Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 16/10/1989 |
Numero: | 66 |
Sommario |
Art. 1. Finalità della legge. |
Art. 2. Contenuto della mostra-convegno. |
Art. 3. Comitato organizzatore e Comitato tecnico scientifico. |
Art. 4. Sede della mostra. |
Art. 5. Finanziamento. |
Art. 6. Funzionario delegato. |
Art. 7. Relazione - Valutazione. |
§ 3.2.31 - L.R. 16 ottobre 1989, n. 66. [1]
Florentia Auxilia - Mostra convegno sui progressi scientifici e tecnici a favore dei disabili.
Art. 1. Finalità della legge.
Al fine di concorrere ad assicurare il pieno diritto di ogni persona alla vita sociale e familiare, la Regione Toscana promuove ed organizza, ogni due anni con inizio dal 1990, preferibilmente nel mese di maggio, la «Mostra-convegno biennale Florentia Auxilia» dedicata alla verifica periodica dei progressi scientifici e tecnici a favore dei disabili, alle proposte, agli studi, alle ricerche, alla diffusione delle conoscenze sulle protesi e sugli ausili tecnici.
Art. 2. Contenuto della mostra-convegno.
La «Mostra-convegno biennale Florentia Auxilia» comprende:
- l'esposizione da parte di aziende nazionali ed estere di protesi ed ausili tecnici e, comunque, di quanto può essere utile sul piano dell'ausilio;
- giornate di studio e di dibattito sui problemi dei disabili e sui mezzi per superare eventuali situazioni di svantaggio nella società, nella famiglia, nello studio, nella formazione professionale, nel lavoro.
La iniziativa deve svolgersi in modo che sia assicurata:
- la partecipazione degli stessi disabili, delle associazioni che li rappresentano, degli operatori del settore, dei soggetti pubblici e privati che operano a favore dei disabili;
- l'acquisizione e la divulgazione delle conoscenze scientifiche più recenti per il superamento delle condizioni di svantaggio determinabili da disabilità conseguenti a menomazioni fisiche psichiche sensoriali.
La Giunta regionale cura la pubblicazione degli atti relativi alla mostra-convegno.
Art. 3. Comitato organizzatore e Comitato tecnico scientifico.
La Giunta regionale costituisce con propria deliberazione, almeno 180 giorni prima dello svolgimento di ciascuna edizione della mostra-convegno, un Comitato organizzatore ed un Comitato di consulenza tecnico scientifica.
Il Comitato organizzatore è composto da:
- Assessore regionale alla Sicurezza Sociale,
- Assessore regionale alla Sanità,
- Assessore regionale all'industria, lavoro, casa, edilizia sociale, emigrazione, immigrazione,
- Assessore regionale ai trasporti e loro infrastrutture,
- Assessore pianificazione territoriale e urbanistica,
- Assessore regionale alla cultura, beni culturali, scuola, Università e ricerca,
- Componenti la IV Commissione consiliare «Sanità e sicurezza sociale»,
- Presidente della delegazione regionale dell'Anci o suo delegato,
- Presidente dell'U.R.P.T. o suo delegato,
- Rappresentante del Ministero della Sanità,
- Rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale,
- 6 delegati, appartenenti alle Associazioni di categoria degli invalidi, designati dalla Consulta regionale degli handicappati,
- 3 delegati appartenenti alle Associazioni del volontariato, designati dalla Consulta regionale del volontariato,
- 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori CGIL-CISL-UIL,
- Presidente della Unione regionale delle Camere di Commercio della Toscana o suo delegato.
Il Comitato organizzatore nomina tra i propri membri un Comitato esecutivo per la gestione tecnica e amministrativa della mostra-convegno, composto da 5 membri, di cui almeno un Assessore della Giunta regionale toscana o un membro della IV Commissione consiliare «Sanità e Sicurezza Sociale», con funzioni di Presidente, ed un rappresentante della Consulta regionale degli handicappati.
Il Comitato esecutivo si avvale dell'assistenza del personale dei Dipartimenti e Servizi della Regione Toscana.
A tal fine la Giunta regionale costituisce un apposito gruppo di lavoro tra il personale dei Dipartimenti regionali competenti nelle materie oggetto di ciascuna edizione della mostra-convegno.
Il Comitato di consulenza tecnico scientifica per lo svolgimento della mostra-convegno è composto dai rappresentanti di ciascuno dei seguenti enti o organismi:
- Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena;
- Consiglio nazionale delle ricerche;
- Associazione delle categorie degli invalidi, mediante designazione da parte della Consulta regionale degli handicappati;
- Unità sanitarie locali della Toscana, con individuazione su base provinciale;
- Provveditorati agli studi della Toscana;
- Sovrintendenza scolastica della Toscana;
- I.R.R.S.A.E.
La Giunta regionale stabilisce con il provvedimento di cui al 1° comma il numero dei componenti il Comitato tecnico scientifico.
La partecipazione ai lavori del Comitato organizzatore, del Comitato esecutivo e del Comitato di consulenza tecnico-scientifica è a titolo gratuito.
Art. 4. Sede della mostra.
La mostra-convegno si svolgerà in Firenze nei padiglioni siti nella «Fortezza da Basso» o in altra sede individuata dalla Giunta Regionale.
Art. 5. Finanziamento.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, decorrente dal 1990, si fa fronte, a partire da tale anno, con la legge di bilancio, utilizzando allo scopo lo stanziamento che sarà iscritto sul capitolo corrispondente al Cap. 17100 del bilancio 1989 relativo a: «Oneri sostenuti dalla Regione per attività inerenti i servizi di sicurezza sociale ivi comprese indagini epidemiologiche, registri tumori, vaccini, organizzazione e partecipazione convegni seminari ecc. interventi sanitari nelle emergenze e scheda nosologica unificata.
Art. 6. Funzionario delegato.
La Giunta regionale in occasione di ciascuna edizione nomina il funzionario delegato ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 4-12-1978, n. 73 «Disciplina delle aperture di credito per il pagamento delle spese regionali», in favore del quale autorizza l'apertura di credito presso la Tesoreria regionale.
Il funzionario delegato deve rendicontare, a norma della legge regionale 4-12-1978, n. 73, tutte le spese sostenute in base all'art. 3, comma 2°.
Art. 7. Relazione - Valutazione.
Il Comitato organizzatore, entro 180 giorni dal termine di ciascuna manifestazione, inoltra una documentata relazione alla Giunta regionale che procede alla valutazione dei risultati della mostra-convegno anche in rapporto all'efficienza e all'efficacia dell'iniziativa.
[1] Abrogata dall'art. 70 della