Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.7 polizia urbana e rurale |
Data: | 11/12/2007 |
Numero: | 65 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 12/2006 |
Art. 2. Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r. 12/2006 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 12/2006 |
§ 3.7.11 - L.R. 11 dicembre 2007, n. 65. [1]
Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale).
(B.U. 14 dicembre 2007, n. 41)
Art. 1. Modifiche all’articolo 10 della
1. Il comma 1 dell’articolo 10 della
“1. La Regione programma e realizza le attività formative di propria competenza di cui agli articoli 17 e 20 avvalendosi della fondazione Scuola interregionale di polizia locale di cui all’articolo 10 bis.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 10 della
“3. Le attività formative possono essere programmate e realizzate anche in collaborazione con gli enti locali, previa convenzione che può prevedere la gestione delle attività da parte degli enti medesimi e l’attribuzione ad essi delle risorse finanziarie necessarie.”.
Art. 2. Inserimento dell’articolo 10 bis nella
1. Dopo l’articolo 10 della
“Art. 10 bis. Fondazione Scuola interregionale di polizia locale
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 51 dello Statuto, aderisce alla fondazione denominata Scuola interregionale di polizia locale già costituita dal Comune di Modena, in qualità di socio fondatore unitamente alle Regioni Emilia-Romagna e Liguria.
2. Attraverso la fondazione, che ha quale scopo principale la gestione della Scuola interregionale di polizia locale con sede in Modena, la Regione persegue la finalità di sviluppare le attività di formazione del personale appartenente alla polizia locale, contribuendo alla diffusione di criteri omogenei di intervento nei diversi contesti regionali e delle esperienze innovative sviluppate dalle strutture di polizia locale; persegue inoltre lo sviluppo delle attività di ricerca nella materia.
3. L’adesione di cui al comma 1 è perfezionata a seguito dell’approvazione dello Statuto della fondazione da parte del Consiglio regionale con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale.
4. La Regione partecipa al fondo di dotazione della fondazione con un conferimento di euro 200.000,00. Annualmente, sulla base del piano delle attività formative adottato dalla fondazione, la Regione individua le attività formative di proprio interesse ed attribuisce al fondo di gestione della fondazione le risorse necessarie nei limiti delle disponibilità autorizzate dalla legge di bilancio.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutti gli adempimenti necessari a perfezionare l’adesione della Regione alla fondazione.
Art. 3. Modifiche all’articolo 24 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della
“2 bis. Nell’ambito delle risorse per l’anno 2007 individuate al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per il conferimento al fondo di dotazione della fondazione Scuola interregionale di polizia locale cui si fa fronte mediante le seguente variazione al bilancio annuale 2007 per competenza e cassa di uguale importo:
Anno 2007 in diminuzione:
UPB 112 "Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - Spese correnti", per euro 200.000,00;
in aumento: UPB 143 "Istituzione e sviluppo enti, agenzie e società regionali – Spese di investimento", per euro 200.000,00.
2 ter. Al contributo annuale per le attività della fondazione Scuola interregionale di polizia locale, decorrente dall’esercizio 2008, stimato in euro 360.000,00 per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse stanziate sulla UPB 112 "Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - Spese correnti.
2 quater. Agli ulteriori oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, stimati in euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse stanziate sulla UPB 112 "Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - Spese correnti".”.
[1] Abrogata dall'art. 5 della