§ 3.2.63 - L.R. 28 dicembre 1994, n. 111.
L.R. 26-4-1993, n. 28 «Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, Enti locali ed altri enti pubblici. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:28/12/1994
Numero:111


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 1 dell'art. 9 della L.R. 26 aprile 1993, n. 28 è così sostituito:
Art. 2.      1. All'art. 17 della L.R. 26 aprile 1993, n. 28 aggiunto il seguente comma 4:


§ 3.2.63 - L.R. 28 dicembre 1994, n. 111.

L.R. 26-4-1993, n. 28 «Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, Enti locali ed altri enti pubblici. Istituzione registro regionale delle organizzazioni del volontariato». Modifiche.

(B.U. 28 dicembre 1994, n. 87).

 

Art. 1.

     1. Il comma 1 dell'art. 9 della L.R. 26 aprile 1993, n. 28 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. All'art. 17 della L.R. 26 aprile 1993, n. 28 aggiunto il seguente comma 4:

     (Omissis).

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.