§ 4.1.36 - L.R. 29 ottobre 1981, n. 80 [2].
Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 7-9-77, n. 71: «Norme per l'attuazione delle direttive CEE, n. 159, 160 e 161 del 17-4-72 e n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:29/10/1981
Numero:80


Sommario
Art. 1.      Le quote assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 10 della legge 10- 5-76, n. 352 sono devolute limitatamente agli importi non utilizzati per carenza di domande, agli interventi previsti dagli [...]
Art. 2.      Per il finanziamento dei piani di sviluppo, con i fondi resi disponibili ai sensi dell'art. 1 della presente legge, può essere concesso a richiesta degli interessati ed in alternativa ai mutui [...]
Art. 3.      (omissis).
Art. 4.      (omissis).
Art. 5.      (omissis).
Art. 6.      (omissis).
Art. 7.      Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, purché non in contrasto con essa, si applicano le norme di cui alla L.R. 7-9-77, n. 71.
Art. 8.      Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con i fondi appositamente destinati dalle singole leggi di bilancio mediante il prelievo dagli [...]


§ 4.1.36 - L.R. 29 ottobre 1981, n. 80 [1] [2].

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 7-9-77, n. 71: «Norme per l'attuazione delle direttive CEE, n. 159, 160 e 161 del 17-4-72 e n. 268 del 28-4-74 recepito con leggi statali 153/75 e 352/76».

(B.U. 6 novembre 1981, n. 58)

 

Art. 1.

     Le quote assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 10 della legge 10- 5-76, n. 352 sono devolute limitatamente agli importi non utilizzati per carenza di domande, agli interventi previsti dagli artt. 14 e 18 della legge 9-5-1975, n. 153 per l'attuazione dei piani di sviluppo aziendali di cui all'art. 15 della L. R. 7-9-1977, n. 71.

 

     Art. 2.

     Per il finanziamento dei piani di sviluppo, con i fondi resi disponibili ai sensi dell'art. 1 della presente legge, può essere concesso a richiesta degli interessati ed in alternativa ai mutui di cui all'art. 15 la L.R. 7-9-77, n. 71, un contributo in conto capitale per l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture nella misura massima del 40% della spesa ammessa, elevabile al 45% nei territori a rilevante depressione economica di cui alla legge 614/66 ed al 50% in quelli dichiarati montani o svantaggiati ai sensi della direttiva CEE 268/75 ed un contributo per l'acquisizione delle dotazioni nella misura massima del 25% della spesa ammessa, elevabile al 30% nei territori a rilevante depressione economica di cui alla legge 614/66 ed al 35% in quelli dichiarati montani o svantaggiati ai sensi della direttiva CEE 268/75.

     I contributi in conto capitale di cui al precedente comma non potranno comunque essere superiori a quelli equivalenti alla attualizzazione del concorso negli interessi previsto dalla L.R. n. 71/77.

 

     Art. 3.

     (omissis).

 

     Art. 4.

     (omissis).

 

     Art. 5.

     (omissis).

 

     Art. 6.

     (omissis).

 

     Art. 7.

     Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, purché non in contrasto con essa, si applicano le norme di cui alla L.R. 7-9-77, n. 71.

 

     Art. 8.

     Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con i fondi appositamente destinati dalle singole leggi di bilancio mediante il prelievo dagli stanziamenti complessivi previsti per gli interventi di cui all'art. 1 iscritti in bilancio e non impegnati alla data del 31-12-1980.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Le parti omesse nella presente legge sono state riportate in modifica alla L.R. 7 settembre 1977, n. 71.