Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 28/03/2008 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 2/2005 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 2/2005 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 2/2005 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 2/2005 |
§ 3.1.343 - L.R. 28 marzo 2008, n. 16. [1]
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali).
(B.U. 4 aprile 2008, n. 11)
Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della
1. L’articolo 1 della
“Art. 1. Finalità
1. La Regione Toscana, nell’ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità di vita, allo scopo di tutelare i cittadini, che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere, promuove la qualità della formazione degli operatori delle stesse. A tal fine, la Regione Toscana individua con la presente legge le attività di seguito denominate discipline del benessere e bio-naturali.”.
Art. 2. Modifiche all’articolo 3 della
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della
“1. L’attestato di cui all’articolo 5, comma 3, è rilasciato nell’ambito di percorsi formativi di durata almeno triennale predisposti in conformità della
Art. 3. Modifiche all’articolo 4 della
1. Il comma 4 dell’articolo 4 della
“4. La Giunta regionale, acquisito il parere tecnico del Comitato di cui al comma 1, procede:
a) alla definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo percorso formativo;
b) a compilare un elenco delle scuole, operanti nel settore, con sede in Regione Toscana;
c) ad indicare gli indici di qualità di ciascuna disciplina;
d) alla definizione dei criteri di organizzazione dell’elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali, di cui all’articolo 5, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni.”.
2. Il comma 5 dell’articolo 4 della
Art. 4. Modifiche all’articolo 5 della
1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 5 della
“1. L’elenco delle discipline del benessere e bio-naturali, istituito ai sensi dell’articolo 4, è tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:”.
2. Al comma 3 dell’articolo 5 della
[1] Abrogata dall'art. 1 della