Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.5 artigianato e industria |
Data: | 18/12/2006 |
Numero: | 62 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 28/2004. |
Art. 2. Applicabilità delle norme. |
§ 4.5.74 - L.R. 18 dicembre 2006, n. 62.
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
(B.U. 22 dicembre 2006, n. 38).
Art. 1. Modifiche all’articolo 10 della
1. Nel comma 1 dell’articolo 10 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della
“1 bis. Per coloro che esercitano attività di estetica come lavoratori autonomi ovvero in forma imprenditoriale, il regolamento regionale di cui all’articolo 5 disciplina un percorso ulteriore rispetto a chi esercita l’attività come lavoratore dipendente.”.
3. Nei commi 3 e 4 dell’articolo 10 della
4. Dopo il comma 5 dell’articolo 10 della
“5 bis. La qualifica di estetista rilasciata ai sensi della presente legge assicura i livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali.”.
Art. 2. Applicabilità delle norme.
1. Alle disposizioni di cui alla presente legge si applica il differimento dell’efficacia previsto dall’articolo 15 della