§ 4.5.74 - L.R. 18 dicembre 2006, n. 62.
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 artigianato e industria
Data:18/12/2006
Numero:62


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 10 della l.r. 28/2004.
Art. 2.  Applicabilità delle norme.


§ 4.5.74 - L.R. 18 dicembre 2006, n. 62.

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

(B.U. 22 dicembre 2006, n. 38).

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 28/2004.

     1. Nel comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), sono soppresse le parole “anche in qualità di lavoratori dipendenti”.

     2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 28/2004 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

     “1 bis. Per coloro che esercitano attività di estetica come lavoratori autonomi ovvero in forma imprenditoriale, il regolamento regionale di cui all’articolo 5 disciplina un percorso ulteriore rispetto a chi esercita l’attività come lavoratore dipendente.”.

     3. Nei commi 3 e 4 dell’articolo 10 della l.r. 28/2004 le parole “operatore di tatuaggio o piercing” sono sostituite da “tecnico qualificato in piercing o tatuaggio”.

     4. Dopo il comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 28/2004 è aggiunto il seguente comma 5 bis:

     “5 bis. La qualifica di estetista rilasciata ai sensi della presente legge assicura i livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali.”.

 

     Art. 2. Applicabilità delle norme.

     1. Alle disposizioni di cui alla presente legge si applica il differimento dell’efficacia previsto dall’articolo 15 della l.r. 28/2004.