§ 4.5.28 - L.R. 22 dicembre 1994, n. 106.
Modificazioni ed interpretazione autentica della L.R. 26-4-1993, n. 27«Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 artigianato e industria
Data:22/12/1994
Numero:106


Sommario
Art. 1.      1. Al 1° comma dell'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, dopo le parole: «nuove imprese» sono inserite le seguenti:
Art. 2.  Interpretazione autentica.
Art. 3.  Compensi alla Fidi Toscana S.p.A.
Art. 4.  Norma finanziaria.


§ 4.5.28 - L.R. 22 dicembre 1994, n. 106. [1]

Modificazioni ed interpretazione autentica della L.R. 26-4-1993, n. 27«Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile».

(B.U. 23 dicembre 1994, n. 85 ter).

 

     Art. 1.

     1. Al 1° comma dell'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, dopo le parole: «nuove imprese» sono inserite le seguenti:

     (Omissis).

     2. Al 2° comma dell'articolo 2 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, sono aggiunte, in fine, le parole:

     (Omissis).

     3. All'ultimo periodo del 4° comma dell'articolo 2 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, sono soppresse le parole: «a responsabilità limitata».

     4. Alla lettera a) del 1° comma dell'articolo 8 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, dopo la parola: «beneficiarie» sono inserite le seguenti:

     (Omissis).

     5. Al 1° comma dell'articolo 8 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     (Omissis).

     6. All'articolo 9 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, la rubrica «Cumulo» è sostituita dalla seguente: (Omissis) ed il 2° comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     7. Il 5° comma dell'articolo 10 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Interpretazione autentica.

     1. Il 2° comma dell'articolo 11 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, va interpretato nel senso che i rapporti e le obbligazioni sorte dalle leggi regionali e dalle deliberazioni ivi citate continuano ad essere integralmente regolati dalla disciplina prevista dalle leggi e deliberazioni regionali medesime.

     2. Al 4° comma dell'articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, al posto di «art. 9» leggasi «art. 7».

 

     Art. 3. Compensi alla Fidi Toscana S.p.A.

     1. I compensi di cui al 5° comma dell'articolo 1 della presente legge decorrono dall'entrata in vigore della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:

     (Omissis).

     Per i successivi esercizi si provvederà con le relative leggi di bilancio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 29 aprile 2008, n. 21.