§ 4.1.208 - L.R. 14 aprile 2003, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo), alla legge regionale 23 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:14/04/2003
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 21/2002).
Art. 2.  Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 21/2002.
Art. 3.  (Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 21/2002).
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 21/2002).
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 21/2002).
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 10/1989).
Art. 7.  (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 10/1989).


§ 4.1.208 - L.R. 14 aprile 2003, n. 22. [1]

Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo), alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca).

(B.U. 17 aprile 2003, n. 19).

 

Capo I

Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 21

(Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 21/2002).

     1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo) è abrogato.

 

     Art. 2. Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 21/2002.

     1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 21/2002 è inserito il seguente:

     “Art. 2 bis. (modalità di gestione dello schedario del potenziale produttivo viticolo).

     1. Lo schedario del potenziale produttivo viticolo si compone di un fascicolo aziendale cartaceo e di un archivio informatizzato nel quale sono raccolti tutti i dati relativi al potenziale viticolo.

     2. Lo schedario consente l’elaborazione dei dati inerenti il potenziale viticolo su base provinciale, compresa la situazione delle iscrizioni dei vigneti agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica.

     3. I dati dello schedario, riferiti alla singola unità tecnica economica (UTE), sono:

     a) le superfici vitate impiantate, con l’indicazione della composizione ampelografica;

     b) i diritti di reimpianto in portafoglio e i diritti di impianto concessi ma non ancora utilizzati;

     c) le superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica.

     4. Lo schedario è aggiornato sulla base delle autorizzazioni per la realizzazione delle superfici vitate.”

 

     Art. 3. (Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 21/2002).

     1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 21/2002 è inserito il seguente:

     “Art. 3 bis. (Albi dei vigneti per vini a denominazione di origine ed elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica).

     1. Le superfici vitate destinate alla produzione di vini a denominazione di origine sono iscritte agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine.

     2. Le superfici vitate destinate alla produzione di vini ad indicazione geografica tipica sono iscritte negli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica.

     3. Gli albi di cui al comma 1 e gli elenchi di cui al comma 2 sono tenuti dalle province.

     4. La Giunta regionale, con regolamento, disciplina l’iscrizione agli albi di cui al comma 1 e agli albi di cui al comma 1 e agli elenchi di cui al comma 2, l’aggiornamento e la tenuta degli stessi.”

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 21/2002).

     1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 21/2002 è sostituito dal seguente:

     “1. L’ampliamento delle superfici destinate alla produzione di vini a denominazione di origine è consentito sulla base di atti di pianificazione adottati dalle province, sentite le comunità montane nel cui territorio ricade la denominazione.”

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 21/2002).

     1. Il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 21/2002 è sostituito dal seguente:

     “4. Le sanzioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 4, si applicano successivamente al primo aggiornamento dello schedario del potenziale produttivo viticolo.”

     2. Dopo il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 21/2002 è inserito il seguente:

     “4 bis. Le modalità per procedere al primo aggiornamento dello schedario del potenziale produttivo e alla tenuta degli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine e degli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.”

 

Capo II

Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10. (Norme generali per l'esercizio

delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca).

 

     Art. 6. (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 10/1989).

     1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca) è abrogata.

 

     Art. 7. (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 10/1989).

     1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 10/1989 le parole "attestazione per i terreni vitati ai fini dell'iscrizione dell'albo dei vigneti" sono soppresse.


[1] Abrogata dall'art. 20 della L.R. 16 marzo 2009, n. 9, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 21 del D.P.G.R. 7 settembre 2009, n. 52/R.