§ 4.5.2 - L.R. 22 maggio 1982, n. 40.
Sub-delega alle Province delle funzioni amministrative delegate alla Regione relativamente alle attività dei Comitati provinciali prezzi.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 artigianato e industria
Data:22/05/1982
Numero:40


Sommario
Art. 1.      In attesa della normativa statale di riforma del sistema dei prezzi controllati, l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione con l'art. 52 primo comma, lett. c), [...]
Art. 2.      Le funzioni amministrative di cui all'articolo precedente, relative all'attività dei Comitati provinciali per i prezzi, sono subdelegate alle Province, che le esercitano a norma dei successivi [...]
Art. 3.      I Comitati provinciali per i prezzi, istituiti dall'art. 3 del D.Legs. Lgt. 19-10-1944, n. 347, sono presieduti dal Presidente
Art. 4.      La Commissione consultiva provinciale istituita dall'art. 8 del D.L.C.P.S. 15-9-1947, n. 896 è presieduta da un membro del Comitato designato dal Presidente dello stesso.
Art. 5.      I Comitati provinciali per i prezzi operano nel rispetto delle direttive emanate, a norma dell'ordinamento vigente, dal Governo, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica [...]
Art. 6.      Le direttive impartite dal Governo, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616, per l'esercizio delle funzioni delegati, sono comunicate alle Province dal Presidente della Giunta [...]
Art. 7.      L'amministrazione provinciale, su proposta del Comitato provinciale per i prezzi, può nominare tra i propri funzionari o, l'intesa con altre amministrazioni pubbliche, tra i funzionari di [...]
Art. 8.      La vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi al consumo è esercitata dai Comuni, ai sensi dell'art. 54, lett. a) del D.P.R. 24-7-1977, n. 616.
Art. 9.      Le funzioni di segreteria dei Comitati provinciali per i prezzi e delle Commissioni consultive provinciali, anche ai fini della istruttoria degli affari di competenza, sono assicurate dalle [...]
Art. 10.      Ai componenti del Comitato provinciale per i prezzi e della Commissione consultiva provinciale, che siano estranei all'Amministrazione regionale, è dovuto un gettone di presenza di L. 50.000
Art. 11.      La subdelega alle Province delle funzioni di cui all'art. 2 ha effetto decorsi sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 12.      Con separati successivi provvedimenti della Giunta regionale sarà provveduto, d'intesa con le Amministrazioni provinciali:
Art. 13.      I finanziamenti relativi alle funzioni subdelegate alle Province ai sensi dell'art. 2 verranno determinati annualmente a partire dall'esercizio finanziario 1982, in sede di legge di bilancio [...]


§ 4.5.2 - L.R. 22 maggio 1982, n. 40. [1]

Sub-delega alle Province delle funzioni amministrative delegate alla Regione relativamente alle attività dei Comitati provinciali prezzi.

(B.U. 1 giugno 1982, n. 32)

 

Art. 1.

     In attesa della normativa statale di riforma del sistema dei prezzi controllati, l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione con l'art. 52 primo comma, lett. c), del D.P.R. 24-7-1977 n. 616, è disciplinato, oltre che dalle disposizioni dello Stato vigenti in materia, dalle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 2.

     Le funzioni amministrative di cui all'articolo precedente, relative all'attività dei Comitati provinciali per i prezzi, sono subdelegate alle Province, che le esercitano a norma dei successivi articoli.

 

     Art. 3.

     I Comitati provinciali per i prezzi, istituiti dall'art. 3 del D.Legs. Lgt. 19-10-1944, n. 347, sono presieduti dal Presidente

dell'Amministrazione provinciale o suo delegato e sono composti:

     a) da un assessore designato dalla Giunta provinciale fra quelli preposti al settore dell'economia;

     b) dal Sindaco del Comune capoluogo o suo delegato;

     c) dall'Intendente di finanza;

     d) dal direttore dell'Ufficio provinciale industria commercio e artigianato;

     e) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

     f) dal Presidente della Camera di commercio, industria agricoltura ed artigianato.

     Le decisioni dei Comitati provinciali prezzi sono adottate sentite le Commissioni consultive provinciali di cui al successivo art. 4. In caso di difformità rispetto al parere delle Commissioni consultive, le decisioni dei Comitati provinciali prezzi devono darne specifica motivazione.

     I provvedimenti dei Comitati provinciali per i prezzi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

 

     Art. 4.

     La Commissione consultiva provinciale istituita dall'art. 8 del D.L.C.P.S. 15-9-1947, n. 896 è presieduta da un membro del Comitato designato dal Presidente dello stesso.

     La Commissione è composta da:

     a) un funzionario di ciascuno dei seguenti uffici statali: Intendenza di Finanza, Ufficio provinciale industria, commercio e artigianato; Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

     b) un funzionario della Camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato;

     c) un funzionario dell'Ufficio del Genio Civile;

     d) un funzionario dell'Amministrazione provinciale;

     e) due esperti in materia economica designati dal Consiglio provinciale.

     Fanno parte inoltre della Commissione, due rappresentanti di ciascuno dei settori del commercio, dell'industria, dell'agricoltura, del turismo e dell'artigianato, designati congiuntamente dalle Associazioni di categoria di ciascun settore operanti a livello provinciale; tre rappresentanti della cooperazione designati congiuntamente dalle organizzazioni di settore operanti su base provinciale; tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori; tre rappresentanti dei consumatori designati congiuntamente dalle associazioni a carattere provinciale direttamente interessate alla tutela dei suddetti, ove esistano.

     La Commissione consultiva è nominata dal Presidente

dell'Amministrazione provinciale quale Presidente del Comitato provinciale

per i prezzi.

 

     Art. 5.

     I Comitati provinciali per i prezzi operano nel rispetto delle direttive emanate, a norma dell'ordinamento vigente, dal Governo, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dal Comitato interministeriale per i prezzi (CIP).

     I presidenti delle Amministrazioni provinciali, quali presidenti dei Comitati provinciali per i prezzi, informano periodicamente la Giunta regionale sui risultati dell'intervento pubblico in materia di prezzi nel territorio della Provincia.

     Sulla base di tali informazioni ed in funzione degli atti della programmazione economica regionale, il Presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio sulla situazione dei prezzi controllati nella Regione e sui relativi effetti nei comparti economici interessati.

 

     Art. 6.

     Le direttive impartite dal Governo, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616, per l'esercizio delle funzioni delegati, sono comunicate alle Province dal Presidente della Giunta regionale, a norma dell'art. 47 dello Statuto.

     I poteri di indirizzo della Regione in ordine alla funzioni amministrative sub-delegate, ai sensi del 2° comma dell'art. 7 del D.P.R. 24-7-1977 n. 616, sono esercitati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta.

 

     Art. 7.

     L'amministrazione provinciale, su proposta del Comitato provinciale per i prezzi, può nominare tra i propri funzionari o, l'intesa con altre amministrazioni pubbliche, tra i funzionari di queste, forniti di particolare competenza, ispettori che provvedano all'accertamento dei costi delle merci, dei servizi e delle prestazioni secondo le direttive del Comitato interministeriale per i prezzi.

     Ai suddetti ispettori spettano i poteri e le facoltà di cui all'art. 13 del D.L.C.P.S. 15-9-1947, n. 896 e successive modificazioni.

 

     Art. 8.

     La vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi al consumo è esercitata dai Comuni, ai sensi dell'art. 54, lett. a) del D.P.R. 24-7-1977, n. 616.

 

     Art. 9.

     Le funzioni di segreteria dei Comitati provinciali per i prezzi e delle Commissioni consultive provinciali, anche ai fini della istruttoria degli affari di competenza, sono assicurate dalle Province anche mediante l'utilizzo di personale delle Camere di Commercio, industria, artigianato, agricoltura, previa apposita convenzione.

     I responsabili degli uffici di segreteria svolgono le funzioni di segretari dei C.P.P. e curano l'esecuzione delle relative delibere.

 

     Art. 10.

     Ai componenti del Comitato provinciale per i prezzi e della Commissione consultiva provinciale, che siano estranei all'Amministrazione regionale, è dovuto un gettone di presenza di L. 50.000 [2] per ogni giorno di partecipazione alle sedute del Comitato provinciale per i prezzi e della Commissione consultiva. Ai dipendenti di pubbliche amministrazioni il gettone è dovuto ove consentito dalle norme dell'Amministrazione di appartenenza.

     Ai componenti predetti spettano altresì l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute e per l'espletamento delle funzioni di competenza del Comitato provinciale per i prezzi e della Commissione consultiva, nei casi in cui si recano fuori del Comune di residenza.

     L'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di viaggio sono determinati ai sensi della legge 18-12-1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni, ed i componenti del Comitato o della Commissione non dipendenti dello Stato sono equiparati al personale indicato al punto 3 della tabella A allegata alla citata legge n. 836. Per i dipendenti dell'Amministrazione regionale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 9-8-1978, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 11.

     La subdelega alle Province delle funzioni di cui all'art. 2 ha effetto decorsi sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 12.

     Con separati successivi provvedimenti della Giunta regionale sarà provveduto, d'intesa con le Amministrazioni provinciali:

     1) alla determinazione ed erogazione delle quote di finanziamento alle Province a fronte degli oneri gravanti su di esse per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge;

     2) alla eventuale messa a disposizione delle Province stesse del contingente di personale strettamente necessario per l'esercizio delle funzioni suddette.

 

     Art. 13.

     I finanziamenti relativi alle funzioni subdelegate alle Province ai sensi dell'art. 2 verranno determinati annualmente a partire dall'esercizio finanziario 1982, in sede di legge di bilancio della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Importo elevato a L. 50.000 con L.R. 14 aprile 1990, n. 42 articolo unico.