§ 4.5.72 – L.R. 8 maggio 2006, n. 17.
Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 artigianato e industria
Data:08/05/2006
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Principi e finalità.
Art. 2.  Informazione, formazione e comunicazione.
Art. 3.  Interventi a favore delle imprese.
Art. 4.  Imprese destinatarie degli interventi.
Art. 5.  Programmazione.
Art. 6.  Consultazione per le iniziative regionali di responsabilità sociale delle imprese
Art. 7.  Norma finanziaria.


§ 4.5.72 – L.R. 8 maggio 2006, n. 17.

Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese.

(B.U. 12 maggio 2006, n. 13).

 

Art. 1. Principi e finalità.

     1. La Regione Toscana favorisce uno sviluppo fondato sulla non discriminazione, la promozione delle pari opportunità, la valorizzazione delle persone, la coesione sociale e territoriale e ne promuove l’attuazione ed il rispetto attraverso la diffusione di una cultura della responsabilità sociale.

     2. La Regione riconosce la responsabilità sociale come un processo che, attraverso il miglioramento continuo, assicura all’interno delle organizzazioni il perseguimento dei diritti umani, economici, del lavoro e sociali.

     3. La tracciabilità sociale è intesa come la possibilità di rilevare e verificare le modalità gestionali che assicurino il rispetto e l’implementazione lungo tutta la filiera produttiva dei diritti umani, sociali, economici e del lavoro riconosciuti dalle normative internazionali, europee e nazionali, nell’attività di produzione e distribuzione di beni e servizi. La Regione promuove la tracciabilità sociale come obiettivo da perseguire anche per la valorizzazione, l’innovazione, la competitività ed il consolidamento occupazionale del sistema economico toscano.

     4. La Regione promuove l’attuazione e la diffusione delle pratiche e della cultura di responsabilità sociale nelle organizzazioni e tra i cittadini; riconosce il ruolo dei soggetti coinvolti, favorendone la funzione di portatori di interessi e il loro coinvolgimento nella definizione delle buone pratiche di responsabilità sociale.

     5. La Regione promuove anche a livello internazionale la diffusione delle pratiche e della cultura di responsabilità sociale.

     6. Con il termine organizzazione si intende ogni gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, o parte o combinazione di essi, in forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa.

 

     Art. 2. Informazione, formazione e comunicazione.

     1. La Regione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, attiva iniziative di informazione, comunicazione, promozione e partecipazione che assicurano la diffusione tra le organizzazioni e i cittadini, degli strumenti che favoriscono una maggiore conoscenza e sensibilità rispetto alle tematiche relative alla responsabilità sociale.

     2. A tal fine la Regione può attivare bandi, concorsi di idee, accordi e protocolli d’intesa, e promuovere percorsi di formazione rivolti a consumatori, scuole, imprenditori, lavoratori, amministratori pubblici e consulenti nonché, seminari, convegni, produzione di campagne pubblicitarie e altre iniziative volte a promuovere la cultura e gli strumenti della responsabilità sociale.

 

     Art. 3. Interventi a favore delle imprese.

     1. Ai fini dell’articolo 1, comma 4, la Regione, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di piccole e medie imprese:

     a) promuove le imprese che adottano volontariamente gli standard internazionali, europei o nazionali, relativi all’introduzione e allo sviluppo di modelli di rendicontazione e sistemi di gestione aziendale certificabili, anche integrati tra loro, nonché di certificazione di prodotto o di servizio che assicurino la trasparenza e la credibilità delle pratiche in materia di responsabilità sociale; tra gli strumenti di promozione potranno anche essere previste semplificazioni amministrative ed agevolazioni fiscali;

     b) prevede, nell’ambito delle politiche e delle azioni a sostegno dei servizi reali alle piccole e medie imprese, misure di agevolazione che orientano le imprese all’adozione di sistemi di gestione aziendale certificabili, anche integrati tra loro, della qualità, ambiente, responsabilità sociale e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché all’adozione di modelli di rendicontazione sociale secondo riconosciuti standard nazionali o internazionali e in raccordo con le linee guida regionali.

 

     Art. 4. Imprese destinatarie degli interventi.

     1. Sono destinatarie degli interventi le imprese di cui all’articolo 3, di tutti i settori economici operanti sia singolarmente che attraverso consorzi e società consortili ed associazioni di imprese, in particolare quelle localizzate in distretti industriali e sistemi produttivi locali.

     2. Ai fini della presente legge sono piccole e medie imprese quelle rientranti nei parametri dimensionali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

 

     Art. 5. Programmazione.

     1. Il piano regionale di sviluppo economico (PRSE) di cui all’articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), definisce gli indirizzi e destina le risorse, sulla base delle disponibilità di bilancio, per:

     a) gli interventi volti a realizzare le azioni di cui all’articolo 2, comma 2;

     b) gli interventi a sostegno dell’adozione di sistemi di gestione certificati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b).

     2. Il piano definisce inoltre le tipologie, i criteri e le priorità degli interventi sulla base delle valutazioni degli effetti prodotti dai programmi precedenti.

 

     Art. 6. Consultazione per le iniziative regionali di responsabilità sociale delle imprese [1]

     1. La Regione ai fini di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, assicura il coinvolgimento dei portatori d’interesse regionali nel programmare e attuare iniziative e progetti volti a promuovere la responsabilità sociale delle imprese. A tal fine sono consultati i soggetti interessati, gli organismi e le organizzazioni rappresentativi delle realtà economiche e sociali toscane e gli esperti delle tematiche oggetto di iniziative o progetti regionali di responsabilità sociale. Possono essere, inoltre, consultati gli organismi già istituiti presso la Giunta regionale ed il Consiglio regionale, rappresentativi di tali soggetti.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3 comma 1, lettera b), e 6 si fa fronte per l’anno in corso con le risorse iscritte nella unità previsionale di base (UPB) 511 “Interventi intersettoriali finalizzati allo sviluppo economico – spese correnti”, nella UPB 513 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – spese correnti” e nella UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – spese di investimento” del bilancio di previsione 2006.

     2. Per gli esercizi successivi si fa fronte ai relativi oneri con legge di bilancio.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.