Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 formazione professionale, ricerca scientifica |
Data: | 24/12/2003 |
Numero: | 65 |
§ 3.3.55 - L.R. 24 dicembre 2003, n. 65.
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).
(B.U. 2 gennaio 2004, n. 1).
Art. 1. Sostituzione dell’articolo 22 bis della
L’articolo 22 bis della
“Art. 22 bis. Regolamento regionale in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro.
1. Con regolamento regionale, al fine di garantire l’uniformità e la semplificazione delle modalità di incontro fra domanda e offerta di lavoro nel sistema regionale dei servizi per l’impiego, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, sono definiti in particolare:
a) l’attuazione e le modalità di gestione dell’elenco anagrafico e della scheda professionale;
b) i criteri e le procedure per l.accertamento dello stato di disoccupazione;
c) gli indirizzi operativi per la verifica della conservazione, della perdita e della sospensione dello stato di disoccupazione;
d) le modalità di assunzione dei lavoratori e gli obblighi di comunicazione a carico dei datori di lavoro.”
Art. 2. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.