Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 25/05/2007 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9. |
Art. 2. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 9/2007. |
Art. 3. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 9/2007. |
Art. 4. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 9/2007. |
Art. 5. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 9/2007. |
Art. 6. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 9/2007. |
§ 3.1.337 - L.R. 25 maggio 2007, n. 31.
Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti).
(B.U. 1 giugno 2007, n. 15).
Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della
1. Al comma 2 dell’articolo 1 della
Art. 2. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
2. Al comma 2 dell’articolo 3 della
3. Il comma 3 dell’articolo 3 della
“3. Gli ordini professionali e la Regione Toscana, sulla base di un protocollo di intesa:
a) definiscono i criteri sufficienti per l’ammissione all’elenco dei medici chirurghi, odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine complementari di cui all’articolo 2;
b) definiscono le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.”.
Art. 3. Modifiche all’articolo 4 della
1. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 4 della
Art. 4. Modifiche all’articolo 5 della
1. Le lettere c) ed f) del comma 1 dell’articolo 5 della
Art. 5. Modifiche all’articolo 6 della
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della
Art. 6. Modifiche all’articolo 7 della
1. Al comma 1 dell’articolo 7 delle