Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.5 artigianato e industria |
Data: | 22/12/1994 |
Numero: | 106 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al 1° comma dell'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, dopo le parole: «nuove imprese» sono inserite le seguenti: |
Art. 2. Interpretazione autentica. |
Art. 3. Compensi alla Fidi Toscana S.p.A. |
Art. 4. Norma finanziaria. |
§ 4.5.28 - L.R. 22 dicembre 1994, n. 106. [1]
Modificazioni ed interpretazione autentica della L.R. 26-4-1993, n. 27«Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile».
(B.U. 23 dicembre 1994, n. 85 ter).
1. Al 1° comma dell'articolo 1 della
(Omissis).
2. Al 2° comma dell'articolo 2 della
(Omissis).
3. All'ultimo periodo del 4° comma dell'articolo 2 della
4. Alla lettera a) del 1° comma dell'articolo 8 della
(Omissis).
5. Al 1° comma dell'articolo 8 della
(Omissis).
6. All'articolo 9 della
(Omissis).
7. Il 5° comma dell'articolo 10 della
(Omissis).
Art. 2. Interpretazione autentica.
1. Il 2° comma dell'articolo 11 della
2. Al 4° comma dell'articolo 5 della
Art. 3. Compensi alla Fidi Toscana S.p.A.
1. I compensi di cui al 5° comma dell'articolo 1 della presente legge decorrono dall'entrata in vigore della
Art. 4. Norma finanziaria.
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:
(Omissis).
Per i successivi esercizi si provvederà con le relative leggi di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 12 della