Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 19/07/1983 |
Numero: | 56 |
Sommario |
Art. 1. Provvidenze. |
Art. 2. Anticipazione delle agevolazioni. |
Art. 3. Presentazione delle domande e concessione delle provvidenze. |
Art. 4. Garanzie. |
Art. 5. Parametri. |
Art. 6. Regime del ripristino delle opere di bonifica. |
Art. 7. Consorzi di difesa - Riconoscimento e vigilanza. |
Art. 8. (Abrogato) |
Art. 9. Ulteriori attribuzioni della Giunta Regionale. |
Art. 10. Modifiche alla legislazione regionale. |
Art. 11. Decorrenza - Abrogazione. |
Art. 12. Finanziamenti. |
Art. 13. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del corrente anno sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte [...] |
§ 4.1.46 - L.R. 19 luglio 1983, n. 56. [1]
Norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende agricole e per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica integrale e montana colpite da calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale.
Art. 1. Provvidenze.
Le Province provvedono ad effettuare:
a) la delimitazione del territorio danneggiato;
b) la quantificazione e la valutazione dei danni;
c) l'individuazione delle provvidenze da applicare fra quelle previste dall'articolo 3 della
La documentazione di cui al comma precedente deve pervenire alla Giunta Regionale Dipartimento Agricoltura e Foreste - entro il termine di 40 giorni dalla cessazione dell'evento dannoso.
La Giunta Regionale entro sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, approva la proposta di declaratoria di eccezionalità dell'evento stesso ed individua le provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 3 della
Art. 2. Anticipazione delle agevolazioni.
La Regione, con provvedimento della Giunta regionale può anticipare a titolo di pronto intervento i contributi previsti dall'art. 3 - II comma - lettera a) della
A seguito del riconoscimento da parte del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, del carattere di eccezionalità dell'evento dannoso la Regione, con provvedimento della Giunta Regionale, può anticipare gli interventi contributivi previsti dall'articolo 3 - II comma, lettere b) ed e) - della
Art. 3. Presentazione delle domande e concessione delle provvidenze.
Le domande per la concessione alle aziende agricole delle agevolazioni contributive o creditizie previste dalla
Nel caso di richiesta di agevolazioni creditizie, copia della domanda deve essere inviata anche all'istituto di credito, prescelto per il finanziamento.
Gli enti delegati, ai sensi dell'articolo 3 della
La giunta regionale con propria deliberazione ripartisce le provvidenze previste dalla presente legge tra gli enti di cui al primo e al terzo comma. Nei casi di cui al primo comma le province provvedono alla successiva liquidazione alle aziende agricole [5].
Le disponibilità finanziarie relative al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, con provvedimento della Giunta regionale, vengono assegnate agli enti delegati, di cui all'articolo 3 della
Alla liquidazione, in favore delle aziende agricole e delle cooperative, delle agevolazioni contributive provvedono le Province. La Giunta Regionale provvede alla liquidazione dei contributi agli enti delegati di cui all'articolo 3 della
Art. 4. Garanzie.
Le operazioni di mutuo di cui alla presente legge sono assistite dalla garanzia sussidiaria del «Fondo interbancario di garanzia» di cui all'art. 36 della
Art. 5. Parametri.
La Giunta regionale ai fini dell'applicazione della presente legge, determina l'ammontare dei capitali di conduzione per le principali colture
- ettaro e le principali spese di trasformazione cui fare riferimento nella
concessione delle agevolazioni previste.
L'entità della spesa necessaria per il ripristino delle strutture danneggiate viene determinata applicando i prezziari regionali in vigore.
Art. 6. Regime del ripristino delle opere di bonifica.
Per il ripristino delle opere di bonifica disciplinato dalla presente legge si applicano le norme della
Art. 7. Consorzi di difesa - Riconoscimento e vigilanza.
I consorzi di difesa e gli altri organismi di cui all'art. 10, secondo comma, della
Il Consiglio regionale provvede all'approvazione degli Statuti con facoltà di apportarvi modifiche ai fini della rispondenza agli articoli 15, 17, 19 e 20 della
La Giunta regionale provvede alla vigilanza sui consorzi.
(Abrogato) [7].
Art. 9. Ulteriori attribuzioni della Giunta Regionale. [8]
La Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui agli articoli 3, terzo comma, 11, terzo comma della
Art. 10. Modifiche alla legislazione regionale.
La lettera f) dell'art. 4, primo comma, della
«f) le funzioni relative al riconoscimento dei centri di contabilità di cui agli artt. 35, 36 e 37 della L.R. 7-9-1977, n. 71 e delle associazioni zootecniche di cui alla L.R. 29-1-1977, n. 12; al riconoscimento delle unioni ed associazioni di cui alla legge 20-10-1978, n. 674, al riconoscimento dei consorzi e degli altri organismi di cui all'art. 10 della legge 15-10-1981, n. 590».
La lettera h) dell'art. 4, primo comma, della
«h) la delimitazione del territorio danneggiato da calamità naturali e da avversità atmosferiche; la specificazione e la concessione delle relative provvidenze».
«b) [9]».
Art. 11. Decorrenza - Abrogazione.
E' abrogata la
Le disposizioni relative alla concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 2 della presente legge e dall'art. 1, secondo comma, lett. a) e b) della
Art. 12. Finanziamenti.
Al finanziamento degli oneri previsti dalla presente legge si provvede come segue:
- per il concorso sugli interessi di cui all'art. 2 con i fondi di cui al cap. 19040 del bilancio del corrente esercizio la cui denominazione è modificata nel modo seguente:
«Fondo regionale per le calamità naturali in agricoltura concorso sugli interessi per la ricostruzione dei capitali di conduzione e per la provvista dei capitali d'esercizio di cui all'art. 1, lett. b) e c), 2° comma della legge 15-10-1981, n. 590 (L.R. n. 56/83)»;
- per i contributi di cui all'art. 2 con i fondi di cui al cap. 19060 del bilancio del corrente esercizio la cui denominazione è modificata nel modo seguente:
«Fondo regionale per le calamità naturali in agricoltura - Contributi per gli interventi previsti dall'art. 1, lettere a), b) e d) 2° comma della legge 15-10-1981, n. 590 (L.R. n. 56/83)»;
- per gli interventi a favore di consorzi di cui all'art. 3 con i fondi di cui al cap. 19070 che viene istituito nel bilancio del corrente esercizio con la variazione di cui al successivo art. 13;
- per gli interventi diretti al ripristino delle opere di bonifica sarà provveduto a partire dal 1984 con le leggi di bilancio.
Gli oneri per gli anni successivi al 1983 derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai corrispondenti capitoli nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte dalle singole leggi di bilancio.
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del corrente anno sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte «spesa».
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 70 della
[2] Articolo così sostituito con
[3] Articolo così sostituito con
[4] Comma così modificato dall’art. 18 della
[5] Comma così sostituito dall’art. 18 della
[6] Articolo così sostituito con
[7] Articolo abrogato con L.R. 2 marzo 1987, art. 4.
[8] Titolo così modificato con
[9] Lettera abrogata con