Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.5 artigianato e industria |
Data: | 22/07/1999 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il fondo speciale rischi costituito dalla Fidi Toscana SpA per effetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I della L.R. 12 aprile 1994, n. 29 è soppresso |
Art. 2. 1. Il Consiglio regionale stabilisce nell'ambito delle direttive, impartite di norma annualmente alla Fidi Toscana SpA ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 4 della L.R. 5 [...] |
§ 4.5.44 - L.R. 22 luglio 1999, n. 41.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 aprile 1994, n. 29 ed alla L.R. 7 febbraio 1996, n. 11 concernenti interventi straordinari a favore delle imprese extragricole.
(B.U. 2 agosto 1999, n. 23).
1. Il fondo speciale rischi costituito dalla Fidi Toscana SpA per effetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I della
2. Le disponibilità del fondo, di spettanza della Regione Toscana, ammontanti al 18 maggio 1999 a L. 8.107.009.454 sono trasferite al fondo rischi ordinario della Fidi Toscana SpA, di cui alla
3. Le garanzie sussidiarie concesse dalla Fidi Toscana SpA a valere sulle risorse del fondo speciale rischi costituito ai sensi della
1. Il Consiglio regionale stabilisce nell'ambito delle direttive, impartite di norma annualmente alla Fidi Toscana SpA ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 4 della
2. In particolare tali criteri concernono:
a) le priorità di intervento;
b) l'importo massimo delle operazioni;
c) la durata massima delle operazioni;
d) la quota dell'eventuale perdita derivante dalle operazioni garantite che deve essere assunta dalle banche;
e) la determinazione del volume di credito massimo garantito espresso in un multiplo del patrimonio.
Artt. 3. – 5. [1]
[1] Articoli abrogati dall’allegato A della