei complessi con capacità ricettiva

autorizzata fino a 500 ospiti, cassetta di pronto

soccorso debitamente attrezzata, con medico

reperibile a chiamata                                            1

2.052 nei complessi con capacità ricettiva

autorizzata da 501 a 1.000 ospiti, servizio

espletato, in vano attrezzato, da un infermiere

diplomato 8/24 ore, con medico reperibile a chiamata             1

2.053 nei complessi con capacità ricettiva

autorizzata superiore a 1.000 ospiti, servizio

espletato in vano attrezzato, da infermiere

diplomato 16/24 ore e da medico reperibile a chiamata            1

2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso

comune con suddivisione per sesso nei w.c.,

docce e lavabi [10]

2.061 1 w.c. ogni 20 ospiti [2] [11]                             1

2.062 1 w.c. ogni 15 ospiti [3] [4] [11]                         4

2.063 1 bidet a spruzzo ogni 100 ospiti [11]                     1

2.064 1 bidet a spruzzo ogni 50 ospiti [11]                      3

2.065 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti [11]                        1

2.066 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti [2] [11]                    3

2.067 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti [3] [11]                    5

2.068 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti [4] [11]                    7

2.069 almeno 1 doccia aperta ogni 100 ospiti                     2

2.0610 almeno 1 doccia aperta ogni 80 ospiti                     3

2.0611 almeno 1 doccia aperta ogni 60 ospiti                     4

2.0612 almeno 1 doccia aperta ogni 40 ospiti                     5

2.0613 1 lavabo ogni 20 ospiti [2] [11]                          1

2.0614 1 lavabo ogni 20 ospiti, dotato di

pannello divisorio [11]                                          2

2.0615 1 lavabo ogni 15 ospiti [3] [11]                          3

2.0616 1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di

pannello divisorio [4] [11]                                      4

2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni

ridotte, ogni 5 lavabi normali, messo in

opera e non oltre 50 cm. dal suolo [2] [3] [4] [11]              1

2.0618 1 lavapiedi ogni 50 ospiti [2] [3] [11]                   1

2.0619 1 lavapiedi ogni 40 ospiti [4] [11]                       2

2.0620 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti,

ogni 50 ospiti [11]                                              1

2.0621 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti,

ogni 40 ospiti [2] [3] [11]                                      3

2.0622 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti,

ogni 30 ospiti [4] [11]                                          6

2.0623 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti [2]                   1

2.0624 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti,

con annesso vano stenditoio [3]                                  3

2.0625 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti,

con annesso vano stenditoio [4]                                  5

2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici nelle

adiacenze di ogni zona servizi [2] [3] [4]                       1

2.07 Erogazione acqua potabile

da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie

e docce nonché attraverso fontanelle [11] in

ragione di almeno una ogni 40 ospiti [2] [3] [4]                 1

2.08 Erogazione acqua calda [12]

2.081 in tutti i bidet e in almeno il 30% delle

docce chiuse [2]                                                 1

2.082 in tutti i bidet ed in almeno il 30% delle

altre installazioni igienico-sanitarie [escluse

le voci 2.061, 2.062 e 2.0626] [3]                               3

2.083 in tutti i bidet ed in almeno il 50% delle

altre installazioni igienico-sanitarie [escluse

le voci 2.061, 2.062 e 2.0626] [4]                               5

2.09 Installazioni igienico-sanitarie nelle unità

abitative [13] con erogazione di acqua calda e

debitamente allacciate agli impianti idrico e fognario

2.091 installazioni igienico-sanitarie [lavabo e

w.c.] in almeno il 10% delle U.A.                                1

2.092 come 2.091 in almeno il 20% delle U.A.                     2

2.093 installazioni igienico-sanitarie [lavabo,

doccia, w.c. e bidet] in almeno il 30% delle U.A.                4

2.094 come 2.093 in almeno il 50% delle U.A. [4]                 6

2.095 come 2.093 in almeno il 75% delle U.A.                     8

2.096 come 2.093 in tutte le U.A.                               10

2.10 Dotazione delle U.A.

2.101 attrezzature per il soggiorno di un numero di

ospiti variabile da 4 a 8, comprese quelle per la

preparazione e la consumazione dei pasti [2] [3] [4]             1

2.102 attrezzatura per il soggiorno all'aperto

composta da 2 sedie a sdraio, 2 sedie, 1 tavolo,

1 ombrellone [4]                                                 3

2.103 presa di corrente [2] [3] [4]                              1

2.104 riscaldamento nel 30% delle U.A.                           2

2.105 riscaldamento nel 60% delle U.A.                           4

2.106 riscaldamento nel 100% delle U.A.                          7

2.11 Attrezzature di ristoro

2.111 bar [2] [3] [14]                                           1

2.112 bar in locale appositamente arredato, con

tavolini e sedie [4]                                             3

2.113 tavola calda o ristorante self-service [3] [4]             2

2.114 ristorante con numero di coperti non

inferiori al 20% della ricettività autorizzata                   4

2.115 spaccio [2] [3] [4] [14]                                   1

2.12 Attrezzature sportive [piscina, tennis,

bocce, pallavolo, palla canestro, minigolf,

pista pattinaggio, ecc.]

2.121 almeno una attrezzatura [3]                                1

2.122 almeno 2 attrezzature [4]                                  3

2.123 per ogni attrezzatura in più                               2

2.13 Attrezzature ricreative e servizi vari

[parco giochi bambini, locale di ritrovo,

televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema,

noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.]

2.131 almeno 1 attrezzatura [o servizio] [2]                     1

2.132 almeno 2 attrezzature [o servizi] [3]                      3

2.133 almeno 3 attrezzature [o servizi] [4]                      5

2.134 per ogni attrezzatura o servizio in più                    2

2.135 attività permanente di custodia e

animazione per bambini                                           5

 

3 - UBICAZIONE E CARATTERISTICHE AMBIENTALI

                                                             Punti

3.01 Collocazione nella località [Panoramicità;

silenziosità; distanza dagli elementi che

costituiscono motivo specifico di richiamo

turistico per la zona] [15]

3.011                                                            1

3.012                                                            2

3.013                                                            3

3.014                                                            4

3.015                                                            5

3.016                                                            6

3.017                                                            7

3.018                                                            8

3.02 Accesso

3.021 con oltre 1 chilometro di strada non asfaltata             1

3.022 con non più di 1 chilometro di strada non

asfaltata                                                        2

3.023 con strada asfaltata sino all'ingresso                     3

     Riepilogo dei «requisiti obbligati» per i villaggi turistici.

 

               REQUISITI OBBLIGATI PER VILLAGGI TURISTICI **

 

1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di

acqua e di polvere

1.011 con fondo naturale                                         1

1.012 con spargimento di pietrisco o ghiaia                      2

1.013 con cassonetto di materiale arido e

con rifinitura di asfalto                                        3

1.02 Viabilità pedonale

1.021 passaggi pedonali ogni 2 piazzole [o alla

distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro]                   1

1.03 Parcheggio auto

1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda

delle dimensioni o della configurazione del

terreno, con un numero complessivo di posti-auto

non inferiore a quello delle piazzole                            1

1.04 Aree libere per uso comune

1.041 di superficie complessiva non inferiore al

10% dell'intera superficie del villaggio                         1

1.06 Aree ombreggiate

1.061 di superficie complessiva non inferiore al

10% dell'intera superficie del villaggio                         1

1.07 Superficie delle piazzole

1.071 non inferiore a mq. 70                                     3

1.08 Individuazione delle piazzole

1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni

piazzola                                                         1

1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali

sul terreno e con picchetti                                      1

1.09 Sistemazione delle piazzole

1.091 a prova di acqua e di polvere                              1

1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto

delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrate e

con prese di corrente all'interno degli allestimenti

o, se esterne, poste in colonnine e dotate di

chiusura ermetica                                                1

1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi

nel rispetto delle norme C. E. I., con punti luce

posti alla distanza massima di 50 metri l'uno

dall'altro e comunque in modo da garantire

l'agevole fruizione della viabilità veicolare

e pedonale nonché dei servizi comuni                             1

1.12 Impianto idrico

da realizzarsi con tubazioni interrate ed

alimentato in modo da consentire l'erogazione

minima giornaliera per ospite autorizzato non

inferiore a litri 150, di cui almeno litri 80

potabili. Misure diverse sono consentite qualora

lo prevedano regolamenti locali                                  1

1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel

rispetto delle norme vigenti, con allacciamento

alla fognatura civica o con proprio impianto di

depurazione e smaltimento delle acque                            1

1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi

nel rispetto delle norme vigenti                                 1

1.15 Impianto telefonico per uso comune

1.151 con una linea esterna e cabina                             3

1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi

con l'installazione di uno o più recipienti lavabili,

muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva

non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole e da

esse non distanti più di metri 100                               1

2.01 Servizio ricevimento e accettazione posto in

locale apposito all'ingresso del villaggio e

assicurato 2.011 ore 14/24                                       1

2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni

2.021 1 volta al giorno                                          1

2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie

2.031 2 volte al giorno                                          1

2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e

pulizia appositi recipienti 2.041 1 volta al giorno              1

2.05 Pronto soccorso [assicurato, in relazione alla

capacità ricettiva del villaggio, secondo quanto

previsto alle sottovoci 2.051, 2.052 e 2.053 della Tabella]      1

2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune,

con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi

2.061 1 w.c. ogni 20 ospiti                                      1

2.066 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti                             3

2.0613 1 lavabo ogni 20 ospiti                                   1

2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte,

ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre

50 cm. dal suolo                                                 1

2.0618 1 lavapiedi ogni 50 ospiti                                1

2.0621 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti,

ogni 40 ospiti                                                   3

2.0623 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti                       1

2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimico nelle adiacenze

di ogni zona servizi                                             1

2.07 Erogazione di acqua potabile, da assicurarsi

per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché

attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni

40 ospiti                                                        1

2.08 Erogazione acqua calda

2.081 in tutti i bidet ed in almeno il 30% delle

docce chiuse                                                     1

2.10 Dotazione delle Unità Abitative [U.A.]

2.101 attrezzature per il soggiorno di un numero

di ospiti variabile da 4 a 8, comprese quelle per

la preparazione e la consumazione dei pasti                      1

2.103 presa di corrente                                          1

2.11 Attrezzature di ristoro

2.111 bar                                                        1

2.115 spaccio                                                    1

2.13 Attrezzature ricreative e servizi vari [parco

giochi bambini, locale di ritrovo, televisione,

biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio

imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.]

2.131 almeno una attrezzatura [o servizio]                       1

 

              REQUISITI OBBLIGATI PER VILLAGGI TURISTICI ***

 

1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere

1.011 con fondo naturale                                         1

1.012 con spargimento di pietrisco o ghiaia                      2

1.013 con cassonetto di materiale arido e con

rifinitura di asfalto                                            3

1.02 Viabilità pedonale

1.022 passaggi pedonali ogni piazzola                            2

1.03 Parcheggio auto

1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle

dimensioni o della configurazione del terreno, con

un numero complessivo di posti-auto non inferiore

a quello delle piazzole                                          1

1.04 Aree libere per uso comune

1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10%

dell'intera superficie del villaggio                             1

1.06 Aree ombreggiate

1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20%

dell'intera superficie del villaggio                             2

1.07 Superficie delle piazzole

1.072 non inferiore a mq. 80                                     5

1.08 Individuazione delle piazzole

1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni

piazzola                                                         1

1.083 confini della piazzola evidenziati con

divisori artificiali [di versi da segnali sul

terreno o picchetti]                                             2

1.09 Sistemazione delle piazzole

1.091 a prova di acqua e di polvere                              1

1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto

delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrate e

con prese di corrente all'interno degli allestimenti

o, se esterne, poste in colonnine e dotate di

chiusura ermetica                                                1

1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel

rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti

alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro

e comunque in modo da garantire la agevole fruizione

della viabilità veicolare e pedonale nonchè dei

servizi comuni                                                   1

1.12 Impianto idrico

da realizzarsi con tubazioni interrate ed

alimentato in modo da consentire l'erogazione

minima giornaliera per ospite autorizzato non

inferiore a litri 150, di cui almeno litri 80

potabili. Misure diverse sono consentite qualora

lo prevedano regolamenti locali                                  1

1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel

rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla

fognatura civica o con proprio impianto di

depurazione e smaltimento delle acque                            1

1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi

nel rispetto delle norme vigenti                                 1

1.15 Impianto telefonico per uso comune

1.151 con una linea esterna e cabina                             3

1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi

con l'installazione di uno o più recipienti lavabili,

muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva

non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole e da

esse non distanti più di metri 100                               1

2.01 Servizio ricevimento e accettazione posto in

locale apposito all'ingresso del villaggio e

assicurato 2.012 ore 18/24                                       2

2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni

2.022 due volte al giorno                                        2

2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie

2.031 due volte al giorno                                        1

2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e

pulizia appositi recipienti

2.041 una volta al giorno                                        1

2.05 Pronto soccorso [assicurato, in relazione

alla capacità ricettiva del villaggio, secondo

quanto previsto alle sottovoci 2.051, 2.052 e

2.053 della Tabella]                                             1

2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune

con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi

2.062 1 w.c. ogni 15 ospiti                                      4

2.067 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti                             5

2.0615 1 lavabo ogni 15 ospiti                                   3

2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte,

ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre

50 cm. dal suolo                                                 1

2.0618 1 lavapiedi ogni 50 ospiti                                1

2.0621 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti,

ogni 40 ospiti                                                   3

2.0624 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con

annesso vano stenditoio                                          3

2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimico nelle adiacenze

di ogni zona servizi                                             1

2.07 Erogazione acqua potabile, da assicurarsi

per lavabi, lavelli per stoviglie e docce,

nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno

una ogni 40 ospiti                                               1

2.08 Erogazione acqua calda

2.082 in tutti i bidet ed in almeno il 30% delle

altre installazioni igienico-sanitarie [escluso

le voci 2.061, 2.062 e 2.0626]                                   3

2.10 Dotazione delle Unità Abitative [U.A.]

2.101 attrezzature per il soggiorno di un numero

di ospiti variabile da 4 a 8, comprese quelle per

la preparazione e la consumazione dei pasti                      1

2.103 presa di corrente                                          1

2.11 Attrezzature di ristoro

2.111 bar                                                        1

2.113 tavola calda o ristorante self-service                     2

2.115 spaccio                                                    1

2.12 Attrezzature sportive [piscina, tennis,

bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf

pista di pattinaggio, ecc.]

2.121 almeno una attrezzatura                                    1

2.13 Attrezzature ricreative e servizi vari

[parco-giochi bambini, locale di ritrovo,

televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema,

noleggio articoli sportivi, ecc.]

2.132 almeno due attrezzature [o servizi]                        3

 

              REQUISITI OBBLIGATI PER VILLAGGI TURISTICI ****

1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di

acqua e di polvere

1.011 con fondo naturale                                         1

1.012 con spargimento di pietrisco o ghiaia                      2

1.013 con cassonetto di materiale arido e con

rifinitura di asfalto                                            3

1.02 Viabilità pedonale

1.022 passaggi pedonali ogni piazzola                            2

1.03 Parcheggio auto

1.033 una o più aree di parcheggio, a seconda delle

dimensioni o della configurazione del terreno, con

un numero complessivo di posti-auto coperti non

inferiore a quello delle piazzole                                2

1.04 Aree libere per uso comune

1.042 di superficie complessiva non inferiore al 15%

dell'intera superficie del villaggio                             4

1.06 Aree ombreggiate

1.063 di superficie complessiva non inferiore al 50%

dell'intera superficie del villaggio                             3

1.07 Superficie delle piazzole

1.073 non inferiore a mq. 90                                     7

1.08 Individuazione delle piazzole

1.081 contrassegno numerico progressivo, in

ogni piazzola                                                    1

1.084 confini della piazzola evidenziati con

vegetazione [alberi, siepi e aiole coltivate]                    3

1.09 Sistemazione delle piazzole

1.091 a prova di acqua e di polvere                              1

1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto

delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrate e

con prese di corrente all'interno degli allestimenti

o, se esterne, poste in colonnine e dotate di

chiusura ermetica                                                1

1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel

rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti

alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro

e comunque in modo da garantire la agevole fruizione

della viabilità veicolare e pedonale nonché dei

servizi comuni                                                   1

1.12 Impianto idrico

da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato

in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera

per ospite autorizzato non inferiore a litri 150,

di cui almeno litri 80 potabili. Misure diverse sono

consentite qualora lo prevedano regolamenti locali               1

1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel

rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla

fognatura civica o con proprio impianto di depurazione

e smaltimento delle acque                                        1

1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi

nel rispetto delle norme vigenti                                 1

1.15 Impianto telefonico per uso comune

1.151 con una linea esterna e cabina                             3

1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi

con l'installazione di uno o più recipienti lavabili,

muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva

non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole e da esse

non distanti più di metri 100                                    1

2.01 Servizio ricevimento e accettazione posto in

locale apposito all'ingresso del villaggio e

assicurato 2.012 ore 18/24                                       2

2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni

2.022 2 volte al giorno                                          2

2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie

2.032 con addetto diurno permanente                              4

2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia

appositi recipienti

2.041 una volta al giorno                                        1

2.05 Pronto soccorso [assicurato, in relazione

alla capacità ricettiva del villaggio, secondo

quanto previsto alle sottovoci 2.051, 2.052 e

2.053 della Tabella                                              1

2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune

con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi

2.062 1 w.c. ogni 15 ospiti                                      4

2.068 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti                             7

2.0616 1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello

divisorio                                                        4

2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte,

ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre

50 cm. dal suolo                                                 1

2.0619 1 lavapiedi ogni 40 ospiti                                2

2.0622 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti,

ogni 30 ospiti                                                   6

2.0625 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con

annesso vano stenditoio                                          5

2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici nelle adiacenze

di ogni zona servizi                                             1

2.07 Erogazione acqua potabile, da assicurarsi per

lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in

ragione di almeno una ogni 40 ospiti               1

2.08 Erogazione acqua calda

2.083 in tutti i bidet ed in almeno il 50% delle

altre installazioni igienico-sanitarie [escluse le

voci 2.061, 2.062, 2.0626]                                       5

2.09 Installazioni igienico-sanitarie nelle unità

abitative con erogazione di acqua calda e debitamente

allacciate agli impianti idrico e fognario

2.094 Installazioni igienico-sanitarie lavabo,

doccia, w. c. e bidet] in almeno il 50% delle

Unità Abitative [U.A.]                                           6

2.10 Dotazione delle Unità Abitative [U.A.]

2.101 attrezzature per il soggiorno di un numero di

ospiti variabile da 4 a 8, comprese quelle per la

preparazione e la consumazione dei pasti                         1

2.102 attrezzatura per soggiorno all'aperto, composta

da 2 sedie a sdraio, 2 sedie, 1 tavolo, 1 ombrellone             3

2.103 presa di corrente                                          1

2.11 Attrezzature di ristoro

2.112 bar in locale appositamente arredato, con

tavolini e sedie                                                 3

2.113 tavola calda o ristorante self-service                     2

2.115 spaccio                                                    1

2.12 Attrezzature sportive [piscina, tennis,

bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf,

pista di pattinaggio, ecc.]

2.122 almeno due attrezzature                                    3

2.13 Attrezzature ricreative e servizi vari

[parco-giochi bambini, locale di ritrovo,

televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema,

noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.]

2.133 almeno due attrezzature [o servizi]                        5

 

 

TABELLA B

  REQUISITI (OBBLIGATI E FUNGIBILI) DEI CAMPEGGI, CON I RELATIVI PUNTEGGI

     Note alla Tabella B:

     [1] Obbligatorio per campeggi *.

     [2] Obbligatorio per campeggi **.

     [3] Obbligatorio per campeggi ***.

     [4] Obbligatorio per campeggi ****.

     [5] Per i campeggi con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci 1.01 - 1.03 non sussistono. In tal caso, ai fini della classificazione, vengono forfettariamente attribuiti 4 punti.

     [6] Qualora sia consentita la sosta delle auto nelle piazzole, l'area di parcheggio di cui alle sottovoci 1.032 e 1.033 potrà essere corrispondentemente ridotta. In tal caso la superficie delle piazzole [voce 1.07] con parcheggio annesso dovrà essere aumentata del 50% [gli autoveicoli attrezzati per l'alloggio sono equiparati alle «roulottes»].

     [7] La piazzola si intende per un equipaggio con lo standard medio di 4 persone.

     E' consentita eccezionalmente la suddivisione della piazzola in due settori limitatamente al caso di tende con non più di 3 posti ognuna, rimanendo in ogni caso invariata la capacità ricettiva totale del complesso.

     [8] Ogni complesso dovrà essere dotato di una riserva di acqua pari ad almeno il consumo di una giornata calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata.

     Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti; le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue o con appositi simboli.

     [9] Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantito da pubblico servizio, dovrà essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.

     [10] Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alla voce 2.06 e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate. Per le installazioni igienico-sanitarie di cui tutte le piazzole risultassero dotate, l'obbligo di cui sopra permane nella proporzione di una installazione ogni 100 persone ospitabili.

     [11] Da dislocarsi a non più di 150 mt. dalle piazzole cui sono destinate.

     [12] L'obbligo di cui alla voce 2.08 [erogazione acqua calda] va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune che a quelle riservate alle singole piazzole, qualora esistano. Negli insediamenti situati oltre i mt. 700 s.l.m. l'erogazione dell'acqua calda deve essere assicurata in almeno il 50% delle installazioni igienico-sanitarie.

     [13] L'obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di un chilometro. In questo caso il punteggio [uno] è attribuito in via forfettaria.

     [14] L'obbligo non sussiste se esiste un posto telefonico nel raggio di Km. 2. In questo caso il punteggio [uno] è attribuito in via forfettaria.

     I campeggi posti in località isolate e sprovvisti di impianto telefonico devono dotarsi di impianto ricetrasmittente. Tale impianto si intende ad uso esclusivo della direzione del campeggio.

     [15] La determinazione dei parametri di riferimento per l'attribuzione del punteggio [«fungibile» da 1 a 8 è contenuta nelle istruzioni per la compilazione della scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi.

 

 

1 - SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

                                                             Punti

1.01 Viabilità veicolare interna a prova di acqua

e di polvere [1] [2] [3] [4] [5]

1.011 con fondo naturale                                         1

1.012 con spargimento di pietrisco o ghiaia                      2

1.013 con cassonetto di materiale arido e con

rifinitura di asfalto                                            3

1.02 Viabilità pedonale

1.021 passaggi pedonali ogni 2 piazzole [o alla

distanza massima di 50 mt. l'uno dall'altro] [1] [2]             1

1.022 passaggi pedonali ogni piazzola [3] [4]                    2

1.03 Parcheggio auto [5]

1.031 area di sosta in prossimità del locale di

ricevimento, con un numero di posti-auto pari ad

almeno il 5% del numero delle piazzole                           3

1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle

dimensioni o della configurazione del terreno, con

un numero complessivo di posti-auto non inferiore

a quello delle piazzole [1] [2] [3] [6]                         1

1.033 come 1.032, con posti-auto coperti [4] [6]                 2

1.04 Aree libere per uso comune

1.041 di superficie complessiva non inferiore al

10% dell'intera superficie del campeggio [1] [2] [3]             1

1.042 di superficie complessiva non inferiore al 15%

dell'intera superficie del campeggio [4]                         4

1.043 di superficie complessiva superiore al 20%

dell'intera superficie del campeggio                             8

1.05 Aree sistemate a giardino

1.051 di superficie complessiva non inferiore al

10% dell'area di cui alla voce 1.04                              2

1.052 di superficie complessiva non inferiore al

15% dell'area di cui alla voce 1.04                              3

1.053 di superficie complessiva superiore al 20%

dell'area di cui alla voce 1.04                                  5

1.06 Aree ombreggiate

1.061 di superficie complessiva non inferiore al

10% dell'intera superficie del campeggio [1] [2]                 1

1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20%

dell'intera superficie del campeggio [3]                         2

1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30%

dell'intera superficie del campeggio [4]                         3

1.064 di superficie complessiva superiore al 40%

dell'intera superficie del campeggio                             4

1.065 per ombreggiatura prevalentemente ottenuta

con vegetazione [alberi o piante rampicanti] aggiungere          1

1.07 Superficie delle piazzole [6] [7]

1.071 non inferiore a mq. 60 [1]                                 1

1.072 non inferiore a mq. 70 [2]                                 3

1.073 non inferiore a mq. 80 [3]                                 5

1.074 non inferiore a mq. 90 [4]                                 7

1.08 Individuazione delle piazzole

1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni

piazzola [1] [2] [3] [4]                                         1

1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali

sul terreno o con picchetti [1] [2]                              1

1.083 come 1.082, con altri divisori artificiali [3]             2

1.084 come 1.082, con vegetazione [alberi, siepi o

aiuole coltivate] [4]                                            3

1.09 Sistemazione delle piazzole

1.091 a prova di acqua e di polvere [1] [2] [3] [4]              1

1.092 come 1.091, prevalentemente a prato                        3

1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto

delle norme C.E.I., con canalizzazioni interessate e

con prese di corrente poste in colonnine e dotate

di chiusura ermetica [1] [2] [3] [4]                             1

1.11 Impianto di illuminazione

da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con

punti luce posti alla distanza massima di 50 metri

l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire la

agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale

nonché dei servizi comuni [1] [2] [3] [4]                        1

1.12 Impianto idrico [8]

da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato

in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera

per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di

cui almeno litri 80 potabili. Misure diverse sono

consentite qualora lo prevedano regolamenti locali

[1] [2] [3] [4]                                                  1

1.13 Impianto di rete fognaria

da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con

allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto

di depurazione e smaltimento delle acque [1] [2] [3] [4]         1

1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi

nel rispetto delle norme vigenti [1] [2] [3] [4]                 1

1.15 Impianto telefonico per uso comune [14]

1.151 con una linea esterna [1] [14]                             1

1.152 con una linea esterna e cabina [2] [3] [4]                 3

1.153 per ogni ulteriore linea [entro un massimo

di 10 linee], aggiungere                                         1

1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi

con l'installazione di uno o più recipienti lavabili

muniti di coperchio a tenuta, [di capacità complessiva

non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole e da

esse non distanti più di metri 100 [1] [2] [3] [4]               1

 

2 - SERVIZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMPLEMENTARI

                                                             Punti

2.01 Servizio ricevimento-accettazione posto in

locale apposito all'ingresso del campeggio [1] [2] [3] [4]       1

2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni

2.021 una volta al giorno [1] [2]                                1

2.022 2 volte al giorno [3] [4]                                  2

2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie

2.031 2 volte al giorno [1] [2] [3]                              1

2.032 con addetto diurno permanente [4]                          4

2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia

appositi recipienti [9]

2.041 una volta al giorno [1] [2] [3] [4]                        1

2.042 due volte al giorno                                        4

2.05 Pronto soccorso [1] [2] [3] [4]

2.051 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata

fino a 500 ospiti, cassetta di pronto soccorso debitamente

con medico reperibile a chiamata                                 1

2.052 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata

da 501 a 1000 ospiti, servizio espletato, in vano

attrezzato, da un infermiere diplomato 8/24 ore,

con medico reperibile a chiamata                                 1

2.053 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata

superiore a 1000 ospiti, servizio espletato, in vano

attrezzato, da infermiere diplomato 16/24 ore e da

medico reperibile a chiamata                                     1

2.06 Installazioni igienicosanitarie di uso comune con

suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi [10]

2.061 1 w.c. ogni 20 ospiti [1] [2] [11]                         1

2.062 1 w.c. ogni 15 ospiti [3] [4] [11]                         4

2.063 1 bidet a spruzzo ogni 100 ospiti [11]                     1

2.064 1 bidet a spruzzo ogni 50 ospiti [11]                      3

2.065 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti [1] [11]                    1

2.066 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti [2] [11]                    3

2.067 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti [3] [11]                    5

2.068 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti [4] [11]                    7

2.069 almeno 1 doccia aperta ogni 100 ospiti                     2

2.0610 almeno 1 doccia aperta ogni 80 ospiti                     3

2.0611 almeno 1 doccia aperta ogni 60 ospiti                     4

2.0612 almeno 1 doccia aperta ogni 40 ospiti                     5

2.0613 1 lavabo ogni 20 ospiti [1] [2] [11]                      1

2.0614 1 lavabo ogni 20 ospiti, dotato di pannello

divisorio [11]                                                   2

2.0615 1 lavabo ogni 15 ospiti [3] [11]                          3

2.0616 1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello

divisorio [4] [11]                                               4

2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte ogni

5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm.

dal suolo [1] [2] [3] [4] [11]                                   1

2.0618 1 lavapiedi ogni 50 ospiti [1] [2] [3] [11]               1

2.0619 1 lavapiedi ogni 40 ospiti [4] [11]                       2

2.0620 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti ogni

50 ospiti [1] [11]                                               1

2.0621 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti ogni

40 ospiti [2] [3] [11]                                           3

2.0622 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni

30 ospiti [4] [11]                                               6

2.0623 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti [1] [2]               1

2.0624 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso

vano stenditoio [3]                                              3

2.0625 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso

vano stenditoio [4]                                              5

2.0626 1 vuotatoio per w.c chimici nelle adiacenze di

ogni zona servizi [1] [2] [3] [4]                                1

2.07 Erogazione acqua potabile

da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e

docce, nonché attraverso fontanelle [11] in ragione

di almeno una ogni 40 ospiti [1] [2] [3] [4]                     1

2.08 Erogazione acqua calda [12]

2.081 in tutti i bidet e in almeno il 30% delle docce

chiuse [1] [2]                                                   1

2.082 in tutti i bidet e in almeno il 30% delle altre

installazioni igienico-sanitarie [escluse le voci 2.061,

2.062 e 2.0626] [3]                                              3

2.083 in tutti i bidet ed in almeno il 50% delle altre

installazioni igienico-sanitarie [escluso le voci 2.061,

2.062 e 2.0626] [4]                                              5

2.09 Dotazione delle piazzole

2.091 presa di corrente [2] [3] [4]                              1

2.092 allaccio alla rete fognaria in almeno il 10%

delle piazzole                                                   1

2.093 allaccio alla rete fognaria in almeno il 20%

delle piazzole                                                   2

2.094 allaccio alla rete fognaria in tutte le piazzole           5

2.095 allaccio alla rete idrica in almeno il 10%

delle piazzole                                                   1

2.096 allaccio alla rete idrica in almeno il 50%

delle piazzole                                                   4

2.097 allaccio alla rete idrica in tutte le piazzole             8

2.10 Attrezzature di ristoro

2.101 bar [1] [2] [3] [13]                                       1

2.102 bar in locale appositamente arredato, con

tavolini e sedie [4]                                             3

2.103 tavola calda o ristorante self-service [3] [4]             2

2.104 ristorante con numero di coperti

non inferiore al 20% della ricettività autorizzata               4

2.105 spaccio [1] [2] [3] [4] [13]                               1

2.11 Attrezzature sportive [piscina, tennis, bocce,

pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio, ecc.]

2.111 almeno 1 attrezzatura [3]                                  1

2.112 almeno 2 attrezzature [4]                                  3

2.113 per ogni attrezzatura in più                               2

2.12 Attrezzatura ricreative e servizi vari [parco

giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo,

tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni,

noleggio articoli sportivi, ecc.]

2.121 almeno una attrezzatura [o servizio] [2]                   1

2.112 almeno 2 attrezzature [o servizi] [3]                      3

2.123 almeno 3 attrezzature [o servizi] [4]                      5

2.124 per ogni attrezzatura o servizio in più                    2

2.125 attività permanente di custodia e animazione

per bambini                                                      5

 

3 - UBICAZIONE E CARATTERISTICHE AMBIENTALI

                                                             Punti

3.01 Collocazione nella località [panoramicità;

silenziosità; distanza dagli elementi che costituiscono

motivo specifico di richiamo turistico per la zona] [15]

3.011                                                            1

3.012                                                            2

3.013                                                            3

3.014                                                            4

3.015                                                            5

3.016                                                            6

3.017                                                            7

3.018                                                            8

3.02 Accesso

3.021 con oltre 1 km. di strada non asfaltata                    1

3.022 con non più di 1 km. di strada non asfaltata               2

3.023 con strada asfaltata sino all'ingresso                     3

     Riepilogo dei «requisiti obbligati» per i campeggi.

 

                    REQUISITI OBBLIGATI PER CAMPEGGI *

 

1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere

1.011 con fondo naturale                                         1

1.012 con spargimento di pietrisco o ghiaia                      2

1.013 con cassonetto di materiale arido e con

rifinitura di asfalto                                            3

1.02 Viabilità pedonale

1.021 passaggi pedonali ogni 4 [2] piazzole [o alla distanza massima di 50

metri l'uno dall'altro]                            1

1.03 Parcheggio auto

1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle

dimensioni o della configurazione del terreno, con un

numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello

delle piazzole                                                   1

1.04 Aree libere per uso comune

1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10%

dell'intera superficie del campeggio                             1

1.06 Aree ombreggiate

1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10%

dell'intera superficie del campeggio                             1

1.07 Superficie delle piazzole

1.071 non inferiore a mq. 60                                     1

1.08 Individuazione delle piazzole

1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola        1

1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali

sul terreno o con picchetti                                      1

1.09 Sistemazione delle piazzole

1.091 a prova di acqua e di polvere                              1

1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto

delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrate e

con prese di corrente poste in colonnine e dotate

di chiusura ermetica                                             1

1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto

delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza

massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo

da garantire la agevole fruizione della viabilità veicolare

e pedonale nonché dei servizi comuni                             1

1.12 Impianto idrico

da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato

in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera

per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di

cui almeno litri 80 potabili. Misure diverse sono

consentite qualora lo prevedano regolamenti locali               1

1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel

rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla

fognatura civica o con proprio impianto di depurazione

e smaltimento delle acque                                        1

1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel

rispetto delle norme vigenti                                     1

1.15 Impianto telefonico per uso comune

1.151 con una linea esterna                                      1

1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi

con l'installazione di uno o più recipienti lavabili,

muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva

non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da

esse non distanti più di metri 100                               1

2.01 Servizio ricevimento e accettazione posto in

locale apposito all'ingresso del campeggio                       1

2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni

2.021 1 volta al giorno                                          1

2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie

2.031 2 volte al giorno                                          1

2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia

appositi recipienti 2.041 una volta al giorno                    1

2.05 Pronto soccorso [assicurato, in relazione

alla capacità ricettiva del campeggio, secondo

quanto previsto dalle sottovoci 2.051, 2.052 e

2.053 della Tabella]                                             1

2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune,

con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi

2.061 1 w.c. ogni 20 ospiti                                      1

2.065 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti                             1

2.0613 1 lavabo ogni 20 ospiti                                   1

2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte,

ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre

50 cm. dal suolo                                                 1

2.0618 1 lavapiedi ogni 50 ospiti                                1

2.0620 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti,

ogni 50 ospiti                                                   1

2.0623 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti                       1

2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici nelle adiacenze

di ogni zona servizi                                             1

2.07 Erogazione acqua potabile, da assicurarsi per

lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso

fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti               1

2.08 Erogazione acqua calda

2.081 in tutti i bidet ed in almeno il 30% delle docce chiuse    1

2.10 Attrezzature di ristoro

2.101 bar                                                        1

2.105 spaccio                                                    1

 

                    REQUISITI OBBLIGATI PER CAMPEGGI **

 

1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di

polvere

1.011 con fondo naturale                                         1

1.012 con spargimento di pietrisco o ghiaia                      2

1.013 con cassonetto di materiale arido e con

rifinitura in asfalto                                            3

1.02 Viabilità pedonale

1.021 passaggi pedonali ogni 2 piazzole [o alla distanza

massima di 50 metri l'uno dall'altro]                            1

1.03 Parcheggio auto

1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle

dimensioni o della configurazione del terreno, con un

numero complessivo di posti-auto non inferiore

a quello delle piazzole                                          1

1.04 Aree libere per uso comune

1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10%

dell'intera superficie del campeggio                             1

1.06 Aree ombreggiate

1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10%

dell'intera superficie del campeggio                             1

1.07 Superficie delle piazzole

1.072 non inferiore a mq. 70                                     3

1.08 Individuazione delle piazzole

1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola        1

1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali

sul terreno o con picchetti                                      1

1.09 Sistemazione delle piazzole

1.091 a prova di acqua e di polvere                              1

1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto

delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrate e

con prese di corrente poste in colonnine e dotate di

chiusura ermetica                                                1

1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel

rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti

alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro

e comunque in modo da garantire la agevole fruizione

della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni   1

1.12 Impianto idrico

da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato

in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera

per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di

cui almeno litri 80 potabili. Misure diverse sono

consentite qualora lo prevedano regolamenti locali               1

1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel

rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla

fognatura civica o con proprio impianto di depurazione

e smaltimento delle acque                                        1

1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel

rispetto delle norme vigenti                                     1

1.15 Impianto telefonico per uso comune

1.152 con una linea esterna e cabina                             3

1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi

con l'installazione di uno o più recipienti lavabili,

muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva

non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse

non distanti più di metri 100                                    1

2.01 Servizio ricevimento e accettazione posto in

locale apposito all'ingresso del campeggio                       1

2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni

2.021 1 volta al giorno                                          1

2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie

2.031 2 volte al giorno                                          1

2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia

appositi recipienti

2.041 una volta al giorno                                        1

2.05  Pronto soccorso [assicurato, in relazione alla capacità ricettiva del

campeggio, secondo quanto previsto dalle

sottovoci 2.051, 2.052 e 2.053 della Tabella]                    1

2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune,

con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi

2.061 1 w.c. ogni 20 ospiti                                      1

2.066 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti                             3

2.0613 1 lavabo ogni 20 ospiti                                   1

2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni

5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm.

dal suolo                                                        1

2.0618 1 lavapiedi ogni 50 ospiti                                1

2.0621 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni

40 ospiti                                                        3

2.0623 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti                       1

2.0626 un vuotatoio per w.c. chimici nelle adiacenze

di ogni zona servizi                                             1

2.07 Erogazione acqua potabile, da assicurarsi per

lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso

fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti               1

2.08 Erogazione acqua calda

2.081 in tutti i bidet ed in almeno il 30% delle docce chiuse    1

2.09 Dotazione delle piazzole

2.091 presa di corrente                                          1

2.10 Attrezzature di ristoro

2.101 bar                                                        1

2.105 spaccio                                                    1

2.12 Attrezzature ricreative e servizi vari [parco

giochi bambini, locale di ritrovo, televisione,

biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni,

noleggio articoli sportivi, ecc.]

2.121 almeno una attrezzatura [o servizio]                       1

 

                   REQUISITI OBBLIGATI PER CAMPEGGI ***

 

1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua

e di polvere

1.011 con fondo naturale                                         1

1.012 con spargimento di pietrisco o ghiaia                      2

1.013 con cassonetto di materiale arido e con

rifinitura in asfalto                                            3

1.02 Viabilità pedonale

1.022 passaggi pedonali ogni piazzola                            2

1.03 Parcheggio auto

1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle

dimensioni o della configurazione del terreno, con un

numero complessivo di posti-auto non inferiore a

quello delle piazzole                                            1

1.04 Aree libere per uso comune

1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10%

dell'intera superficie del campeggio                          1[2]

1.06 Aree ombreggiate

1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20%

dell'intera superficie del campeggio                          1[2]

1.07 Superficie delle piazzole

1.073 non inferiore a mq. 80                                     5

1.08 Individuazione delle piazzole

1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola        1

1.083 confini della piazzola evidenziati con divisori

artificiali [diversi da segnali sul terreno o picchetti]         2

1.09 Sistemazione delle piazzole

1.091 a prova di acqua e di polvere                              1

1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto

delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrate e

con prese di corrente poste in colonnine e dotate di

chiusura ermetica                                                1

1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel

rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti

alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e

comunque in modo da garantire la agevole fruizione

della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni   1

1.12 Impianto idrico

da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato

in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera

per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di

cui almeno litri 80 potabili. Misure diverse sono

consentite qualora lo prevedano regolamenti locali               1

1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel

rispetto delle norme vigenti con allacciamento alla

fognatura civica o con proprio impianto di depurazione

e smaltimento delle acque                                        1

1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi

nel rispetto delle norme vigenti                                 1

1.15 Impianto telefonico per uso comune

1.152 con una linea esterna e cabina                             3

1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi

con l'installazione di uno o più recipienti lavabili,

muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva

non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da

esse non distanti più di metri 100                               1

2.01 Servizio ricevimento e accettazione posto in

locale apposito all'ingresso del campeggio                       1

2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni

2.022 2 volte al giorno                                          2

2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie

2.031 2 volte al giorno                                          1

2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia

appositi recipienti

2.041 una volta al giorno                                        1

2.05 Pronto soccorso [assicurato, in relazione alla

capacità ricettiva del campeggio, secondo quanto previsto

dalle sottovoci 2.051, 2.052 e 2.053 della Tabella]              1

2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune,

con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi

2.062 1 w.c. ogni 15 ospiti                                      4

2.067 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti                             5

2.0615 1 lavabo ogni 15 ospiti                                   3

2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte,

ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre

50 cm. dal suolo                                                 1

2.0618 1 lavapiedi ogni 50 ospiti                                1

2.0621 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti,

ogni 40 ospiti                                                   3

2.0624 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con

annesso vano stenditoio                                          3

2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici nelle adiacenze

di ogni zona servizi                                             1

2.07 Erogazione acqua potabile, da assicurarsi per lavabi,

lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso

fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti               1

2.08 Erogazione acqua calda

2.082 in tutti i bidet ed in almeno il 30% delle

altre installazioni igienico-sanitarie [escluse le

voci 2.061, 2.062 e 2.0626]                                      3

2.09 Dotazione delle piazzole

2.091 presa di corrente                                          1

2.10 Attrezzature di ristoro

2.101 bar                                                        1

2.103 tavola calda o ristorante self-service                     2

2.105 spaccio                                                    1

2.11 Attrezzature sportive [piscina, tennis, bocce,

pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista di

pattinaggio, ecc.]

2.111 almeno una attrezzatura                                    1

2.12 Attrezzature ricreative e servizi vari [parco-giochi

bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo,

tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni,

noleggio articoli sportivi, ecc.]

2.122 almeno due attrezzature [o servizi]                        3

 

                   REQUISITI OBBLIGATI PER CAMPEGGI ****

 

1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua

e di polvere

1.011 con fondo naturale                                         1

1.012 con spargimento di pietrisco o ghiaia                      2

1.013 con cassonetto di materiale arido e con

rifinitura in asfalto                                            3

1.02 Viabilità pedonale

1.022 passaggi pedonali ogni 2 [2] piazzole                      2

1.03 Parcheggio auto

1.033 una o più aree di parcheggio, a seconda delle

dimensioni o della configurazione del terreno, con un

numero complessivo di posti-auto coperti non inferiore

a quello delle piazzole                                          2

1.04 Aree libere per uso comune

1.042 di superficie complessiva non inferiore al 20%

dell'intera superficie del campeggio                             4

1.06 Aree ombreggiate

1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30%

dell'intera superficie del campeggio                             3

1.07 Superficie delle piazzole

1.074 non inferiore a mq. 90                                     7

1.08 Individuazione delle piazzole

1.081 contrassegno numerico progressivo in ogni piazzola         1

1.084 confini della piazzola evidenziati con vegetazione

[alberi, siepi o aiuole coltivate]                               3

1.09 Sistemazione delle piazzole

1.091 a prova di acqua e di polvere                              1

1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto

delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrate e

con prese di corrente poste in colonnine e dotate

di chiusura ermetica                                             1

1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel

rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla

distanza massima di 90 metri l'uno dall'altro e comunque

in modo da garantire la agevole fruizione della

viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni         1

1.12 Impianto idrico

da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato

in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera

per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di

cui almeno litri 80 potabili. Misure diverse sono

consentite qualora lo prevedano regolamenti locali               1

1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel

rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla

fognatura civica o con proprio impianto di depurazione

e smaltimento delle acque                                        1

1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi

nel rispetto delle norme vigenti                                 1

1.15 Impianto telefonico per uso comune

1.152 con una linea esterna e cabina                             3

1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi

con l'installazione di uno o più recipienti lavabili,

muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva

non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da

esse non distanti più di metri 100                               1

2.01 Servizio ricevimento e accettazione posto in

locale apposito all'ingresso del campeggio                       1

2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni

2.022 2 volte al giorno                                          2

2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie

2.032 con addetto diurno permanente                              4

2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia

appositi recipienti

2.041 una volta al giorno                                        1

2.05 Pronto soccorso [assicurato, in relazione alla

capacità ricettiva del campeggio, secondo quanto

previsto dalle sottovoci 2.051, 2.052 e 2.053 della Tabella]     1

2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune,

con suddivisione per sesso nei w. c., docce e lavabi

2.062 1 w.c. ogni 15 ospiti                                      4

2.068 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti                             7

2.0616 1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello

divisorio                                                        4

2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte,

ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre

50 cm. dal suolo                                                 1

2.0619 1 lavapiedi ogni 40 ospiti                                2

2.0622 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni

30 ospiti                                                        6

2.0625 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti,

con annesso vano stenditoio                                      5

2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici nelle adiacenze

di ogni zona servizi                                             1

2.07 Erogazione acqua potabile, da assicurarsi per lavabi,

lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso

fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti               1

2.08 Erogazione acqua calda

2.083 in tutti i bidet ed in almeno il 50% delle altre

installazioni igienico-sanitarie [escluse le voci

2.061, 2.062 e 2.0626]                                           5

2.09 Dotazione delle piazzole

2.091 presa di corrente                                          1

2.10 Attrezzature di ristoro

2.102 bar in locale appositamente arredato, con

tavolini e sedie                                                 3

2.103 tavola calda o ristorante self-service                     2

2.105 spaccio                                                    1

2.11 Attrezzature sportive [piscina, tennis, bocce,

pallavolo, pallacanestro, minigolf pista di pattinaggio, ecc.]

2.112 almeno due attrezzature                                    3

2.12 Attrezzature ricreative e servizi vari [parco-giochi

bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo,

tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni,

noleggio articoli sportivi, ecc.]

2.123 almeno tre attrezzature [o servizi]                        5

 

 

PRONTUARIO PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE MINI-AREE DI SOSTA

 

     La sosta nelle mini-aree è consentita per un periodo massimo di 24 ore.

     La capacità ricettiva massima consentita non può superare 120 persone.

     L'equipaggio di ogni piazzola autorizzata non può superare 4 persone.

     All'ingresso della mini-area di sosta dovrà essere esposta una carta dettagliata del territorio nonché l'indicazione di servizi ottenibili nella zona quali:

     - linee e stazioni ferroviarie;

     - fermate di autobus locali e di linea;

     - stazioni di rifornimento carburante, officine, soccorso stradale;

     - farmacie, presidi sanitari, ospedali;

     - ufficio postale;

     - punti di informazioni e assistenza turistica;

     - banche.

 

TABELLA C

REQUISITI MINIMI OBBLIGATI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE MINI-AREE DI SOSTA

 

Sistemazione dell'area, strutture e infrastrutture

     1.01. Superficie delle piazzole non inferiore a mq. 60.

     1.02. Individuazione delle piazzole:

     - contrassegno numerico progressivo in ogni piazzola;

     - confini delle piazzole evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti.

     1.03.Sistemazione delle piazzole a prova di acqua e di polvere.

     1.04. Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrate e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica.

     1.05. Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima di 50 mt. l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire la agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni.

     1.06. Impianto idrico da realizzarsi con tubazioni interrate e alimentato in modo da consentire la erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a lt. 150, di cui almeno lt. 80 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali.

     1.07. Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque.

     1.08. Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto nelle norme vigenti.

     1.09. Impianto telefonico di uso comune con almeno una linea esterna e cabina.

     1.10. Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a lt. 100 per ogni 4 piazzole, e da esse non distanti più di mt. 100.

Servizi, attrezzature e impianti complementari

     2.01. Servizio ricevimento e accettazione posto in locale apposito all'ingresso della mini-area di sosta.

     2.02. Pulizia ordinaria delle installazioni igienico-sanitarie a cura di un addetto permanente.

     2.03. Installazioni igienico-sanitarie di uso comune, con suddivisione per sesso nel w.c., docce e lavabi:

     2.031. 1 w.c. ogni 25 ospiti;

     2.032. 1 doccia chiusa ogni 40 ospiti;

     2.033. 1 lavabo ogni 20 ospiti;

     2.034. 1 lavello per stoviglie, con ripiano scolapiatti, ogni 40 ospiti;

     2.035. 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti;

     2.036. 1 vuotatoio per w.c. chimici nelle adiacenze di ogni zona servizi.

     2.04. Erogazione acqua potabile da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso punti di erogazione in ragione di almeno uno ogni 40 ospiti, oppure dislocati alla distanza massima di mt. 150 dalle piazzole cui sono destinati.

     2.05 Erogazione acqua calda in almeno il 50% delle docce chiuse e delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci 2.031 e 2.036).


[1] Tuttavia l'art. 22, comma 5, della stessa L.R. 83/97 dispone quanto segue: "I requisiti obbligatori per la classificazione delle strutture ricettive di cui alle Tabelle A e B allegate alle leggi regionali nn. 78/81 e 79/81, abrogate al successivo art. 24, continuano ad applicarsi in relazione alle domande di autorizzazione presentate anteriormente alla data di entrata in vigore dei rispettivi regolamenti di attuazione della presente legge di cui all'art. 1."

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 1986, n. 38.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 1986, n. 38.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 agosto 1986, n. 38.

[5] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 agosto 1986, n. 38.

[6] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 agosto 1986, n. 38.

[7] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 12 novembre 1997, n. 83.

[8] Commi aggiunti dall'art. 3 della L.R. 11 agosto 1986, n. 38.

[9] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 12 novembre 1997, n. 83.

[10] Commi aggiunti dall'art. 3 della L.R. 11 agosto 1986, n. 38.

[11] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 1986.

[12] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 11 agosto 1986, n. 38.

[13] Comma cosi sostituito dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 1986, n. 38.

[14] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 1986, n. 38.

[15] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 1986, n. 38.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 1986. n. 38.

[17] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 22 gennaio 1997, n. 7.

[18] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 22 gennaio 1997, n. 7.

[19] La sanzione amministrativa è così modificata con L.R. 11 agosto 1986, n. 38, art. 8.

[20] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 22 gennaio 1997, n. 7.

[21] Alinea abrogata con L.R. 30 maggio 1988, n. 40, art. 10.

[22] Alinea abrogata con L.R. 30 maggio 1988, n. 40, art. 10.

[23] Comma già modificato dalle LL.RR. 7 febbraio 1996, 10 e 11 luglio 1996, n. 55, ora così sostituito dall'art. unico della L.R. 7 maggio 1997, n. 33.

[24] Comma già modificato dalle LL.RR. 7 febbraio 1996, 10 e 11 luglio 1996, n. 55, ora così sostituito dall'art. unico della L.R. 7 maggio 1997, n. 33.

[25] Comma così sostituito con L.R. 11 agosto 1986, n. 38, art. 9.