§ 3.2.31 - L.R. 16 ottobre 1989, n. 66.
Florentia Auxilia - Mostra convegno sui progressi scientifici e tecnici a favore dei disabili.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:16/10/1989
Numero:66


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Contenuto della mostra-convegno.
Art. 3.  Comitato organizzatore e Comitato tecnico scientifico.
Art. 4.  Sede della mostra.
Art. 5.  Finanziamento.
Art. 6.  Funzionario delegato.
Art. 7.  Relazione - Valutazione.


§ 3.2.31 - L.R. 16 ottobre 1989, n. 66. [1]

Florentia Auxilia - Mostra convegno sui progressi scientifici e tecnici a favore dei disabili.

 

Art. 1. Finalità della legge.

     Al fine di concorrere ad assicurare il pieno diritto di ogni persona alla vita sociale e familiare, la Regione Toscana promuove ed organizza, ogni due anni con inizio dal 1990, preferibilmente nel mese di maggio, la «Mostra-convegno biennale Florentia Auxilia» dedicata alla verifica periodica dei progressi scientifici e tecnici a favore dei disabili, alle proposte, agli studi, alle ricerche, alla diffusione delle conoscenze sulle protesi e sugli ausili tecnici.

 

     Art. 2. Contenuto della mostra-convegno.

     La «Mostra-convegno biennale Florentia Auxilia» comprende:

     - l'esposizione da parte di aziende nazionali ed estere di protesi ed ausili tecnici e, comunque, di quanto può essere utile sul piano dell'ausilio;

     - giornate di studio e di dibattito sui problemi dei disabili e sui mezzi per superare eventuali situazioni di svantaggio nella società, nella famiglia, nello studio, nella formazione professionale, nel lavoro.

     La iniziativa deve svolgersi in modo che sia assicurata:

     - la partecipazione degli stessi disabili, delle associazioni che li rappresentano, degli operatori del settore, dei soggetti pubblici e privati che operano a favore dei disabili;

     - l'acquisizione e la divulgazione delle conoscenze scientifiche più recenti per il superamento delle condizioni di svantaggio determinabili da disabilità conseguenti a menomazioni fisiche psichiche sensoriali.

     La Giunta regionale cura la pubblicazione degli atti relativi alla mostra-convegno.

 

     Art. 3. Comitato organizzatore e Comitato tecnico scientifico.

     La Giunta regionale costituisce con propria deliberazione, almeno 180 giorni prima dello svolgimento di ciascuna edizione della mostra-convegno, un Comitato organizzatore ed un Comitato di consulenza tecnico scientifica.

     Il Comitato organizzatore è composto da:

     - Assessore regionale alla Sicurezza Sociale,

     - Assessore regionale alla Sanità,

     - Assessore regionale all'industria, lavoro, casa, edilizia sociale, emigrazione, immigrazione,

     - Assessore regionale ai trasporti e loro infrastrutture,

     - Assessore pianificazione territoriale e urbanistica,

     - Assessore regionale alla cultura, beni culturali, scuola, Università e ricerca,

     - Componenti la IV Commissione consiliare «Sanità e sicurezza sociale»,

     - Presidente della delegazione regionale dell'Anci o suo delegato,

     - Presidente dell'U.R.P.T. o suo delegato,

     - Rappresentante del Ministero della Sanità,

     - Rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale,

     - 6 delegati, appartenenti alle Associazioni di categoria degli invalidi, designati dalla Consulta regionale degli handicappati,

     - 3 delegati appartenenti alle Associazioni del volontariato, designati dalla Consulta regionale del volontariato,

     - 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori CGIL-CISL-UIL,

     - Presidente della Unione regionale delle Camere di Commercio della Toscana o suo delegato.

     Il Comitato organizzatore nomina tra i propri membri un Comitato esecutivo per la gestione tecnica e amministrativa della mostra-convegno, composto da 5 membri, di cui almeno un Assessore della Giunta regionale toscana o un membro della IV Commissione consiliare «Sanità e Sicurezza Sociale», con funzioni di Presidente, ed un rappresentante della Consulta regionale degli handicappati.

     Il Comitato esecutivo si avvale dell'assistenza del personale dei Dipartimenti e Servizi della Regione Toscana.

     A tal fine la Giunta regionale costituisce un apposito gruppo di lavoro tra il personale dei Dipartimenti regionali competenti nelle materie oggetto di ciascuna edizione della mostra-convegno.

     Il Comitato di consulenza tecnico scientifica per lo svolgimento della mostra-convegno è composto dai rappresentanti di ciascuno dei seguenti enti o organismi:

     - Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena;

     - Consiglio nazionale delle ricerche;

     - Associazione delle categorie degli invalidi, mediante designazione da parte della Consulta regionale degli handicappati;

     - Unità sanitarie locali della Toscana, con individuazione su base provinciale;

     - Provveditorati agli studi della Toscana;

     - Sovrintendenza scolastica della Toscana;

     - I.R.R.S.A.E.

     La Giunta regionale stabilisce con il provvedimento di cui al 1° comma il numero dei componenti il Comitato tecnico scientifico.

     La partecipazione ai lavori del Comitato organizzatore, del Comitato esecutivo e del Comitato di consulenza tecnico-scientifica è a titolo gratuito.

 

     Art. 4. Sede della mostra.

     La mostra-convegno si svolgerà in Firenze nei padiglioni siti nella «Fortezza da Basso» o in altra sede individuata dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 5. Finanziamento.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, decorrente dal 1990, si fa fronte, a partire da tale anno, con la legge di bilancio, utilizzando allo scopo lo stanziamento che sarà iscritto sul capitolo corrispondente al Cap. 17100 del bilancio 1989 relativo a: «Oneri sostenuti dalla Regione per attività inerenti i servizi di sicurezza sociale ivi comprese indagini epidemiologiche, registri tumori, vaccini, organizzazione e partecipazione convegni seminari ecc. interventi sanitari nelle emergenze e scheda nosologica unificata.

 

     Art. 6. Funzionario delegato.

     La Giunta regionale in occasione di ciascuna edizione nomina il funzionario delegato ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 4-12-1978, n. 73 «Disciplina delle aperture di credito per il pagamento delle spese regionali», in favore del quale autorizza l'apertura di credito presso la Tesoreria regionale.

     Il funzionario delegato deve rendicontare, a norma della legge regionale 4-12-1978, n. 73, tutte le spese sostenute in base all'art. 3, comma 2°.

 

     Art. 7. Relazione - Valutazione.

     Il Comitato organizzatore, entro 180 giorni dal termine di ciascuna manifestazione, inoltra una documentata relazione alla Giunta regionale che procede alla valutazione dei risultati della mostra-convegno anche in rapporto all'efficienza e all'efficacia dell'iniziativa.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.