Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 21/10/1997 |
Numero: | 75 |
Sommario |
Art. 1. Rappresentanza legale delle gestioni liquidatorie. |
Art. 2. Disposizioni finanziarie. |
Art. 3. Compiti del Commissario Liquidatore. |
§ 3.1.132 - L.R. 21 ottobre 1997, n. 75.
Disposizioni per le gestioni liquidatorie delle soppresse Unità Sanitarie Locali.
(B.U. 29 ottobre 1997, n. 39).
Art. 1. Rappresentanza legale delle gestioni liquidatorie.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1995, ai Direttori Generali delle Aziende unità sanitarie locali istituite ai sensi del
2. Ai Direttori Generali, quali legali rappresentanti delle gestioni stralcio-liquidatorie di cui al comma 1, dell'art. 6, della
3. Ai Direttori Generali, quali legali rappresentanti delle suddette gestioni, compete la legittimazione attiva e passiva per i rapporti processuali relativi ai crediti ed ai debiti delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali.
Art. 2. Disposizioni finanziarie.
1. I debiti delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali, nonché i relativi atti esecutivi, gravano unicamente sulle dotazioni finanziarie disposte da provvedimenti statali e regionali aventi tale specifica destinazione ed appositamente costituite presso gli istituti tesorieri delle Aziende unità sanitarie locali.
2. I debiti e gli atti previsti dal comma t, non possono gravare sui beni e sulle disponibilità finanziarie diverse da quelle indicate in tale comma delle Aziende unità sanitarie locali e della Regione.
Art. 3. Compiti del Commissario Liquidatore.
1. La Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dal comma 4, dell'art. 36, della
2. I Commissari Liquidatori per lo svolgimento delle funzioni relative alle gestioni liquidatorie si avvalgono delle strutture organizzative delle Aziende unità sanitarie locali.
3. Le Aziende ospedaliere collaborano con le strutture organizzative delle Aziende unità sanitarie locali per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione liquidatoria delle soppresse unità sanitarie locali di rispettiva competenza territoriale.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.