Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 formazione professionale, ricerca scientifica |
Data: | 29/10/1997 |
Numero: | 78 |
Sommario |
Artt. 1. - 7. |
Art. 8. 1. L'art. 8 della L.R. 70/1994 è abrogato |
Art. 9. |
§ 3.3.26 - L.R. 29 ottobre 1997, n. 78.
L.R. 31 agosto 1994, n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale" e L.R. 17 luglio 1989, n. 45 "Norme per l'esercizio di funzioni in materia di orientamento professionale". Modifiche. [1]
(B.U. 5 novembre 1997, n. 40). [2]
Capo I
MODIFICHE DELLA L.R. 31 AGOSTO 1994, N. 70
1. L'art. 8 della
2. Fino al 31 dicembre 1997 restano operanti i Centri di interesse regionale già disciplinati dall'abrogato art. 8, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge [5].
3. La Regione, fino e non oltre il termine fissato dal comma 2, potrà procedere ad affidare al C.I.R. Ulteriori interventi, in conformità con il vigente Piano regionale triennale per la formazione professionale.
Capo II
"NORMA PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI IN MATERIA DI ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE"
[1] Come da errata corrige pubblicato sul B.U. n. 7 del 19 febbraio 1998.
[2] Legge abrogata dall’art. 33 della
[3] Modificano ed integrano la 31 agosto 1994, n. 70.
[4] Come da errata corrige pubblicato sul B.U. n. 7 del 19 febbraio 1998.
[5] Come da errata corrige pubblicato sul B.U. n. 7 del 19 febbraio 1998.
[6] Sostituisce l'art. 3 della