Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 08/10/2004 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 41/1994. |
§ 4.1.237 - L.R. 8 ottobre 2004, n. 52.
Modifiche alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 (Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole).
(B.U. 15 ottobre 2004, n. 39).
Art. 1. Inserimento dell’articolo 17 bis nella
1. Dopo l’articolo 17 della
“Art. 17 bis. Fondo speciale rischi.
1. Al fine di agevolare l’accesso al credito alle imprese dei settori dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura, è istituito presso Fidi Toscana S.p.A. un apposito fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie sussidiarie su operazioni di finanziamento a medio-lungo termine e su operazioni di leasing concesse dalle banche e dalle società di leasing.
2. Le modalità di gestione del fondo e i requisiti di accesso alla garanzia sussidiaria da parte delle imprese sono stabilite dalla Giunta regionale.
3. Al finanziamento del fondo si provvede con le somme e secondo le modalità di cui all’articolo 5, commi 2 e 2 bis della