Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 27/03/1980 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. La presente legge in armonia con i principi contenuti nella legge regionale 7 aprile 1976 n. 15, e successive integrazioni e modificazioni e nell'ambito dell'integrazione dei servizi prevista [...] |
Art. 2. I comuni singoli o associati individuano e utilizzano le strutture atte a garantire un'adeguata assistenza sociale, infermieristica, nonché interventi di riattivazione funzionale, a favore delle [...] |
Art. 3. [2] |
Art. 4. L'aggiornamento degli operatori delle residenze sociali protette è assicurata nell'ambito del piano annuale di formazione professionale |
Art. 5. Il ricovero della persona non autosufficiente in idonea residenza sociale protetta è disposto dai comuni singoli o associati, su richiesta dell'interessato o di chi esercita la tutela o la [...] |
Art. 6. A decorrere dal 10 gennaio 1980 i comuni singoli o associati assumono a carico della quota loro assegnata per il finanziamento delle spese sanitarie di parte corrente, il costo dell'assistenza [...] |
Art. 7. [3] |
§ 3.2.11 - L.R. 27 marzo 1980, n. 20. [1]
Interventi a favore delle persone non autosufficienti.
La presente legge in armonia con i principi contenuti nella
I comuni singoli o associati individuano e utilizzano le strutture atte a garantire un'adeguata assistenza sociale, infermieristica, nonché interventi di riattivazione funzionale, a favore delle persone non autosufficienti e stipulano, ove necessario, con istituzioni pubbliche e private, apposite convenzioni, le quali devono prevedere opportune forme di controllo sulla qualità del servizio e sulla gestione degli eventuali finanziamenti pubblici.
Con l'espressione «comuni singoli o associati» s'intendono i soggetti di cui all'art. 2 della
L'aggiornamento degli operatori delle residenze sociali protette è assicurata nell'ambito del piano annuale di formazione professionale.
Il ricovero della persona non autosufficiente in idonea residenza sociale protetta è disposto dai comuni singoli o associati, su richiesta dell'interessato o di chi esercita la tutela o la potestà, accompagnata dal parere del medico di famiglia, previo accertamento della condizione di non autosufficienza psicofisica.
La richiesta di cui al comma precedente è valutata anche in relazione alla situazione del nucleo familiare ed alle condizioni socio-ambientali.
A decorrere dal 10 gennaio 1980 i comuni singoli o associati assumono a carico della quota loro assegnata per il finanziamento delle spese sanitarie di parte corrente, il costo dell'assistenza infermieristica e degli interventi di riattivazione funzionale assicurati dalle residenze sociali protette ai propri ricoverati.
La Regione determina, con la legge di approvazione del piano sanitario, l'ammontare della spesa capitaria giornaliera dell'assistenza di cui al comma precedente, tenuto conto del costo medico regionale del servizio e delle disponibilità complessive del fondo sanitario regionale.
I comuni singoli o associati, nella relazione annuale prevista dall'art. 24 della
[1] Legge abrogata dall’art. 65 della
[2] Articolo abrogato dall’allegato A della
[3] Articolo abrogato dall’allegato A della