Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 14/06/2011 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 41/2005 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 55 della l.r. 41/2005 |
Art. 3. Inserimento dell’articolo 55 bis nella l.r. 41/2005 |
Art. 4. Termine per l’approvazione dei regolamenti |
§ 3.2.147 - L.R. 14 giugno 2011, n. 23.
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
(B.U. 22 giugno 2011, n. 27)
PREAMBOLO
Il Consiglio Regionale
Visto l’articolo 117, quarto comma 4, della Costituzione;
Visto l’articolo 42 dello Statuto regionale;
Vista la
Considerato quanto segue:
1. L’articolo 20, comma 3, della
2. Per esigenze di razionalità organizzativa e per rimarcare la differenza tra funzioni di regolazione e funzioni gestionali, è opportuno cassare il riferimento alla zonalità, lasciando al regolamento di attuazione di cui all’articolo 62 della medesima
3. L’articolo 55 della
4. Il piano integrato sociale regionale (PISR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 31 ottobre 2007, n. 113, al punto 7.10, ricorda che la Scuola nazionale cani guida per ciechi e la Stamperia Braille, trasferite alla Regione, a seguito dell’entrata in vigore del
5. E’ opportuno, anche alla luce della citata previsione del PISR, integrare l’elenco dell’articolo 55, comma 2, della
6. E’ necessario, inoltre, rinviare ad appositi regolamenti la disciplina, in particolare:
a) delle modalità di assegnazione dei cani guida, nonché dell’organizzazione e gestione dei corsi di orientamento, mobilità ed autonomia personale, per quanto riguarda la Scuola nazionale cani guida per ciechi;
b) dell’attività di trascrizione dei testi scolastici per studenti, nonché di ristampa di opere appartenenti al relativo catalogo, per quanto riguarda la Stamperia Braille.
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 20 della
1. Il comma 3 dell’articolo 20 della
“3. Per l’esercizio della funzione di autorizzazione di cui al comma 2, il comune si avvale di apposita commissione multidisciplinare, costituita dall’azienda unità sanitaria locale, composta da operatori con professionalità sanitarie, sociali e tecniche.”.
Art. 2. Modifiche all’articolo 55 della
1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell’articolo 55 della
“h bis) la tutela ed il sostegno a favore della disabilità visiva, nonché la realizzazione di progetti innovativi, volti al recupero dell’autonomia personale ed al sostegno delle persone disabili, anche tramite animali da compagnia ovvero attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie.”.
Art. 3. Inserimento dell’articolo 55 bis nella
1. Dopo l’articolo 55 della
“Art. 55 bis. Scuola nazionale cani guida per ciechi e Stamperia Braille
1. Le politiche individuate all’articolo 55, comma 2, lettera h bis), sono realizzate dalla Regione in particolare attraverso la Scuola nazionale cani guida per ciechi e la Stamperia Braille.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale provvede, con appositi regolamenti, a disciplinare in particolare :
a) le modalità di assegnazione dei cani guida, nonché l’organizzazione e gestione dei corsi di orientamento, mobilità ed autonomia personale, per quanto riguarda la Scuola nazionale cani guida per ciechi;
b) l’attività di trascrizione dei testi scolastici per studenti, nonché di ristampa di opere appartenenti al relativo catalogo, per quanto riguarda la Stamperia Braille.”.
Art. 4. Termine per l’approvazione dei regolamenti
1. I regolamenti di cui all’articolo 55 bis, comma 2, sono emanati entro duecentodieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge.