Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 13/05/2003 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 25). |
§ 4.1.210 - L.R. 13 maggio 2003, n. 26. [1]
Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 “Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue – Tongue)”.
(B.U. 16 maggio 2003, n. 20).
Art. 1. (Modifiche all’articolo 2 della
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della
“2. L’indennizzo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), è concesso alle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, bovino e bufalino ove si verifichino aborti di fattrici vaccinate entro venti giorni dall’avvenuta vaccinazione, accertati tramite conforme diagnosi differenziale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale. L’indennizzo è concesso nella misura massima del 90 per cento del valore di mercato per categoria e tipologia di animale rilevato dai bollettini pubblicati dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).”
[1] Abrogata dall'art. 70 della