Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali |
Data: | 30/05/2011 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al preambolo della l.r. 21/2010 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 21/2010 |
Art. 3. Inserimento dell’articolo 49 bis nella l.r. 21/2010 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 50 della l.r. 21/2010 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 21/2010 |
Art. 6. Inserimento dell’articolo 51 bis nella l.r. 21/2010 |
Art. 7. Modifiche all’articolo 53 della l.r. 21/2010 |
Art. 8. Norme finali |
§ 3.5.133 - L.R. 30 maggio 2011, n. 20.
Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).
(B.U. 1 giugno 2011, n. 24)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere b) e m), dello Statuto;
Visto il
Vista la
Considerato quanto segue:
1. L’articolo 22 del
a) rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale;
b) ubicazione delle sale e arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi;
c) livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature;
d) esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale.
2. L’esercizio cinematografico rientra nella materia promozione ed organizzazione di attività culturali, a legislazione concorrente, nell’ambito della quale, le regioni, nell’esercitare legittimamente la propria potestà normativa in materia, devono attenersi ai principi fondamentali contenuti nella normativa statale di riferimento;
3. La volontà di considerare la presenza dei cinema sul territorio regionale, specie nei centri storici, quale presidio prioritario rivolto all’accrescimento culturale della comunità, attraverso la previsione di una specifica azione che integri il piano della cultura, disciplinato dalla
4. L’opportunità di prevedere una differenziazione della tipologia di struttura cinematografica multisala, che consenta una classificazione rispondente alle esigenze del mercato, specie nei centri storici, per diversificare l’offerta cinematografica e fornire agli esercenti nuove opportunità di avvio di imprese nel rispetto della normativa nazionale in materia di programmazione dell’esercizio cinematografico e di governo del territorio;
5. La necessità di apportare modifiche alla
6. La necessità di prevedere l’autorizzazione anche per le sale cinematografiche con capienza inferiore a settecento posti e per le piccole multisala, qualora queste siano localizzate nel medesimo immobile o contigue o comunque configuranti una medesima struttura e qualora nella composizione della società richiedente siano presenti soggetti che hanno trasferito posti cinema nei cinque anni antecedenti la presentazione dell’istanza;
7. Per le grandi multisala gli indicatori tengono conto dell’ubicazione, in relazione alla vivibilità dell’area, intesa come presenza di spazi o servizi culturali, educativi e di socializzazione per la collettività;
8. La necessità che la Regione provveda annualmente all’aggiornamento del numero dei posti autorizzabili a livello di ciascuna provincia, anche attraverso l’istituzione del sistema della rete distributiva delle sale cinematografiche della Toscana.
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche al preambolo della
1. Al punto 11 del preambolo della
Art. 2. Modifiche all’articolo 4 della
1. Dopo la lettera n) del comma 2 dell’articolo 4 della
“n bis) le linee guida di intervento per la salvaguardia e la valorizzazione del ruolo sociale dei piccoli cinema per la comunità, con l’obiettivo di promuovere una specifica azione contro la desertificazione dei centri storici e per la qualificazione della loro vivibilità.”.
Art. 3. Inserimento dell’articolo 49 bis nella
1. Dopo l’articolo 49 della
“Art. 49 bis. Particolari tipologie strutturali cinematografiche
1. Nel rispetto dell’articolo 22 (Apertura di sale cinematografiche) del
a) piccola multisala: multisala comprendente un massimo di quattro sale, per un numero complessivo di posti non superiore a settecento;
b) media multisala: multisala comprendente da cinque ad un massimo di otto sale;
c) grande multisala: multisala comprendente più di otto sale.”.
Art. 4. Modifiche all’articolo 50 della
1. Al comma 1 dell’articolo 50 della
“settecento posti o che la tipologia strutturale cinematografica rientri fra le medie e le grandi multisala.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 50 della
“1 bis. L’autorizzazione di cui al comma 1, è richiesta inoltre per le sale cinematografiche con capienza inferiore a settecento posti e per le piccole multisala:
a) qualora siano localizzate nel medesimo immobile o contigue o comunque configuranti una medesima struttura;
b) qualora nella composizione della società richiedente siano presenti soggetti che hanno trasferito posti cinema nei cinque anni antecedenti la presentazione dell’istanza, ovvero soggetti che abbiano un qualsiasi rapporto societario con essi, tale condizione si applica anche alle imprese individuali.
1 ter. Ai fini dell’individuazione degli indicatori di cui all’articolo 51, comma 1, sono considerati anche i posti cinema delle strutture non soggette ad autorizzazione.
Per tali posti è previsto il divieto di accorpamento con altri posti cinema tale da configurare una struttura di tipologia diversa dalla piccola multisala.”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 50 della
“2 bis. Ai fini dell’autorizzazione all’apertura di grandi multisala, il comune territorialmente competente indice la conferenza dei servizi ai sensi dell’articolo 28 della
2 ter. Per le medie e grandi multisala l’autorizzazione, rilasciata a seguito della conferenza di servizi, può essere condizionata da prescrizioni vincolanti volte a garantire un utilizzo della struttura anche a fini culturali, educativi e di socializzazione da parte della collettività.”.
4. Al comma 7 dell’articolo 50 della
Art. 5. Modifiche all’articolo 51 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 51 della
“1 bis. Per le medie e grandi multisala gli indicatori tengono conto, fermo restando il tassativo rispetto degli indicatori di cui al comma 1, anche dell’ubicazione, particolarmente in relazione alla vivibilità dell’area, intesa come presenza di spazi e servizi culturali, educativi e di socializzazione per la collettività.
1 ter. Per le grandi multisala gli indicatori regionali prevedono la distanza di almeno quindici chilometri in linea l’aria da ogni altra struttura cinematografica presente sul territorio.
1 quater. La Regione ogni anno verifica a livello di ciascuna provincia il numero dei posti autorizzabili; nel caso in cui il quoziente provinciale risulti superiore al quoziente regionale, i posti cinema resisi disponibili a seguito di chiusure vengono comunque mantenuti al fine di garantire il numero complessivo di posti a livello provinciale presenti nell’anno precedente.
1 quinquies. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 53, definisce gli indicatori regionali di cui ai commi 1 e 1 bis, nonché le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 quater.”.
Art. 6. Inserimento dell’articolo 51 bis nella
1. Dopo l’articolo 51 della
“Art. 51 bis. Sistema della rete distributiva
1. Ai fini del calcolo degli indicatori di cui all’articolo 51, è istituito il sistema informativo della rete distributiva delle sale cinematografiche della Toscana.
2. Il sistema informativo di cui al comma 1, viene aggiornato annualmente a seguito dell’acquisizione dei dati ufficiali rilasciati dai titolari dei dati stessi.
3. Il sistema informativo di cui al comma 1, fa parte del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni di cui alla
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le fonti informative del sistema e sono definite le relative modalità operative di organizzazione e di funzionamento.”.
Art. 7. Modifiche all’articolo 53 della
1. Dopo la lettera t) del comma 2 dell’articolo 53 della
“t bis) gli indicatori di cui al comma 1 e 1 bis dell’articolo 51;
t ter) le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 quater dell’articolo 51.”
Art. 8. Norme finali
1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.
2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011.
3. La Giunta regionale effettua entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge la verifica del suo stato di attuazione, ai fini della salvaguardia dell’offerta culturale con particolare riferimento alle sale cinematografiche, alle piccole multisala ed al cinema d’essai e ne dà comunicazione al Consiglio regionale.