§ 3.2.104 - L.R. 22 ottobre 2004, n. 57.
Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all’articolo 9 della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:22/10/2004
Numero:57


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all’articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72).
Art. 2.  Modifica all’articolo 15 della l.r. 42/2002.
Art. 3.  Modifica all’articolo 17 della l.r. 42/2002.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 3.2.104 - L.R. 22 ottobre 2004, n. 57.

Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all’articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72).

(B.U. 2 novembre 2004, n. 42).

 

Art. 1. Modifica all’articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all’articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72).

     1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 42/2002 dopo le parole “per le quali le associazioni stesse dimostrano attitudine e capacità operativa” sono aggiunte le seguenti: “anche indipendentemente dall’attività prevalente indicata ai sensi dell’articolo 9, comma 2”.

 

     Art. 2. Modifica all’articolo 15 della l.r. 42/2002.

     1. Al comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 42/2002, le parole “Con il regolamento di esecuzione previsto dall’articolo 17, comma 1, la Giunta regionale disciplina le modalità di designazione dei membri della Consulta” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di esecuzione previsto dall’articolo 17, comma 1, si disciplinano le modalità di designazione dei membri della Consulta”.

 

     Art. 3. Modifica all’articolo 17 della l.r. 42/2002.

     1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 42/2002, le parole “La Giunta regionale approva un regolamento, previo parere della Commissione consiliare competente, con il quale definisce le modalità di designazione dei membri della Consulta” sono sostituite dalle seguenti: “E’ approvato un regolamento, con il quale si definiscono le modalità di designazione dei membri della Consulta”.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.