Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 21/02/2001 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 9 della L.R. 50/1995. |
Art. 2. Modifiche all'articolo 11 della L.R. 50/1995. |
Art. 3. Modifiche all'articolo 19 della L.R. 50/1995. |
Art. 4. Modifiche all'articolo 21 della L.R. 50/1995. |
Art. 5. Modifiche all'articolo 23 della L.R. 50/1995. |
Art. 6. Modifiche all'articolo 25 della L.R. 50/1995. |
Art. 7. Norme transitorie. |
§ 4.1.170 - L.R. 21 febbraio 2001, n. 10.
Modifiche alla Legge regionale 11 aprile 1995 n. 50 - Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni.
(B.U. 2 marzo 2001, n. 7).
Art. 1. Modifiche all'articolo 9 della
1. L'articolo 9 è abrogato.
Art. 2. Modifiche all'articolo 11 della
Art. 3. Modifiche all'articolo 19 della
Art. 4. Modifiche all'articolo 21 della
Art. 5. Modifiche all'articolo 23 della
Art. 6. Modifiche all'articolo 25 della
Art. 7. Norme transitorie.
1. Per l'anno 2001 la Giunta regionale sulla base dei criteri stabiliti con la propria deliberazione del 7 maggio 1999 n. 563, tenuto conto delle proposte degli Enti locali, dell'ARSIA, delle Associazioni dei tartufai riconosciute ai sensi dell'articolo 8, delle Associazioni dei consumatori e delle Università ed Istituzioni scientifiche, promuove e sostiene iniziative orientate alla ricerca, sperimentazione e dimostrazione, alla formazione tecnica professionale, alla qualificazione dei raccoglitori, alla tutela, pubblicizzazione e salvaguardia culturale in materia di tartuficoltura.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 2001, quantificati in Lire 150.000.000 pari a Euro 77468,53 si fa fronte con le risorse iscritte al cap. 21700 del bilancio di previsione per l'anno 2001.
3. L'obbligatorietà del pagamento dell'importo relativo all'abilitazione di cui all'articolo 23, decorre dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.
[1] Sostituisce il comma 2, art. 11 della
[2] Sostituisce l'art. 19 della
[3] Sostituisce l'art. 21 della
[4] Sostituisce l'art. 23 della
[5] Sostituisce l'art. 25 della