§ 4.1.95 - L.R. 20 dicembre 1993, n. 100.
Modifiche della L.R. 29-5-1980, n. 77 relativa a norme concernenti le associazioni di produttori agricoli nella Regione e relative unioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:20/12/1993
Numero:100


Sommario
Art. 1.      L'art. 7 della legge 29-5-1980 n. 77 è così sostituito:
Art. 2.      Dopo l'art. 7 della L.R. 29-5-1980 n. 77 è inserito il seguente art. 7 bis:
Art. 3.      Dopo il terzo comma dell'art. 13 della L.R. 29-5-1980 n. 77 sono aggiunti i seguenti quarto e quinto comma:


§ 4.1.95 - L.R. 20 dicembre 1993, n. 100. [1]

Modifiche della L.R. 29-5-1980, n. 77 relativa a norme concernenti le associazioni di produttori agricoli nella Regione e relative unioni.

(B.U. 30 dicembre 1993, n. 79).

 

Art. 1.

     L'art. 7 della legge 29-5-1980 n. 77 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Dopo l'art. 7 della L.R. 29-5-1980 n. 77 è inserito il seguente art. 7 bis:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     Dopo il terzo comma dell'art. 13 della L.R. 29-5-1980 n. 77 sono aggiunti i seguenti quarto e quinto comma:

     (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.